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Informazioni Consob. Informazione su fatti rilevanti: comunicazione di compendio

di La redazione di Soldionline 1 apr 2003 ore 10:52 Le news sul tuo Smartphone

La Commissione ha adottato una comunicazione di compendio riproducendo e organizzando in un testo unico e organico gli orientamenti espressi nel tempo in materia di "Informazione su fatti rilevanti" (comunicazione n. 3019271 del 26.3.2003).

Tale compendio costituisce una raccolta sistematica, coordinata ed aggiornata volta a migliorare la conoscibilità e ad agevolare la consultazione da parte del pubblico della regolamentazione di fonte Consob.

La disciplina della disclosure su fatti rilevanti è prevista dall'art. 114 del Testo Unico della Finanza che pone a carico degli emittenti quotati e dei soggetti che li controllano un obbligo di informazione del pubblico circa i fatti idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (c.d. fatti price sensitive).

La Consob, con il regolamento n. 11971/1999 concernente la disciplina degli emittenti, ha previsto le modalità di adempimento di tali obblighi informativi ed è più volte intervenuta mediante l'adozione di comunicazioni contenenti chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari, formulando raccomandazioni volte ad orientare il comportamento dei soggetti vigilati e rispondendo ai quesiti posti dagli operatori del mercato.

La comunicazione di compendio è organizzata in quattro sezioni: "Fatti rilevanti", "Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo", "Studi e statistiche" e "Diffusione di informazioni attraverso Internet".

Sono stati trasfusi nel compendio pressochè integralmente i testi delle comunicazioni più recenti mentre non è stato ripreso il contenuto di alcuni orientamenti considerati non più attuali. Si sono poi apportate rispetto agli atti originari compendiati alcune modifiche resesi necessarie a seguito dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle mutate esigenze della comunità finanziaria.

In particolare, si è tenuto conto della recente direttiva europea sul "Market Abuse" che ha escluso in via generale la sussistenza dell'obbligo di comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano l'emittente quando l'informazione sia soggetta ad un obbligo di riservatezza, essendo in tali casi ridotta la possibilità di manipolazioni e di insider trading. Al riguardo, si è precisato nel testo della comunicazione di compendio che la trasmissione alle società capogruppo e alle società di revisione di informazioni contabili non deve essere comunicata al pubblico.

Si è ritenuto poi di far confluire nel compendio alcune nuove raccomandazioni volte a migliorare il processo di diffusione delle informazioni finanziarie attraverso il web. L'impiego della rete telematica genera, infatti, effetti positivi in relazione allo sviluppo dell'efficienza e della trasparenza del mercato a condizione che sia garantito il rispetto dei medesimi principi di veridicità, chiarezza e completezza che regolano l'utilizzo dei canali tradizionali a tutela dell'integrità del mercato.

In particolare, si è raccomandato ai soggetti che diffondono studi ed analisi attraverso siti Internet di evidenziare l'eventuale sussistenza di un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari ed alle operazioni oggetto di analisi, indicandone le ragioni e l'estensione ove le notizie diffuse siano sufficienti per fondare decisioni di investimento da parte del pubblico. Tale innovazione, in quanto volta a prevenire pratiche manipolative, è in linea, del resto, con i principi espressi nella direttiva europea in materia di abuso di mercato.

Si sono inoltre fornite agli emittenti alcune indicazioni ulteriori rispetto a quelle in precedenza raccomandate dalla Consob al fine di rafforzare l'attendibilità delle informazioni finanziarie da essi diffuse attraverso i siti Internet a tutela della parità informativa degli investitori.

Si è poi raccomandato a tutti coloro che comunque svolgono servizi di informazione finanziaria tramite siti Internet di osservare, per quanto possibile, gli stessi principi di correttezza informativa cui devono già attenersi gli emittenti che utilizzano il web.

Tratto dalla testata giornalistica "Consob Informa"



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