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Un'analisi tecnico-giudirica della Class Action (AssoConsumatorItalia)

di Mauro Introzzi 9 lug 2009 ore 18:11 Le news sul tuo Smartphone
COMUNICATO STAMPA AssoConsumatorItalia ANALISI TECNICO GIURIDICA CLASS-ACTION

1) L’azione di classe è soggetta al pagamento del contributo unificato o no ?

2) Art. 4) viene palesemente disapplicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con l’ordinanza resa in data  1.10.2003 n. 14669 ove era stato riconosciuto un “nuovo” Foro, nell’ordinamento processuale vigente, quale appunto il Foro del consumatore. L’art. 4 di fatto rende molto complicato adire il Tribunale territorialmente competente. In ogni caso si gioca sempre in casa dell’impresa !

3) Art. 6. Il tribunale può dichiarare l’inammissibilità della domanda quando”il proponente non appare in grado di tutelare adeguatamente l’interesse della classe”. Oltre ad un giudizio discrezionale rimesso al mero apprezzamento del giudice significa di fatto inibire alle associazioni la possibilità di proporre azioni di classe se come collaboratori non hanno alle spalle uno studio legale associato.

4) In ogni caso presso la sede dell’associazione vi deve sempre essere la presenza di un legale poiché, ad esempio il reclamo contro l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’azione va proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della stessa che viene fatta, presumibilmente, presso la sede dell’associazione proponente. Se non c’è un legale chi riceve la notifica è capace di prenderla e metterla da parte non capendo l’importanza dell’atto;

5) Art. 9 condizione di procedibilità della domanda è la pubblicità-notizia per consentire tempestiva adesione ai consumatori. Chi anticipa le spese per la pubblicità ? Come si può stabilire in via anticipata quanti consumatori intenderanno aderire all’iniziativa e, perciò, spalmare i costi sugli stessi ? Le associazioni non godono di un contributo statale per dare adeguata pubblicità sui media ad un’azione di classe

6) E’ previsto uno schema “blindato” del procedimento escludendo un altro istituto processuale sino ad oggi vivente che è quello dell’intervento volontario nel processo. Se un consumatore è all’estero e rientra dopo la scadenza dei 120 giorni previsti per l’adesione all’azione rimane fuori e se vuol far valere analogo diritto deve agire in proprio con esborso notevole.

7) Nell’azione di classe che rito si segue. Quello ordinario del cpc ? Quello del lavoro ?. Senza tutto rimesso all’arbitrio e alla discrezionalità del magistrato. Non viene indicato nessun termine tra l’inizio della controversia e il deposito della sentenza nemmeno ordinatorio. La questione rischia di durare decenni (dipende dalla buona volontà del magistrato) e configgere con la Legge Pinto sull’eccessiva durata dei processi con effetto a “catena” sui ricorsi risarcitori prima in appello e poi a Strasburgo

8) Art. 12) non si capisce perché la sentenza divenga esecutiva solo dopo 180 giorni dal deposito quando oramai da anni nel processo civile le sentenze di primo grado sono provvisoriamente secutive. Ciò significa che se un’impresa viene condannata al pagamento di un importo ragguardevole fa in tempo a chiedere il fallimento con buona pace dei consumatori-attori.

9) Le somme erogate sono esenti da maggiorazioni di sorta. Questo va contro il dettato dell’art 1224 c.c. che stabilisce che gli interessi sono dovuti per legge.

10) L’art 13) facoltizza la corte d’appello a sospendere l’esecutorietà della sentenza anche, tra l’altro, quando è elevato il numero di creditori che hanno proposto l’azione. Se deve essere un’azione di classe si auspica che tutti i soggetti coinvolti sul territorio nazionale partecipino alla stessa altrimenti l’istituto non ha ragione di essere. In ogni caso è prevedibile che sino all’esito del giudizio di gravame i consumatori non vedranno un centesimo.

11) Dando per certo che l’azione di classe non è gratuita non si riesce nemmeno a determinare ex ante l’impegno economico che viene richiesto ai consumatori in quanto gli stessi possono (non devono) aderire all’azione nel termine di 120 giorni dalla notifica dell’atto introduttivo. Chi si fa carico delle spese iniziali: il primo consumatore-classista ? o si pretende che sia l’associazione a versare l’obolo ?
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