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Truffa Aiazzone: cosa fare per recuperare il maltolto

di Mauro Introzzi 15 mar 2011 ore 14:27 Le news sul tuo Smartphone
A cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori

Sono migliaia coloro che, acquistato un mobile da Aiazzone, fatto il contratto per il finanziamento con Fiditalia, stanno pagando le rate di questo finanziamento ma i mobili non sono stati consegnati. Lettere anche all'Aduc e articoli di giornali e, proprio oggi, una dichiarazione di Dario De Cartis, responsabile servizio clienti di Fiditalia: “... siamo disponibili a trattare con le associazioni consumatori, le istituzioni e con tutti i clienti di Aiazzone che si sentono truffati. Con loro cercheremo di trovare una soluzione soddisfacente”.
La soluzione soddisfacente, ad avviso nostro e della legge, non e' da trovare, ma c'e' gia': lo scioglimento del contratto di credito e il rimborso delle rate gia' pagate. La legge e' esplicita: dopo che l'acquirente ha messo in mora Aiazzone e non ha ricevuto risposta, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, col rimborso delle rate gia' pagate e di tutti gli altri oneri.
Quindi, diciamo a Fiditalia che c'e' poco da mettersi d'accordo, ma molto da operare. Per esempio, per evitare che gli acquirenti debbano mettere in mora anche Fiditalia per avere il maltolto, l'istituto di credito potrebbe predisporre un servizio ad hoc a cui gli acquirenti potrebbero rivolgersi percependo un rapido rimborso del dovuto. E che sia chiaro: niente e' dovuto a Fiditalia per la restituzione di questi soldi!
Noi, pero', che stiamo dalla parte degli acquirenti e che fino ad oggi non abbiamo visto Fiditalia fare un passo, consigliamo subito di pretendere il dovuto. Quindi, questa e' la procedura:
- raccomandata A/R di messa in mora ad Aiazzone (e a Panmedia che ne ha ereditato il marchio) in cui si intima la consegna dei mobili o la restituzione di quanto pagato;
- se dopo 15 giorni non si ricevera' nessuna risposta, altrettanta raccomandata di messa in mora andra' fatta a Fiditalia. Per intimare il rimborso delle rate e degli oneri gia' versati ci sono due tipologie di acquirenti:
* chi ha stipulato il contratto prima del 19/09/2010, che dovra' fare riferimento all'art.42 del codice del consumo (abrogato a partire da quella data) (3a);
- chi ha stipulato il contratto dal 19/09/2010, che dovra' fare riferimento all'art.125 quinqes del testo unico bancario (d.lgs385/93), ivi inserito dal d.lgs 141/2010 (3b).

Il nostro servizio di consulenza online e telefonico e' disponibile per ulteriori chiarimenti e consigli:
http://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php


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