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Da spese sanificazione a cartelle, la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Chiarimenti interpretativi su adempimenti e scadenze

di Redazione Soldionline 21 ago 2020 ore 14:40

A cura di Labitalia/Adnkronos


mucchio-di-euroDalle disposizioni in materia di Irap al contributo a fondo perduto, dalle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro alla cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. Sono questi alcuni dei temi affrontati dalla circolare dell'Agenzia delle entrate; il documento interviene poi in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.

Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Con la circolare viene offerto un insieme integrato di documenti interpretativi utili a orientare i contribuenti e gli operatori nell’attuazione delle misure del dl rilancio a sostegno delle imprese, lavoratori autonomi e, in generale, a favore dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19.

Bed and breakfast e credito di imposta per locazione: il documento chiarisce che un soggetto che svolge attività di bed and breakfast in via imprenditoriale con partita Iva, può fruire del credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione dell’immobile corrisposti al proprietario, anche se l’immobile condotto in locazione e adibito all’esercizio dell’attività sia ad uso residenziale e non invece commerciale. Ciò che rileva è che l’immobile locato ad uso abitativo sia strumentale all’attività di bed and breakfast svolta in via imprenditoriale.

Il credito d’imposta per editoria per gli investimenti pubblicitari: la circolare precisa che per il 2020 il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso agli stessi soggetti previsti dalla norma che prevede l’agevolazione, nella misura del 50% degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti del regime 'de minimis' previsto dai regolamenti europei. L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato.
Il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime».
Il periodo di presentazione della comunicazione telematica per accedere al credito d’imposta è compreso tra il 1° e il 30 settembre del 2020. Le comunicazioni telematiche già presentate nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

 

 

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