La MIFID 2, spiegata bene
Una delle abbreviazioni più citate di questi ultimi mesi è “MIFID” (2), un concetto che potrebbe incutere una certa preoccupazione visto l'acronimo. In realtà si tratta di una direttiva a tutto vantaggio dei risparmiatori
di Redazione Soldionline 29 mar 2019 ore 16:58Nel campo finanziario le sigle e gli acronimi spesso intimoriscono e preoccupano gli investitori. Una delle abbreviazioni più citate di questi ultimi mesi è “MIFID” (2), un concetto che potrebbe incutere una certa preoccupazione. In realtà la MIFID 2 è una direttiva che andrà a tutto vantaggio dei risparmiatori.
In questa guida spieghiamo il perché, partendo dai motivi che hanno indotto i legislatori a concepirla.
COS’ È LA MIFID 2
Ma innanzitutto, cos’è la MIFID 2? Acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, si tratta di una direttiva europea sui servizi finanziari, che ha visto la luce nel maggio 2014. Sarebbe dovuta entrare in vigore a inizio 2017 ma dopo molti mesi, a causa di alcuni rinvii, in Italia non è ancora totalmente operativa. Nonostante l’ESMA (l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) continui a raccomandare agli intermediari la sua implementazione “al più presto possibile”.
OBIETTIVI DELLA MIFID 2
L’obiettivo della MIFID 2 è quello di aumentare la tutela per chi investe, grazie a un approccio maggiormente trasparente ed efficiente da parte di intermediari e società finanziarie (come gli istituti bancari, le Società di Gestione del Risparmio e le Società di Intermediazione Mobiliare).
La direttiva punta a una migliore trasparenza e contendibilità del mercato, che oggettivamente ha mostrato negli anni una certa inefficienza ed è stato spesso caratterizzato da azzardo morale (ossia l’assunzione di comportamenti poco virtuosi ed opportunistici) e asimmetria informativa tra intermediario e investitore. Una contendibilità, di mercato e servizi, che avrà a sua volta l’effetto di aumentare la competizione su prezzi e livelli di servizio.
LE PRIORITÀ EUROPEE: SALUTE E SOLDI
Il regolatore europeo punta poi a ridurre i conflitti di interesse tra produzione, distribuzione e consulenza finanziaria. In un recente incontro (la presentazione di portafoglio strategici 2019 di Moneyfarm) il professor Carlo Alberto Carnevale-Maffè ha evidenziato come MIFID 2 sia l’applicazione al risparmio di quanto concepito dall’EMA (la European Medicines Agency, ossia l’agenzia europea del farmaco) nel campo dei conflitti di interesse nella filiera della salute.
L’ente, sul tema, decise di separare e ben distinguere:
- sistema produttivo (ossia le case farmaceutiche),
- sistema distributivo (ossia le farmacie),
- sistema prescrittivo (ossia i medici).
Il docente Bocconi ha spiegato che l’approccio è perfettamente applicabile anche al settore dell’investimento finanziario. Il sistema produttivo del farmaco è individuabile negli asset manager (ossia le società che creano gli asset finanziari in cui si investe), il sistema distributivo nelle banche e negli altri intermediari, il sistema prescrittivo negli advisor finanziari (ossia i consulenti finanziari).
E così come il medico sta dalla parte del paziente, e gli prescrive il miglior farmaco possibile (e non quello che gli garantisce la più alta remunerazione da parte del sistema produttivo e/o distributivo), così la consulenza finanziaria deve prescrivere il miglior strumento finanziario possibile al cliente, senza alcun conflitto di interesse.
In un altro aspetto i due comparti sono equiparabili. Come in ogni rapporto medico che si rispetti anche nell’interazione consulente risparmiatore è necessario un check up periodico. Così, ogni cambio di portafoglio, così come un cambio di prescrizione medica, sarà conseguenza di una mutata profilazione periodica. È infatti fondamentale che anche il risparmiatore metta sul tavolo ogni informazione rilevante, ossia la stessa volontà di trasparenza del consulente. Lo scambio di informazioni, per come è concepito nella MIFID 2, è quindi importante quanto quello del denaro. La raccolta di informazioni dev’essere numerosa, frequente, aggiornata e utilizzabile.
MA QUINDI, COSA SARÀ OBBLIGATO A COMUNICARE L’INTERMEDIARIO?
Ma quindi quali sono i costi che dovranno necessariamente essere esposti nei prospetti informativi? Dovranno essere specificati, in termini assoluti e non (solo) percentuali, tue tipologie di costi: quelli associati al servizio e quelli associati allo strumento.
Per quanto riguarda i costi associati al servizio:
- diritti fissi,
- commissione di sottoscrizione,
- costi di transazione (anche ritenute fiscali),
- costi incidentali legati al servizio,
- costi correnti,
- costi di custodia.
Per quanto riguarda i costi associati allo strumento:
- costi di gestione,
- costi di uscita,
- commissioni di performance,
- commissioni della banca depositaria,
- costi di intermediazione,
- imposte di bollo e altri oneri fiscali.
Un livello di dettaglio, insomma, mai raggiunto prima. A totale beneficio dei risparmiatori.