Le azioni di risparmio
Le azioni di risparmio sono azioni prive del diritto di voto introdotte per incentivare l’investimento in borsa dei piccoli investitori, ovvero di quegli operatori interessati più al rendimento che alla partecipazione attiva alla gestione dell’impresa
di Daniele TortorielloLe azioni di risparmio furono introdotte nel nostro ordinamento dalla legge 216/1974, con la quale si prevedeva la possibilità di emettere azioni prive del diritto di voto nelle assemblee, a fronte però di maggiori privilegi patrimoniali in sede di ripartizione degli utili e di liquidazione del capitale. Questa impostazione è stata ripresa dal Testo Unico della Finanza, che ha però rafforzato la posizione dei sottoscrittori, diminuendo così la rischiosità di tali azioni.
Le azioni di risparmio furono introdotte per incentivare l'investimento in azioni dei risparmiatori privati, poiché rispondevano meglio alle loro esigenze: mancanza di interesse per l'esercizio dei diritti amministrativi e forte rilievo all'aspetto economico-patrimoniale. Si attua in questo modo una distinzione tra azionisti imprenditori e azionisti risparmiatori. Costituiscono un'eccezione rispetto al principio della nominatività obbligatoria delle azioni vigente in Italia, poiché possono essere al portatore.
Tale asimmetria porta ad avere una redditività del dividendo, in termini percentuali, più alta rispetto alle azioni ordinarie e questo è dovuto a due fattori: il maggiore dividendo ed il prezzo inferiore delle azioni di risparmio. Non esiste una regola matematica, oppure un’analisi econometrica inequivocabile, che sia in grado di stabilire quale sia lo sconto giusto al quale le azioni di risparmio debbano essere trattate rispetto alle azioni ordinarie. Storicamente si è verificato un incremento dello sconto nelle fasi di rialzo e un decremento in quelle di ribasso.
In alcune ricerche si pone il differenziale di prezzo tra azioni ordinarie e azioni di risparmio (detto voting premium) quale indicatore del valore del diritto di voto e, di conseguenza, del diritto di controllo. Il valore del controllo dipende soprattutto dai relativi diritti dei singoli privati, i quali sono oggetto di manovre di appropriazione da parte del gruppo di comando; tali manovre possono essere circoscritte da una legislazione sul governo societario attenta alla tutela degli azionisti di minoranza. Per questo motivo, il voting premium può riflettere la “qualità” delle regole sul funzionamento delle società e sui conflitti di interessi fra azionisti di minoranza e soci di controllo. In effetti, secondo queste ricerche la nuova legislazione dettata dal Testo Unico della Finanza ha aumentato le tutele a favore dei piccoli azionisti portando a una diminuzione del voiting premium.
Il TUF ha previsto che solo le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale che vengono stabiliti nell’atto costitutivo. Le azioni devono contenere esplicitamente la denominazione di “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le assistono. La parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non è tenuta in considerazione ai fini della regolare costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni.
Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell’ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.
I possessori di azioni di risparmio si riuniscono in una assemblea speciale per la tutela dei loro diritti; tale assemblea delibera:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti;
- sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
- sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria;
- sugli altri oggetti d’interesse comune.
Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com