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La disciplina dei corporate bond

Concentriamo la nostra attenzione sulle obbligazioni emesse da società private, analizzando in particolare gli aspetti regolamentari previsti dal codice civile

di Daniele Tortoriello

La normativa di base dell’ordinamento giuridico italiano sulla disciplina dei titoli obbligazionari è costituita dagli articoli del codice civile dal 2410 al 2420-ter, che regolamentano l’emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni. Le S.p.a. non sono però le uniche società che possono emettere obbligazioni: a esse si aggiungono le S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) e le S.r.l. (società a responsabilità limitata), queste ultime con maggiori limitazioni e vincoli in quanto possono essere collocate solo tra investitori qualificati.

 

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Un discorso a parte meritano poi le obbligazioni bancarie, la cui disciplina è dettata dall’articolo 12 del Testo unico bancario (d.lgs. 385/93), in parziale deroga a quanto previsto dal codice civile. Infatti, tra le altre disposizioni, si prevede che le banche possano emettere obbligazioni in qualunque forma costituite; le forme societarie ammissibili sono la S.p.a e la S.c.a.r.l. (società cooperativa per azioni a responsabilità limitata).

 

Un’ultima avvertenza a cui prestare attenzione è che si sta parlando di obbligazioni in generale e non solo di obbligazioni quotate.

 

 

La rigidità delle norme poste dal legislatore in merito a questa forma di finanziamento societario trova giustificazione nel garantire che le aziende emittenti mantengano un certo grado di solidità patrimoniale e, di conseguenza, nel tutelare i finanziatori-investitori.

 

I titoli obbligazionari devono contenere le seguenti indicazioni:

 

  1. la denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
  2. il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell’emissione;
  3. la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel registro;
  4. l’ammontare complessivo dell’emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l’eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della società;
  5. le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
  6. la data del rimborso del prestito e gli estremi dell’eventuale prospetto informativo.

Generalmente, l’emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori e tale deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese. Come già affermato in altre occasioni, gli obbligazionisti hanno diritto alla restituzione del capitale e agli interessi; tale diritto può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; da qui deriva la possibilità di emettere obbligazioni senior e junior.

 

I tempi e l’entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società; questa previsione permette, quindi, l’emissione di obbligazioni indicizzate.

 

Le obbligazioni possono essere nominative o al portatore ed emesse per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato della società emittente. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite, che, tuttavia, può essere superato nel caso in cui le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Si consideri che quanto appena descritto non si applica all’emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

 

L’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi, non rientrano del calcolo del suddetto limite, mentre al computo concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.

 

Il legislatore ha inoltre previsto che quando ricorrano particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, ovvero ragioni che spingano al salvataggio di una certa società, l’impresa può essere autorizzata, con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto normalmente previsto, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

 

Daniele Tortoriello 
danitorto@hotmail.com

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