NAVIGA IL SITO

Regole generali di comportamento per lo svolgimento dei servizi di investimento

La prestazione dei servizi di investimento avviene secondo determinate regole per garantire la trasparenza dei mercati. Iniziamo a vedere quali siano i principi e le regole generali di comportamento

di Daniele Tortoriello

Il legislatore ha posto una serie di regole e limitazioni al comportamento degli intermediari, alle quali questi devono attenersi scrupolosamente nello svolgimento delle loro funzioni, al fine di tutelare la posizione degli investitori.

A norma degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 58/98, il Testo unico della finanza, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, i soggetti abilitati sono sottoposti a determinati principi generali.

Il primo obbliga gli intermediari a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, termini che ritroveremo spesso negli articoli di legge sul comportamento degli operatori, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati. Recentemente, questo principio è stato ampliato ponendo anche l’obbligo di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d’investimento e rispettare il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall’investitore medesimo.

In secondo luogo, gli intermediari devono acquisire le informazioni necessarie dai clienti, per comprendere le loro esigenze finanziarie, operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati e organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, principio che specificheremo meglio in seguito, e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento.

Infine gli intermediari devono disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e svolgere una gestione indipendente, sana e prudente, adottando misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

Quest’ultimo principio, di particolare importanza, ha un’ulteriore esplicazione nel principio della separazione patrimoniale: gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal soggetto abilitato, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti. Tale principio garantisce il patrimonio dei clienti da azioni dei creditori dell’intermediario o da azioni nell’interesse degli stessi.

Inoltre, a meno che non siano autorizzati per iscritto dai clienti, gli intermediari autorizzati non possono utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti e le disponibilità liquide degli investitori, da essi detenuti a qualsiasi titolo.

Da notare che, nello svolgimento dei servizi, le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio non possono agire in nome proprio e per conto del cliente, a meno che il cliente non abbia dato il suo consenso per iscritto.

Alcuni di questi principi sono stati ripresi e approfonditi dalla Consob, negli articoli 26 e 27 del regolamento 11522/98, dettando una serie di regole generali di comportamento. Tali regole prevedono che gli intermediari autorizzati:

  1. operino in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali;
  2. rispettino le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;
  3. si astengano da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;
  4. eseguano con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;
  5. acquisiscano una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;
  6. operino al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d’investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall’investitore.
A questi si aggiungano, infine, altre due regole che devono essere rispettate dagli intermediari: la prima riguarda il divieto di effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione; la seconda riguarda il divieto di effettuare operazioni non adeguate.

Gli intermediari autorizzati devono, infatti, astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione alle caratteristiche finanziarie dell’investitore stesso. Nel caso in cui si riceva da un investitore disposizioni relative a un’operazione non adeguata, l’intermediario deve informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, l’intermediario può eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.


Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
Tutte le ultime su: intermediari finanziari