NAVIGA IL SITO

Procedura di infrazione UE: fasi, sanzioni e cosa rischia l'Italia

La legge di bilancio italiana per il 2019 è stata respinta dalla Commissione europea. E ora il nostro paese rischia che venga avviata la procedura di infrazione per deficit eccessivo

di Francesca Secci 25 ott 2018 ore 17:03

commissione-europeaSecondo quanto stabilito dai trattati dell’Unione Europea, è prevista la procedura di infrazione nei confronti di un paese membro che non segue le norme previste.

Se, dopo il giudizio operato dalla Commissione europea, lo Stato si dimostra inadempiente, sono previste sanzioni pecuniarie.

Oggetto dell'infrazione può essere un obbligo e può comprendere la non applicazione o la regolamentazione di una normativa o la prassi amministrativa nazionale incompatibile con le leggi comunitarie.

Inoltre, perché il paese possa essere punibile, la violazione deve essere oggettivamente manifesta.

 

FASI DELLA PROCEDURA DI INFRAZIONE

La procedura di infrazione è disciplinata dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e che riguarda tutti gli stati membri che vengono riconosciuti responsabili della violazione dei loro obblighi.

Chi può far partire la procedura di infrazione? La fase pre-contenziosa può essere avviata:

  • D’Ufficio dalla Commissione europea (art. 258 TFUE)
  • Su richiesta di qualsiasi altro Stato membro (art. 259 TFUE)
  • Interrogazione parlamentare presentata al Parlamento europeo da un deputato
  • Da una denuncia di privati cittadini

Che cosa viene contestato? La violazione può consistere nella mancata attuazione di una norma europea oppure in una disposizione o in una prassi amministrativa nazionale inconciliabile con l’Unione Europea.

Normalmente la procedura di infrazione è scandita in tre fasi:

  1. Fase pre-contenziosa (fase informale)
  2. Fase contenziosa
  3. Sanzioni

 

FASE PRE-CONTENZIOSA (INFORMALE)

Questa fase è disciplinata dall’art. 258 del TFUE. Quando viene rilevata la violazione di una norma europea, la Commissione (o gli altri soggetti autorizzati a far partire la procedura) invia una "lettera di messa in mora", dando allo Stato un periodo di due mesi entro il quale presentare le proprie osservazioni. Nel caso che attualmente sta coinvolgendo l'Italia il tempo dato all'esecutivo è di tre settimane.

Se il paese destinatario della lettera non risponde alla Commissione o fornisce motivazioni insoddisfacenti, quest'ultima può emettere un parere motivato che dichiara l’infrazione di fatto e di diritto e chiede allo Stato di risolverlo entro un termine.

Se, per la seconda volta, lo Stato membro decide di non adeguarsi e di non prendere in considerazione il parere motivato, la Commissione è legittimata ad avviare una procedura di infrazione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti dello Stato interessato.

 

FASE GIURISDIZIONALE O CONTENZIOSA

Questa seconda fase è disciplinata dall’articolo 260 del TFUE. Se, dopo le dovute indagini, la Corte di Giustizia constata che uno Stato membro non ha rispettato uno dei suoi obblighi ai sensi del trattato, è obbligata a prendere dei provvedimenti ed emette una sentenza.

A questo punto interviene nuovamente la Commissione, la quale, se ritiene che lo Stato ancora non si  è conformato alla sentenza della Corte, allora può dar corso a un’ulteriore procedura di infrazione cui seguirà un nuovo giudizio dinnanzi alla Corte per l’esecuzione della sentenza. In questa sede la Commissione potrà chiedere il  pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Tuttavia, in seguito all’approvazione del  trattato di Lisbona del 2009, non è necessario un secondo parere motivato.

 

LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni consistono in una somma forfetaria e in una penalità di mora, adeguate alla gravità e alla durata del reato.

Possono essere imposte cumulativamente se la violazione del diritto dell'Unione è particolarmente grave e persistente.

Come viene calcolata la multa? L’ammontare della sanzione viene definito tenendo conto vari elementi:

  • L'importanza dei regolamenti violati e l'impatto dell'infrazione su interessi generali e particolari
  • Il periodo durante il quale la normativa UE non è stata applicata
  • La capacità del paese di pagare

La Commissione propone un ammontare, che può essere modificato dalla Corte con sentenza.

 

PERCHÉ L’ITALIA RISCHIA LA PROCEDURA DI INFRAZIONE

Per la prima volta dal 2013, anno di entrata in vigore delle attuali disposizioni del patto di stabilità e crescita, la Commissione Europea ha deciso di rigettare il documento programmatico di bilancio dell’Italia e ha chiesto al governo di presentarne una nuova versione entro il 13 novembre, in particolare sugli obiettivi di deficit nominale e strutturale.

Perché la manovra è stata bocciata dalla Commissione? Perché la differenza tra entrate e esborsi secondo la legge presentata aumenterebbe dello 0,8% invece di diminuire dello 0,6% come previsto dalle raccomandazioni approvate a giugno e firmate dal primo ministro Giuseppe Conte.

Il governo italiano ha ora tre settimane per cambiare programma e per ridurre il debito pubblico, che attualmente si attesta al 130% del prodotto interno lordo italiano. Il governo quindi potrà scegliere due strade:

  • Redigere un nuovo documento programmatico di bilancio, verso il quale la Commissione si esprimerà nel più breve tempo possibile
  • Scegliere di mantenere invariata la manovra, lasciando la strada all’apertura di un processo per deficit eccessivo

 

LA SITUAZIONE OGGI

Se l’Italia non dovesse mettere mano alla Finanziaria 2019, potrebbero scattare delle sanzioni economiche, a meno che nel Consiglio si crei una maggioranza qualificata di membri contrari.

Diversamente le ammende potrebbero toccare sanzioni pecuniarie pari allo 0,2% del Pil, fino a un tetto complessivo dello 0,5% del Pil, che equivalgono a 9 miliardi di euro.

L’Italia potrebbe perdere inoltre l’accesso al programma di acquisto di titoli di Stato della Bce.

Inoltre l'Europa potrebbe obbligarci a fornire ulteriori informazioni prima di emettere titoli di stato e potrebbe chiedere sia alla Banca europea che alla BCE di rimborsare i loro prestiti.

Non è nemmeno escluso che venga imposta all’Italia di costituire un deposito senza interessi che dovrà stare in piedi fino al recupero del deficit.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.