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Organizzazione e funzionamento dei mercati regolamentati

I mercati regolamentati devono essere organizzati e strutturati in modo da garantire a tutti i partecipanti parità di trattamento e di accessibilità al mercato e in modo da prevenire e individuare certi comportamenti scorretti che potrebbero falsare la regolarità degli scambi

di Daniele Tortoriello

Il funzionamento dei mercati regolamentati è condizionato alla creazione da parte delle società di gestione di una struttura atta a “ospitare” le negoziazioni. Naturalmente non intendiamo ospitare nel senso fisico del termine, ma in quello astratto di luogo virtuale dove domanda e offerta possano incontrarsi, dove compratori e venditori possano accedere in maniera paritetica alle contrattazioni.

 

A questo fine, le società di gestione devono:

 

  1. predisporre tutte quelle strutture necessarie alla realizzazione di un mercato, che vanno dall’approvazione del regolamento alla pubblicazione dei listini, passando attraverso la predisposizione di quanto necessario alla realizzazione degli scambi;
  2. fornire i servizi del mercato;
  3. determinare i corrispettivi a essa dovuti, sia dagli intermediari sia dagli emittenti degli strumenti finanziari quotati;
  4. adottare tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato;
  5. verificare il rispetto del regolamento;
  6. adottare le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
  7. disporre l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni e comunicare immediatamente le proprie decisioni alla Consob. L’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa per cinque giorni, poiché la Consob, in questo periodo, può decidere di vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, se, sulla base degli elementi informativi in suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di vigilanza sui mercati. La Consob, inoltre, può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per prendere decisioni in merito ovvero può chiedere l’esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni;
  8. comunicare alla Consob le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;
  9. provvedere alla gestione e alla diffusione al pubblico di informazioni e documenti.

analisi-mercatoL’ammissione, l’esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla Consob, che, in tali casi, determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d’interessi. L’ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all’adeguamento del regolamento del relativo mercato.

In aggiunta a quanto sopra descritto, le società di gestione, questa volta in maniera facoltativa, possono svolgere una serie di attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati, stabilite dalla Consob con regolamento.

Le società di gestione, pertanto, possono: predisporre, gestire, revisionare e commercializzare software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; elaborare, distribuire e commercializzare dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati; istituire e gestire sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l’invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati; promuovere l’immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato; istituire e gestire sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia; istituzione e gestire sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari; istituire e gestire scambi organizzati di fondi interbancari; predisporre, gestire e revisionare circuiti informativi per la visualizzazione e l’inserimento da parte degli intermediari di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso.

Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com
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