Market abuse: manipolazioni di mercato e abuso di informazioni privilegiate
Trasmettere informazioni corrette agli investitori costituisce un principio basilare dei mercati finanziari, principio che assume maggior valore quando le informazioni influiscono sulle quotazioni di mercato, ossia sono informazioni price sensitive
di Daniele TortorielloNegli ultimi anni, fatti di cronaca finanziaria hanno portato alla ribalta il problema riguardante i casi di manipolazioni del mercato, detti altrimenti reati di aggiotaggio. Il problema non è solo italiano e l’integrazione fra i mercati finanziari internazionali ha richiesto la creazione di norme comuni per affrontare tali reati.
All’interno della comunità europea, tale esigenza è stata affrontata con l’emanazione della Direttiva 2003/71/CE e del Regolamento n. 809/2004/CE che disciplinano gli abusi di mercato.
Il processo di recepimento della disciplina comunitaria si è concluso nel 2005, con l’approvazione da parte della Consob delle modifiche al regolamento sui mercati, regolamento 11768/98, e al regolamento sugli emittenti, regolamento 11971/99, modifiche che entreranno in vigore, in parte, il 1° gennaio 2006 e, in parte, il 1° aprile 2006.
Per manipolazioni del mercato, disciplinate dagli artt. 185 e 187 ter del Testo unico della finanza e art. 2637 (Aggiotaggio) del Codice civile, si intendono tutti quei comportamenti messi in atto su strumenti finanziari atti a mistificare in qualsiasi maniera la realtà. Più in dettaglio, costituiscono manipolazioni del mercato la diffusione di notizie, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari e il porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.
Il TUF (Testo unico della finanza), inoltre, specifica alcune tipologie di operazione sospette: operazioni di compravendita false o fuorvianti, operazioni di compravendita che fissano il prezzo a livelli anomali e artificiali, operazioni di compravendita che utilizzano artifizi, inganni o espedienti e, infine, artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Il legislatore ha voluto porre l’attenzione anche sulla categoria professionale dei giornalisti che, nello svolgimento della loro attività professionale diffondono informazioni finanziarie. In questo caso, il comportamento va valutato tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
I comportamenti di manipolazione del mercato sono punibili sia con sanzioni penali sia con sanzioni amministrative. Le sanzioni penali prevedono la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro ventimila a euro cinque milioni, lasciando la facoltà al giudice di aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Le sanzioni amministrative prevedono, invece, l’applicazione di sanzioni pecuniarie da euro ventimila a euro cinque milioni; tali sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
Al fine di dare stabilità e credibilità ai mercati regolamentati italiani, intervenendo così anche a protezione dei singoli investitori, i soggetti deboli, il legislatore ha emanato una serie di norme atte a favorire la diffusione delle informazioni e a sanzionare i comportamenti scorretti di abuso di informazioni privilegiate, il cosiddetto insider trading. Prima di analizzare in dettaglio come il Testo unico della finanza (TUF), artt. 184 e 187 bis, abbia individuato tale reato, è necessario chiarire cosa sia un’informazione privilegiata.
Per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Per carattere preciso si intende l’essere sufficientemente specifica tale da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’informazione sui prezzi degli strumenti finanziari, mentre con se resa pubblica potrebbe influire sui prezzi si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
L’abuso di informazioni privilegiate è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione, l’insider, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni; oppure, comunica tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale o della funzione ricoperta; infine, raccomanda o induce altri, sulla base di esse, a compiere operazioni di compravendita su strumenti finanziari.
Coloro che compiono abuso di informazioni privilegiate, se l’illecito ricade nella disciplina penale, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la gravità del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Nel caso invece che l’abuso di informazioni privilegiate sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, l’ammenda può andare da euro ventimila a euro tre milioni. La sanzione si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate e in grado di riconoscerne il carattere privilegiato, compia uno dei comportamenti descritti in precedenza.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. A differenza delle sanzioni penali, per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie il tentativo è equiparato alla consumazione.
Al fine di evitare il verificarsi di questi comportamenti, a norma dell’art. 114 del TUF (Comunicazioni al pubblico), gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano sono obbligati a comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate. Inoltre, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in un emittente quotato, i dirigenti che abbiano accesso a informazioni privilegiate e il potere di adottare decisioni, che incidano sulle prospettive future dell’emittente quotato, e chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni da loro effettuate, anche per interposta persona, sulle azioni dell’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati.
Infine, i soggetti che effettuano ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, gli emittenti di tali strumenti, i soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai mass media, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.
La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni, può richiedere agli emittenti quotati la comunicazione di notizie e documenti, assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società, eseguire ispezioni.
Da sottolineare infine una recente modifica al TUF, che richiede agli emittenti quotati di istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate.
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