Le tecniche di comunicazione a distanza
Le tecniche di comunicazione a distanza, insieme all’offerta fuori sede, costituiscono le modalità con le quali si possono promuovere e collocare servizi finanziari all’infuori delle sedi dell’intermediario
di Daniele TortorielloPer tecniche di comunicazione a distanza si intendono, infatti, le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
La promozione e il collocamento a distanza non può avere ad oggetto prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni, strumenti che permettono l’acquisizione di azioni e prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazioni.
La particolarità che differenzia questo tipo di attività, rispetto a quella di promozione e collocamento classica e rispetto anche all’offerta fuori sede, è la non presenza fisica simultanea di cliente e soggetto offerente.
Altro carattere fondamentale di questo tipo di offerta è che la comunicazione non deve essere semplice comunicazione pubblicitaria, ossia una comunicazione adatta semplicemente a far conoscere e propagandare opportunità di investimento, ma una comunicazione, con contenuto negoziale e natura contrattuale, intesa alla conclusione del contratto.
Infine, il termine “contatto” citato nella precedente definizione necessita di alcune precisazioni: il contatto realizzato mediante la comunicazione a distanza può essere stabilito non solo quando si crea una possibilità di dialogo o di altre forme di interazione rapida, ma può essere stabilito anche quando, senza forme di interazione rapida, i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale.
Tali tecniche trovano interessanti implicazioni riguardanti le nuove tecnologie di comunicazione: la Consob, con comunicazione n. DI/99052838 del 7 luglio 1999, si è espressa sulla promozione e sul collocamento a distanza mediante Internet, rilevando che un sito internet, contenendo informazioni relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento, indicazioni circa le modalità con cui contattare un intermediario al fine di ricevere proposte contrattuali relative a prodotti finanziari e a servizi di investimento, strumenti con cui stabilire un contatto con un intermediario e ricevere proposte contrattuali standardizzate, aderendo alle quali, gli investitori possono acquistare o sottoscrivere prodotti finanziari ovvero costituire rapporti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, è potenzialmente una tecnica di comunicazione a distanza.
Inoltre, la Consob ha rilevato che anche la posta elettronica, potendo essere utilizzata per inviare messaggi e documenti a contenuto sia informativo che promozionale o negoziale agli investitori e per dialogare con gli investitori, anche con comunicazioni individualizzate, rientra potenzialmente fra le tecniche di comunicazione a distanza.
La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari possono essere effettuati dagli intermediari autorizzati, dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione e dalle Sicav, limitatamente alle azioni di propria emissione.
L’espletamento di questo tipo di attività è limitato dalla volontà degli investitori, infatti, qualora gli investitori si dichiarino esplicitamente contrari allo svolgimento o alla prosecuzione delle attività di promozione e di collocamento attuate con tecniche di comunicazione a distanza, esse non possono effettuarsi e, qualora intraprese, devono essere immediatamente interrotte.
Nello svolgimento di questo tipo di promozione e collocamento i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni previste per i servizi di investimento, devono fornire, in modo chiaro e comprensibile e con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata, le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori.
I documenti, che devono essere consegnati agli investitori o rilasciati da questi ultimi, possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.
Quando le tecniche di comunicazione a distanza consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l’investitore, i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari, mentre l’obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l’attività di promozione e collocamento sia svolta su iniziativa dell’investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.
Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com