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Le società di gestione del risparmio

Sono loro gli attori principali della gestione collettiva

di Daniele Tortoriello
Gli attori principali della gestione collettiva del risparmio sono senza dubbio le Società di gestione del risparmio, ovvero le società che investono congiuntamente i risparmi di una pluralità di soggetti attraverso l’istituzione e la gestione di fondi comuni.

Le Società di gestione del risparmio o Sgr, istituite dal Testo unico della finanza, sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, che può essere svolto secondo due distinte modalità.

Il servizio può essere realizzato attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti; in questo caso si parla di Sgr come società promotrice.

Ovvero, il servizio può essere realizzato attraverso la gestione del patrimonio di Organismi di investimento collettivo del risparmio, in breve Oicr (fondi comuni e Sicav), di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento in strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; in questo caso si parla di Sgr come gestore.

Ricordiamo che la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle Sgr, alle Sicav e alle società di gestione armonizzate, ma in quest’ultimo caso limitatamente all’attività di gestore.

Quanto descritto non esaurisce il campo d’azione delle Sgr, le quali infatti sono autorizzate dalla normativa vigente a svolgere tutta una serie di attività di fondamentale importanza.

In primo luogo, le Sgr possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, attività che era riservata, prima della loro istituzione, alle banche e alle Società di intermediazione mobiliare.

In secondo luogo, le Sgr possono istituire e gestire fondi pensione, ampliando così lo spettro di attività esercitabili al campo della previdenza complementare.

In terzo luogo le Sgr possono svolgere le attività connesse o strumentali a quelle di gestione esercitate, che sono state stabilite dalla Banca d’Italia nel Provvedimento del 14 aprile 2005. Per attività connessa si intende l’attività che consente di promuovere e sviluppare l’attività principale esercitata. Le Sgr che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi possono svolgere i servizi accessori relativi. Per attività strumentale si intende, invece, l’attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale; a titolo esemplificativo, possiamo indicare tra le attività strumentali: lo studio, la ricerca e le analisi in materia economica e finanziaria e l’elaborazione, la trasmissione e la comunicazione di dati e informazioni; la predisposizione e la gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; l’amministrazione di immobili ad uso funzionale; i servizi di natura amministrativo/contabile.

In quarto luogo, infine, le Sgr possono prestare i servizi accessori di custodia e amministrazione di strumenti finanziari limitatamente alle quote di Oicr di propria istituzione e di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Nello svolgimento della loro attività le Sgr possono affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, in base a specifici criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore, ovvero possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti la prestazione dei servizi di gestione, ma con modalità tali da evitare che la funzione delle Sgr perda di valore e il loro ruolo svuotato di significato. In ogni caso, le Sgr sono responsabili nei confronti dei partecipanti al fondo per l’operato dei soggetti delegati.

Infine, non resta che menzionare l’operatività all’estero delle Sgr. In base all’attuazione delle recenti direttive comunitarie in tema di attività transfrontaliere degli intermediari, il legislatore ha previsto la possibilità da parte delle Sgr di poter operare, anche senza stabilirvi succursali, sia in uno Stato comunitario sia in uno extracomunitario, sebbene con diverse procedure di autorizzazione.

Daniele Tortoriello 
danitorto@hotmail.com


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