Le regole di comportamento delle Società di gestione del risparmio
Vincoli stringenti a tutela della credibilità dei mercati
di Daniele TortorielloIn virtù dell’importanza del ruolo attribuito dal legislatore alle Società di gestione del risparmio nell’ambito del servizio di gestione del risparmio, individuale o collettivo che sia, le norme hanno posto dei vincoli stringenti all’attività delle Sgr, nell’interesse della credibilità dei mercati finanziari.
In base alle regole generali di comportamento stabilite dall’articolo 40 del Testo unico della finanza e dall’articolo 48 del Regolamento Consob 11522/98, le Sgr devono, innanzitutto, operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi e dell’integrità del mercato, evitando quindi di mettere in atto comportamenti ambigui e dannosi per i risparmiatori, in modo da non minare la credibilità dell’intermediario Società di gestione del risparmio in quanto tale. Al fine di salvaguardarne e rafforzarne l’immagine, le Sgr si sono riunite in un’associazione di categoria chiamata Assogestioni e si sono dotate di un codice di autodisciplina proprio per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, sopra ricordati. da parte delle associate.
Sempre al fine di rispettare gli obblighi di trasparenza, le Sgr devono organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, anche tra i vari patrimoni gestiti; le Società di gestione del risparmio devono pertanto vigilare per individuare dei possibili conflitti d’interessi.
Tuttavia, nel caso in cui le Sgr dovessero avere direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, esse possono ugualmente effettuare operazioni, ma devono agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Organismi di investimento collettivo, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
Inoltre, le Società di gestione del risparmio devono individuare i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore delle stesse Sgr confliggano con gli interessi degli Oicr gestiti, assicurando che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti e che vengano illustrate agli investitori, nel prospetto informativo, le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla Sgr, non direttamente derivanti dagli Oicr, a titolo di commissioni gestionali.
Continuando ad analizzare le regole di comportamento, la legge prevede che le Società di gestione del risparmio siano obbligate ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi e a disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.
La Società di gestione del risparmio provvede anche, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. Nel caso in cui gestore e società promotrice differiscano, l’esercizio dei diritti di voto spetta al gestore, salvo una diversa pattuizione.
In aggiunta alle regole di comportamento finora viste, che valgono per tutte le attività esercitabili dalle Sgr, nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le Società di gestione del risparmio sono tenute al rispetto di obblighi ulteriori. Infatti, esse devono: operare in modo indipendente, coerentemente con i principi di legge, e nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli Oicr gestiti; astenersi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro; acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito; infine operare al fine di contenere i costi a carico degli Oicr gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi Oicr.
Daniele Tortoriello
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In base alle regole generali di comportamento stabilite dall’articolo 40 del Testo unico della finanza e dall’articolo 48 del Regolamento Consob 11522/98, le Sgr devono, innanzitutto, operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti ai fondi e dell’integrità del mercato, evitando quindi di mettere in atto comportamenti ambigui e dannosi per i risparmiatori, in modo da non minare la credibilità dell’intermediario Società di gestione del risparmio in quanto tale. Al fine di salvaguardarne e rafforzarne l’immagine, le Sgr si sono riunite in un’associazione di categoria chiamata Assogestioni e si sono dotate di un codice di autodisciplina proprio per garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, sopra ricordati. da parte delle associate.
Sempre al fine di rispettare gli obblighi di trasparenza, le Sgr devono organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse, anche tra i vari patrimoni gestiti; le Società di gestione del risparmio devono pertanto vigilare per individuare dei possibili conflitti d’interessi.
Tuttavia, nel caso in cui le Sgr dovessero avere direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, esse possono ugualmente effettuare operazioni, ma devono agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli Organismi di investimento collettivo, avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.
Inoltre, le Società di gestione del risparmio devono individuare i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore delle stesse Sgr confliggano con gli interessi degli Oicr gestiti, assicurando che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti e che vengano illustrate agli investitori, nel prospetto informativo, le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla Sgr, non direttamente derivanti dagli Oicr, a titolo di commissioni gestionali.
Continuando ad analizzare le regole di comportamento, la legge prevede che le Società di gestione del risparmio siano obbligate ad adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi e a disporre di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.
La Società di gestione del risparmio provvede anche, nell’interesse dei partecipanti, all’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. Nel caso in cui gestore e società promotrice differiscano, l’esercizio dei diritti di voto spetta al gestore, salvo una diversa pattuizione.
In aggiunta alle regole di comportamento finora viste, che valgono per tutte le attività esercitabili dalle Sgr, nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le Società di gestione del risparmio sono tenute al rispetto di obblighi ulteriori. Infatti, esse devono: operare in modo indipendente, coerentemente con i principi di legge, e nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli Oicr gestiti; astenersi da comportamenti che possano avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell’ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro; acquisire una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito; infine operare al fine di contenere i costi a carico degli Oicr gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi Oicr.
Daniele Tortoriello