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La gestione di portafogli di investimento: le caratteristiche del servizio

di Daniele Tortoriello
Uno dei principali servizi di investimento è il servizio di gestione di portafogli, inteso come servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, da non confondersi con il servizio di gestione collettiva del risparmio, ossia la gestione dei fondi comuni di investimento. In questa prima parte concentreremo la nostra attenzione sulle caratteristiche della gestione, mentre nella seconda vedremo la prestazione del servizio.

Il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi è quel servizio offerto dai soggetti abilitati che si realizza gestendo il patrimonio mobiliare del cliente attraverso l’investimento in strumenti finanziari.

La differenza fondamentale tra la gestione individuale con la gestione collettiva del risparmio consiste nel fatto che la prima non è gestita in monte ma è gestita separatamente e nell’interesse del singolo cliente e ha come punti chiave la personalizzazione e la qualità del servizio.

Si possono distinguere due forme di gestioni patrimoniali: la Gestione Patrimoniale Mobiliare (Gpm), in cui il patrimonio del cliente è investito principalmente in strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e derivati, e la Gestione Patrimoniale in Fondi (Gpf), in cui il patrimonio è investito in quote di fondi comuni e Sicav.

Il rapporto che si instaura tra cliente e intermediario è sostanzialmente un mandato fiduciario, nel quale il cliente consegna del denaro all’intermediario per la costruzione di un portafoglio di investimento, secondo determinate direttive di rischio-rendimento impartite dal cliente, che l’intermediario può seguire però con un certo grado di discrezionalità.

Per tali motivi, nella prestazione del servizio, gli intermediari devono attenersi scrupolosamente a determinate norme e regole, che, tenendo conto della specificità del servizio, sono preposte alla salvaguardia dell’investitore.

I principi base sono stabiliti dall’articolo 24 del Testo unico della finanza, che si aggiungono a quelli previsti dall’articolo 30 per i servizi di investimento in generale, mentre la Consob, con regolamento 11522 del 1998, ha disciplinato i singoli aspetti della materia. Di seguito, si porrà particolare attenzione alle disposizioni relative alla disciplina del contratto, facendo subito notare che i patti contrari a tali disposizioni sono nulli e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Il contratto, da redigersi obbligatoriamente in forma scritta, deve indicare, in primo luogo, le caratteristiche della gestione, intendendo con questa espressione le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti, la tipologia delle operazioni che l’intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari, la misura massima della leva finanziaria che l’intermediario, se autorizzato, può utilizzare in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, indicando il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, e il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Per categorie di strumenti finanziari si intendono: i titoli di debito, i titoli rappresentativi del capitale di rischio, o comunque convertibili in capitale di rischio, le quote o le azioni di organismi di investimento collettivo, gli strumenti finanziari derivati e i titoli strutturati.

All’interno di ogni categoria, gli strumenti finanziari si differenziano in funzione della valuta di denominazione, della negoziazione in mercati regolamentati, delle aree geografiche di riferimento, delle categorie di emittenti (emittenti sovrani, Enti Sopranazionali, emittenti societari) e dei settori industriali. Inoltre, si differenziano in funzione di alcuni parametri specifici alle singole categorie: la durata media finanziaria (duration) e il merito creditizio dell’emittente (rating) per i titoli di debito; il grado di capitalizzazione dell’emittente per i titoli rappresentativi del capitale di rischio;
la conformità alle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e la volatilità per le quote o le azioni emesse da organismi di investimento collettivo; il risultato finanziario a scadenza (pay-off) per gli strumenti finanziari derivati non utilizzati per finalità di copertura e per i titoli strutturati.

Le operazioni ammesse sugli strumenti finanziari sono le compravendite a pronti, le compravendite a termine, le vendite allo scoperto, le compravendite a premio, le operazioni di prestito titoli e di riporto e i pronti contro termine.

Chiariti questi concetti, poniamo l’accento sulla leva finanziaria e sui parametri oggettivi di riferimento. Per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo certi criteri. Qualora la leva finanziaria utilizzata superi l’unità, l’intermediario può contrarre obbligazioni per conto dell’investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito.

I parametri oggettivi di riferimento sono degli indicatori finanziari, elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, che l’intermediario deve indicare all’investitore, coerenti con i rischi connessi al tipo di gestione e al quale commisurare i risultati della gestione stessa.

Continuando ora a parlare degli aspetti contenutistici, oltre agli aspetti relativi alle caratteristiche della gestione appena visti, il contratto, inoltre, deve: individuare espressamente le operazioni che l’intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell’investitore (ove non siano previste restrizioni tale circostanza deve essere espressamente indicata); indicare se gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione; indicare se l’intermediario è autorizzato a delegare a terzi l’esecuzione dell’incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l’intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l’autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell’autorizzazione; specificare che l’investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità.

Terminati gli aspetti relativi al contratto, si riprendano quelli relativi al servizio di gestione più in generale. Oltre alla forma scritta del contratto, il servizio di investimento prevede la possibilità da parte del cliente di impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere, il divieto per l’impresa di investimento, la società di gestione del risparmio o la banca, salvo specifica istruzione scritta, di contrarre obbligazioni per conto del cliente che lo impegnino oltre il patrimonio gestito e la possibilità di conferire la rappresentanza all’intermediario, per l’esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione, con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti.

Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com
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