La gestione collettiva del risparmio
Breve storia dell’industria e delle norme che ne regolano l’attività
di Daniele TortorielloLa disciplina italiana sulla gestione collettiva del risparmio, alquanto complessa e articolata, si è sviluppata negli anni per andare incontro alle nuove esigenze poste continuamente dal mercato, con la domanda di prodotti finanziari diversi dai titoli di Stato prima e dai titoli azionari poi.
La storia dell’industria del risparmio gestito inizia nel nostro Paese alla fine degli anni Sessanta, risale al 1968 la prima sottoscrizione di fondi comuni in Italia, per opera di alcuni finanzieri, che in assenza di regole immettono sul mercato i primi fondi di investimento, chiamati fondi Atipici, organizzati e gestiti seguendo i principi mutuati dall’esperienza del mondo finanziario anglosassone. Dopo questo timido avvio e nell’attesa di una regolamentazione ufficiale dell’intera materia, alcune società promossero alcuni fondi con sede legale in Lussemburgo.
Tali fondi, i cosiddetti Lussemburghesi Storici, furono quindi gli antesignani dei fondi comuni di diritto italiano.
La legge 23 marzo 1983, n. 77, ha introdotto nell’ordinamento italiano i primi Organismi di investimento collettivo di diritto italiano, in particolare i Fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo aperto, come li conosciamo oggi; la legge 77/83 ha inoltre introdotto il concetto di un nuovo soggetto: la società di gestione.
Il principio informatore della normativa è stata la miglior tutela del risparmiatore, grazie a precise regole attinenti la natura giuridica dei fondi, la loro costituzione, i requisiti della società di gestione, le norme generali di gestione (divieti di investimento in certe attività, divieti di concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari, separazione fra il patrimonio collettivo dei risparmiatori e quello dei promotori dell’iniziativa, obbligo del calcolo del valore delle quote con cadenze ravvicinate ), l’informativa e il controllo sulle operazioni della Banca d’Italia e della Consob.
Successivamente, la legge 77/83 è stata più volte modificata, in un’opera di completamento dell’offerta dei prodotti del risparmio gestito: il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 ha disciplinato le Società di investimento a capitale variabile, le Sicav; la legge 14 agosto 1993, n. 344, ha istituito i Fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso; infine, la legge 25 gennaio 1994, n. 86, ha regolamentato i Fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.
La materia è stata infine rivista e unificata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, detto anche Testo unico della finanza ovvero decreto Draghi, dal nome dell’allora Direttore generale del Tesoro e attuale Governatore della Banca d’Italia, padre della riforma. Tra le varie novità introdotte in questo ambito, ricordiamo l’introduzione delle Società di gestione del risparmio, in sostituzione delle Società di gestione dei fondi comuni di investimento, con l’intento di renderle le sole gestrici del risparmio, in quanto possono svolgere sia la gestione collettiva sia quella individuale.
La gestione collettiva del risparmio è stata definita dal Tuf come il servizio che si realizza attraverso:
La storia dell’industria del risparmio gestito inizia nel nostro Paese alla fine degli anni Sessanta, risale al 1968 la prima sottoscrizione di fondi comuni in Italia, per opera di alcuni finanzieri, che in assenza di regole immettono sul mercato i primi fondi di investimento, chiamati fondi Atipici, organizzati e gestiti seguendo i principi mutuati dall’esperienza del mondo finanziario anglosassone. Dopo questo timido avvio e nell’attesa di una regolamentazione ufficiale dell’intera materia, alcune società promossero alcuni fondi con sede legale in Lussemburgo.
Tali fondi, i cosiddetti Lussemburghesi Storici, furono quindi gli antesignani dei fondi comuni di diritto italiano.
La legge 23 marzo 1983, n. 77, ha introdotto nell’ordinamento italiano i primi Organismi di investimento collettivo di diritto italiano, in particolare i Fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo aperto, come li conosciamo oggi; la legge 77/83 ha inoltre introdotto il concetto di un nuovo soggetto: la società di gestione.
Il principio informatore della normativa è stata la miglior tutela del risparmiatore, grazie a precise regole attinenti la natura giuridica dei fondi, la loro costituzione, i requisiti della società di gestione, le norme generali di gestione (divieti di investimento in certe attività, divieti di concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari, separazione fra il patrimonio collettivo dei risparmiatori e quello dei promotori dell’iniziativa, obbligo del calcolo del valore delle quote con cadenze ravvicinate ), l’informativa e il controllo sulle operazioni della Banca d’Italia e della Consob.
Successivamente, la legge 77/83 è stata più volte modificata, in un’opera di completamento dell’offerta dei prodotti del risparmio gestito: il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84 ha disciplinato le Società di investimento a capitale variabile, le Sicav; la legge 14 agosto 1993, n. 344, ha istituito i Fondi comuni d’investimento mobiliare di tipo chiuso; infine, la legge 25 gennaio 1994, n. 86, ha regolamentato i Fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso.
La materia è stata infine rivista e unificata dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, detto anche Testo unico della finanza ovvero decreto Draghi, dal nome dell’allora Direttore generale del Tesoro e attuale Governatore della Banca d’Italia, padre della riforma. Tra le varie novità introdotte in questo ambito, ricordiamo l’introduzione delle Società di gestione del risparmio, in sostituzione delle Società di gestione dei fondi comuni di investimento, con l’intento di renderle le sole gestrici del risparmio, in quanto possono svolgere sia la gestione collettiva sia quella individuale.
La gestione collettiva del risparmio è stata definita dal Tuf come il servizio che si realizza attraverso:
- la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni d’investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti;
- la gestione del patrimonio degli Oicr, ossia fondi comuni e Sicav, di propria o altrui istituzione, mediante l’investimento in strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili.
La parte del Testo unico della finanza dedicata alla gestione collettiva del risparmio ha subito in questi anni svariate modifiche, le più importanti delle quali sono state apportate dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 274, al fine di recepire nel nostro ordinamento le direttive comunitarie approvate.
Il quadro normativo è infine completato dal Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522, dal Decreto del Ministro del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228 e dal Provvedimento della Banca d’Italia 14 aprile 2005, regolamento della gestione collettiva del risparmio.
Daniele Tortoriello
Il quadro normativo è infine completato dal Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522, dal Decreto del Ministro del Tesoro 24 maggio 1999, n. 228 e dal Provvedimento della Banca d’Italia 14 aprile 2005, regolamento della gestione collettiva del risparmio.
Daniele Tortoriello