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L’offerta fuori sede

L’offerta fuori sede costituisce un argomento di sicuro interesse per i piccoli risparmiatori, in quanto sono coinvolti in prima persona da questa modalità di effettuare e promuovere investimenti

di Daniele Tortoriello

Chi di noi, all’infuori dei locali di un intermediario finanziario o direttamente presso in nostro domicilio, non è mai entrato in contatto con un promotore finanziario, il quale, nel pieno esercizio della sua professione, ci proponeva svariate soluzione di investimento?

Penso in pochi, soprattutto se il pubblico è composto da persone interessate all’investimento in strumenti finanziari.

Nulla di strano o illegale, il promotore finanziario stava legittimamente esercitando l’attività di offerta fuori sede, attività a lui espressamente riservata dal Testo unico della finanza. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, e di servizi di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio. In altre parole, il far conoscere un prodotto finanziario e la sottoscrizione dello stesso costituiscono offerta fuori sede se effettuati in luogo diverso da un locale dell’intermediario finanziario.

La norma sull’offerta fuori sede ha colmato una lacuna legislativa e ha posto fine a un periodo in cui chiunque poteva offrire qualunque strumento finanziario a chiunque altro in qualsiasi luogo, naturalmente ciò avveniva con grave rischio da parte dell’investitore finale.

L’offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente, e dalle SGR, dalle società di gestione armonizzate e dalle SICAV, limitatamente alle quote e alle azioni di OICR.

Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, le SGR e le società di gestione armonizzate possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi di investimento. Ove l’offerta abbia per oggetto servizi prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento del servizio di collocamento.

Come accennato all’inizio, i soggetti abilitati devono avvalersi obbligatoriamente di promotori finanziari per acquisire informazioni finanziarie sul potenziale cliente, per fornire le informazioni relative al prodotto e per consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento.

Devono inoltre avvalersi di promotori: per illustrare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione dei prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, gli elementi essenziali dell’operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali e la facoltà di recesso; per ricevere dagli investitori il documento di acquisto o di sottoscrizione dei prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali da essi firmati, i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari, le disposizioni relative ai servizi offerti e alle richieste di disinvestimento e le dichiarazioni di recesso dai contratti.

L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede ovvero collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al soggetto abilitato; tale facoltà deve essere indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore a pena di nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Le disposizioni sull’offerta fuori sede dei servizi di investimento si applicano anche all’offerta fuori sede dei servizi accessori, dei fondi pensione aperti da parte delle imprese di investimento e dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione.


Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com

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