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Insider trading: cos'è e perché è un reato

L'insider trading, un reato, è la compravendita di asset finanziari da parte di soggetti, persone o istituzioni, che hanno avuto accesso a informazioni riservate

di Mauro Introzzi 29 mag 2019 ore 14:13

Con il termine insider trading si individua la compravendita di asset finanziari da parte di soggetti, persone o istituzioni, che hanno avuto accesso a informazioni riservate. In altre parole è l’utilizzo della conoscenza di accadimenti non di pubblico dominio, in posizioni di asimmetria informativa, con il fine di ottenere un indebito vantaggio economico, per se o per altri. L’insider trading è un reato.

 

In questa guida:

 

LA NORMATIVA ITALIANA: IL TUF

La legge italiana ha iniziato ad occuparsi esplicitamente di insider trading con il Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, conosciuto anche come TUF o Legge Draghi. Si tratta della principale fonte normativa sul tema del nostro Paese, introdotta nel 1998, che ha dato una sistemazione organica alla precedente regolamentazione frammentata in numerosi atti normativi.

insider-tradingNella stesura del TUF la commissione preposta, coordinata dall’allora direttore generale del Tesoro Mario Draghi, ha puntato alla realizzazione di una legislazione semplice, in modo da fissare nella normativa primaria solo i principi generali, lasciando i dettagli tecnici ai regolamenti. Un'altra linea guida seguita è stata quella del rafforzamento dei meccanismi di governance delle società. Infine la commissioni guidata dall’attuale numero uno della BCE ha inteso creare una normativa coerente e competitiva con quella dei Paesi dell'Unione europea.

 

LEGGI ANCHE - Market abuse: manipolazioni di mercato e abuso di informazioni privilegiate

 

TUF E INSIDER TRADING

Il Testo Unico della Finanza non ha solo introdotto nuove disposizioni sulle società di investimento e la gestione collettiva del risparmio, con l’introduzione delle società di gestione del risparmio, sulla disciplina dei mercati finanziari, la gestione accentrata degli strumenti finanziari, la disciplina degli emittenti di strumenti finanziari, le sollecitazioni all’investimento e le offerte pubbliche di acquisto. Ma ha anche introdotto una serie di norme finalizzate a sanzionare determinati comportamenti lesivi della stabilità dei mercati; si pensi, ad esempio, ai reati più conosciuti di aggiotaggio e di abuso di informazioni privilegiate, il cosiddetto – appunto - insider trading.

 

L’INSIDER TRADING: COS’È

L’abuso di informazioni privilegiate è commesso da chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua posizione (ossia il cosiddetto insider):

  • acquisti, venda o compia altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando tali informazioni;
  • comunichi tali informazioni a terzi al di fuori del rapporto professionale o della funzione ricoperta;
  • raccomandi o induca altri, sulla base di esse, a compiere operazioni di compravendita su strumenti finanziari.

La normativa specifica che l’informazione privilegiata è:

un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari od uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

 

INSIDER TRADING: TIPPING E TUYAUTAGE

Tra gli atti fraudolenti condotti nell’ambito dell’utilizzo di informazioni privilegiate si sente spesso parlare di tipping e tuyautage. Le due fattispecie sono rispettivamente riconducibili alle comunicazione a terzi di tali informazioni privilegiate in assenza di giustificato motivo e quindi al di fuori del normale esercizio del lavoro della professione della funzione o dell’ufficio, il tipping, e la raccomandazione a terzi di porre in essere tali operazioni, senza rivelare loro quali siano le informazioni privilegiate effettivamente in proprio possesso, il tuyautage.

 

LE SANZIONI PER L’INSIDER TRADING

In Italia l’organo preposto al controllo delle transazioni sul mercato è la Consob. L’ente, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni, può richiedere agli emittenti quotati la comunicazione di notizie e documenti, assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle società di revisione e dai dirigenti delle società, eseguire ispezioni.

Ma quali sono le sanzioni per l'insider trading? A partire dal 2004, anno in cui è entrata in vigore la legge Comunitaria (recepita in Italia nel 2005) è stato stabilito che coloro che compiono abuso di informazioni privilegiate, se l’illecito ricade nella disciplina penale, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da ventimila euro fino a tre milioni di euro. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la gravità del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Questo se si tratta di un insider primario (ossia il detentore dell’informazione privilegiata). Se si tratta invece di insider secondari (ossia che abbiano ricevuto le informazioni dagli insider primari e che siano in grado di capirne il carattere privilegiato) non siamo più in presenza di un reato ma di un illecito amministrativo, punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 20mila euro e 3 milioni di euro.

 

INSIDER: LE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

Al fine di il verificarsi di comportamenti illeciti l’articolo 114 del TUF, sul tema delle "comunicazioni al pubblico", obbliga gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano a comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate (i cosiddetti comunicati "price sensitive").

Inoltre, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in un emittente quotato, i dirigenti che abbiano accesso a informazioni privilegiate e il potere di adottare decisioni, che incidano sulle prospettive future dell’emittente quotato, e chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni da loro effettuate, anche per interposta persona, sulle azioni dell’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati (i cosiddetti comunicati di internal dealing).

Infine, i soggetti che effettuano ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, gli emittenti di tali strumenti, i soggetti che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai mass media, devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce.

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.