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Il promotore finanziario

Regolamentazione e principi guida della figura professionale

di Daniele Tortoriello
Quasi tutti, nel bene o nel male, conoscono la professione del promotore finanziario nell’aspetto più commerciale della vendita di prodotti finanziari; dietro a tale operatore esiste però una complessa disciplina finalizzata a regolamentare il delicato ruolo da questi ricoperto. In questo articolo si rivolgerà l’attenzione ai principi guida della figura del promotore.

I promotori finanziari ricoprono un ruolo delicato in quanto fungono da tramite tra intermediario e cliente; infatti per l’offerta fuori sede, per le tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l’investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

Utilizzando la definizione data dall’articolo 31 del Testo unico della finanza diciamo che è promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente l’offerta fuori sede. In queste poche righe è racchiusa tutta la specificità di questa professione.

L’attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto poiché il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per poter esercitare questa professione si deve essere iscritti all’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, che è articolato in sezioni territoriali ed è tenuto da un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. Tale organismo tuttavia non è ancora operativo e fino a ora i suoi compiti sono stati svolti dalla Consob.

Per poter conseguire l’iscrizione all’Albo è necessario essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, che riguardano il non essere stati condannati a pene detentive a causa della trasgressione di leggi in materie economico-finanziarie, e dei requisiti di professionalità, che riguardano l’essere muniti di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e aver superato la prova valutativa indetta dalla Consob, ovvero essere in possesso di determinati requisiti stabiliti in funzione della pregressa esperienza professionale, che esentano il richiedente l’iscrizione dal sostenere la prova valutativa.

I motivi che invece portano alla cancellazione dall’Albo sono riassunti in quattro fattispecie; si dispone, infatti, tale provvedimento in caso di: domanda dell’interessato, presentata alla competente commissione, perdita di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo, mancato pagamento del contributo di vigilanza e radiazione dall’Albo.

I promotori finanziari, che nello svolgimento della loro attività violano le norme disciplinanti la professione, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: richiamo scritto, sanzione amministrativa pecuniaria, sospensione da uno a quattro mesi dall’albo e, infine, radiazione dall’Albo.

Le sanzioni sono applicate dalla Consob, che è l’autorità preposta a vigilare sull’attività dei promotori. A tal fine la Consob può chiedere ai promotori finanziari, o ai soggetti che si avvalgono di promotori finanziari, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini; la Consob può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

Il legislatore ha infine stabilito, a ragion veduta, che lo svolgimento di alcune attività è incompatibile con la professione di promotore. Il primo caso di incompatibilità è costituito dall’esercizio dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, salvo il caso che l’attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo.

La qualità di sindaco o suo collaboratore, responsabile o addetto al controllo interno, di soggetti abilitati, così come quella di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore e quella di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore è incompatibile con l’attività di promotore. Ultimi casi di incompatibilità sono l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio e ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Daniele Tortoriello 
danitorto@hotmail.com


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