I contratti dei servizi di investimento
Particolare importanza assume la formalizzazione del rapporto tra intermediario e cliente. Il contratto relativo ai servizi di investimento e ai servizi accessori deve rispecchiare una precisa struttura legislativa
di Daniele TortorielloI contratti stipulati tra intermediari autorizzati e investitori relativi alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori devono essere redatti per iscritto e una copia deve essere consegnata ai clienti.
La Consob, tuttavia, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. In ogni caso, quando la forma prescritta non viene osservata, il contratto è considerato nullo in ogni suo effetto.
In genere, in materia contrattuale, ma questo vale anche per molti altri ambiti, il termine giuridico “nullo” indica un vizio non sanabile, ossia una manchevolezza che porta a considerare il contratto come se non fosse mai esistito e pertanto la situazione deve essere riportata a quella antecedente la stipula del contratto nullo.
Sono da considerarsi nulle, ma si faccia attenzione che questo non porta alla nullità del contratto, le pattuizioni di rinvio agli usi, ossia a regole non scritte consolidatesi nel tempo, per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi, infatti, si considera la pattuizione come non esistente e nulla è dovuto.
In entrambi i casi descritti, al fine di salvaguardare gli investitori, tipicamente soggetto debole del rapporto, la nullità del contratto o delle pattuizioni può essere fatta valere solo dal cliente e non anche dall’intermediario; in altre parole, solo il cliente può rivolgersi all’autorità giudiziaria e richiedere che il contratto o la pattuizione sia dichiarata nulla.
Altra norma a tutela dei clienti è quella che prevede che, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta spetti ai soggetti abilitati: sono i soggetti abilitati che devono dimostrare la correttezza del proprio comportamento.
Precisati questi aspetti, forse un po’ troppo tecnici ma non per questo meno importanti per comprendere come i clienti siano stati tutelati o possano tutelarsi essi stessi, passiamo a vedere quali sono concretamente i contenuti del contratto che devono essere obbligatoriamente specificati.
Il contratto con l’investitore deve:
- specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;
- stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;
- indicare le modalità attraverso cui l’investitore può impartire ordini e istruzioni;
- prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all’investitore a rendiconto dell’attività svolta;
- indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant;
- indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l’investitore per la prestazione del servizio.
Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com