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Caratteristiche delle società di gestione dei mercati regolamentati

In considerazione del ruolo chiave svolto dai mercati regolamentati, il legislatore ha posto alcune norme fondamentali per la salvaguardia del sistema che impongono alle società di gestione di soddisfare determinati requisiti tali da garantirne la solidità patrimoniale e la qualità gestionale

di Daniele Tortoriello

L’attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro, costituite a tale scopo: queste società sono le cosiddette società di gestione.

Le società di gestione sono imprese vere e proprie, costituite obbligatoriamente nella forma di S.p.A., e come tali sottoposte agli articoli del codice civile, che disciplinano tale forma societaria. Tuttavia, non possono essere considerate normali società per azioni, infatti il Testo unico della finanza ha posto ulteriori obblighi specifici.

volatilita_5Descrivendo uno alla volta questi obblighi, iniziamo con l’osservare che per poter esercitare l’attività di gestione, la società, come stabilito dalla Consob, deve avere un capitale sociale minimo pari a cinque milioni di euro.

Passando poi a trattare i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che i requisiti di professionalità derivano dall’aver maturato un’esperienza complessiva di almeno tre anni:

 

  1. nell’amministrazione e direzione di imprese;
  2. in attività professionali in materie attinenti al settore finanziario o comunque funzionali all’attività della società di gestione;
  3. nell’attività d’insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
  4. in funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici attinenti al settore finanziario.

Alla durata fanno eccezione il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato e il direttore generale che devono aver svolto un’esperienza di almeno cinque anni.

 

Per quanto riguarda invece i requisiti di onorabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che tali soggetti:

  1. non si devono trovare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza derivanti da interdizione, inabilitazione o fallimento;
  2. non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e attuate nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica o di persone incolpate di reati mafiosi;
  3. non devono essere stati condannati per reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività finanziaria in generale, dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi o dalla legge fallimentare, oppure condannati per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’economia pubblica o per un delitto in materia tributaria.

Il difetto dei requisiti comporta la decadenza dalla carica.

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha determinato anche i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, ossia di coloro che hanno una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, in maniera analoga a quelli appena descritti. Qualora i titolari di partecipazioni dovessero perdere tali requisiti non potrebbero esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5%.

Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni nelle società di gestione, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente, entro ventiquattro ore, alla Consob e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto.

Infine, le società di gestione sono sottoposte, a eccezione di pochi articoli, alle norme previste dal Testo unico della finanza in merito alla revisione contabile. In base a tali disposizioni, al pari delle società quotate, esse devono sottoporre il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al giudizio di una società di revisione, la quale deve attestarne la regolarità e la conformità alle norme sui criteri di redazione, condizione indispensabile per la prosecuzione dell’attività.

Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com

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