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Le diverse tipologie di contratti di lavoro: caratteristiche e utilizzi

Da quello a tempo indeterminato a quello accessorio, passando per quello a tempo determinato, per quello in somministrazione e per tutte le altre tipologie di contratto di lavoro. Ecco quando vanno usati in base alle loro caratteristiche

di Carlo Sala 27 set 2019 ore 11:47

tipologia-contratti-lavoroIl contratto di lavoro è una tipologia di contratto che serve a costituire un rapporto di lavoro e regolare l'attività lavorativa. Si stipula tra un datore di lavoro e un prestatore di lavoro. Può essere di più tipi, anzitutto in base alla sua durata: principalmente a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Qualsiasi contratto di lavoro regola le prestazioni che il lavoratore deve svolgere nei confronti del datore di lavoro e viceversa. E in ciascun contratto di lavoro il principale (ma non unico) obbligo del lavoratore è svolgere l’attività assegnatagli dal datore di lavoro, mentre il principale (ma non unico) obbligo del datore di lavoro è pagare al lavoratore la retribuzione concordata.

La durata di questi obblighi il primo elemento che distingue i vari contratti di lavoro: in un contratto di lavoro a tempo indeterminato questi obblighi non hanno una scadenza prefissata, in tutti gli altri contratti è invece prevista una scadenza precisa.

A metà strada tra il contratto di lavoro a tempo indeterminato e quello a tempo indeterminato vi sono numerose altre tipologie di contratto di lavoro, che per le loro caratteristiche in alcuni casi sono implicitamente a scadenza, mentre in altri casi possono essere a tempo indeterminato oppure determinato. Di seguito le principali tipologie di contratto di lavoro. Conoscere le caratteristiche di ognuno di essi permette di scegliere quello consono a qualsiasi situazione lavorativa.

 

In questa guida:

 

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato

Come dice il nome, questo contratto non prevede una scadenza per la cessazione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Si tratta quindi, tendenzialmente, di un contratto ‘infinito’ che dura fino a quando una delle due parti non decide, nei casi e nei modi consentiti dalla legge, di porvi termine.

Le leggi fondamentali che regolano il contratto di lavoro a tempo indeterminato sono due: il cosiddetto Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) ed il Jobs Act (legge n. 183 del 10 dicembre 2014). Entrambi le leggi consentono al datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro e licenziare il lavoratore solo in caso di giusta causa o giustificato motivo oggettivo. Lo Statuto dei lavoratori prevede però che il lavoratore licenziato fuori dai casi consentiti dalla legge debba essere reintegrato nel suo posto di lavoro (a meno che non scelga lui di farsi risarcire e cercare lavoro altrove); il Jobs Act prevede invece che chi sia stato licenziato anche se non doveva esserlo possa ottenere soltanto un indennizzo (tanto più alto quanto maggiore era l’anzianità di servizio) ma non la reintegrazione nel posto di lavoro da cui è stato allontanato.

Un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere regolato solo da una delle due leggi sopra citate, non da tutte e due insieme. Ricadono sotto lo Statuto dei lavoratori tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati prima del 7 marzo 2015 e sotto il Jobs Act tutti quelli stipulati a partire da quel giorno. Questo significa che un lavoratore a tempo indeterminato licenziato senza giusta causa o giustificato motivo oggettivo può riavere il suo vecchio posto di lavoro (ma può scegliere invece di farsi dare un indennizzo e cercare un altro posto di lavoro) solo se è stato assunto prima del 7 marzo 2015. Se invece è stato assunto da quel giorno in poi può soltanto ottenere il risarcimento del danno.

 

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato ...

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Il contratto di lavoro a tempo determinato

Anche in questo caso il nome indica già la caratteristica principale: il contratto di lavoro a tempo determinato è un contratto con una scadenza prefissata. Questa scadenza deve essere indicata fin dall’origine e proprio per questo motivo questo tipo di contratto deve essere stipulato in forma scritta (a meno che la durata del rapporto di lavoro sia inferiore ai 12 giorni).

Il contratto di lavoro a tempo determinato non può durare più di 12 mesi, prorogabili fino a 24. Può essere prorogato fino a un massimo di 4 volte, mentre è in corso, o rinnovato, quando è scaduto. Una o più proroghe non escludono la possibilità di rinnovo, il rinnovo è possibile a prescindere dal fatto che vi siano state proroghe oppure no. In caso di rinnovo, o di proroga per oltre 12 mesi, occorre indicare la causale che giustifica rinnovo o proroga.

Per evitare il ricorso a questo contratto invece che a quello a tempo indeterminato, la legge fissa un tetto al numero di lavoratori a tempo determinato che si possono assumere, in proporzione al numero di lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di:

  • prosecuzione dell’attività lavorativa per un certo periodo oltre la scadenza;
  • prosecuzione dell’attività lavorativa dopo la quarta proroga;
  • rinnovo del contratto in tempi più stretti di quelli imposti dalla legge.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO


Il contratto di lavoro in somministrazione

Il contratto di lavoro in somministrazione regola il cosiddetto lavoro in affitto e i lavoratori interinali. Accanto al lavoratore e al datore di lavoro c’è una terza parte, le agenzie per il lavoro autorizzate dall’Anpal, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Il lavoratore svolge la sua attività per il datore di lavoro ma è a carico dell’agenzia per il lavoro, che lo ‘affitta’ al datore di lavoro e riceve da quest’ultimo quanto serve per coprire la retribuzione ed i versamenti contributivi del lavoratore stesso.

Il contratto può essere a tempo indeterminato oppure determinato e deve avere forma scritta, altrimenti il lavoratore viene considerato assunto direttamente dal datore di lavoro a tempo indeterminato. In caso di tempo determinato, il rapporto di lavoro non può durare più di 36 mesi. Sono possibili fino a 5 proroghe, dopo scatta per legge la conversione da tempo determinato a tempo indeterminato.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTRATTO DI LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

 

Il contratto di lavoro a chiamata

Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato e serve a coprire particolari esigenze, temporanee, del datore di lavoro. Ciascun lavoratore può svolgere lavoro con questo contratto per un massimo di 400 giorni in 3 anni solari (fanno eccezione turismo, spettacolo e pubblici servizi), se supera questo limite viene considerato assunto a tempo indeterminato.

Il contratto deve avere forma scritta e indicare:

  • durata del rapporto di lavoro;
  • luogo e modalità di svolgimento del lavoro;
  • disponibilità richiesta al lavoratore e modalità di preavviso per la chiamata;
  • trattamento economico -normativo ed eventuale indennità di disponibilità;
  • modalità di rilevazione dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore;
  • causale che giustifica il ricorso al lavoro a chiamata e (eventualmente) a lavoratori under 24 e/o over 55.

 

Il contratto di lavoro a progetto

Il contratto a progetto è stato abolito dal Jobs Act, che ha consentito solo lo svolgimento dei contratti già in essere fino al loro esaurimento.

 

Il contratto di lavoro accessorio

Regola le cosiddette prestazioni occasionali ed è stato parzialmente reintrodotto dalle legge n. 96 del 21 giugno 2017 dopo il referendum che nello stesso anno aveva decretato l’abolizione integrale dei voucher.

Ogni lavoratore può svolgere nel corso dell’anno solare attività di lavoro accessorio fino a un valore massimo complessivo di 5.000 euro e non può svolgere attività di lavoro accessorio per uno stesso datore di lavoro oltre il limite dei 2.500 euro. Un datore di lavoro può ricorrere allo stesso lavoratore accessorio nel corso dell’anno solare fino a quando la retribuzione che deve pagare a quel lavoratore non superi i 2.500 euro; lo stesso datore di lavoro resta libero di ricorrere a più lavoratori accessori, in simultanea o in sostituzione di altri per i quali abbia già raggiunto il limite di utilizzo. Per studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite annuo massimo è di 6.666 euro anziché 5.000.

Possono ricorrere a lavoro accessorio microimprese con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato, aziende agricole con massimo 5 dipendenti a tempo indeterminato, strutture turistiche con non più di 8 assunti a tempo indeterminato. Possono ricorrere a questo tipo di lavoro anche le pubbliche amministrazioni, in caso di particolari progetti individuati dalla legge, e le famiglie che abbiano bisogno di qualcuno cui affidare faccende domestiche.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO ACCESSORIO

 

Il contratto di lavoro in apprendistato

L'apprendistato è rivolto a lavoratori dai 15 ai 29 anni, può essere utilizzato anche da lavoratori in mobilità o da chi percepisca un’indennità di disoccupazione. Oltre allo svolgimento di un’attività di lavoro e alla retribuzione di tale attività, prevede anche una formazione professionale del lavoratore.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO IN APPRENDISTATO


Il contratto di lavoro in tirocinio formativo e di orientamento

Il contratto in tirocinio formativo rivolto a chi ha terminato gli studi da meno di un anno e va quindi distinto dallo stage curriculare che prevede lo svolgimento di un’attività lavorativa come parte del ciclo di studi che si sta ancora svolgendo. Può essere utilizzato anche da:

  • inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità;
  • persone disabili o svantaggiate,
  • richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale;
  • extracomunitari che rientrano in quote di ingresso;
  • partecipanti a specifici programmi europei;
  • praticanti in via di formazione per ottenere l’iscrizione ad Albi e Ordini professionali.

Il tirocinio ha carattere oneroso, la retribuzione è fissata dalle singole Regioni  (o Province autonome) ma non può essere inferiore ai 300 euro. La sua durata va da 3 a 12 mesi, che salgono a 24 per chi è disabile.

Il ricorso a tirocinanti deve avvenire entro i limiti fissati dalla legge, in base al numero di lavoratori impiegati.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO IN TIROCINIO

Il lavoro part-time

Non è un vero e proprio contratto di lavoro, è solo una facoltà, riconosciuta sia al lavoratore che al datore di lavoro, di concordare che lo svolgimento dell’attività regolata dal contratto di lavoro avvenga non a tempo pieno, ma secondo orari particolari. Consente di lavorare tutti i giorni ma solo per parte della giornata lavorativa, di lavorare per l’intera giornata lavorativa ma non tutti i giorni o di lavorare solo alcuni giorni e solo per parte della giornata lavorativa.

LA GUIDA COMPLETA SUL CONTATTO DI LAVORO PART TIME


Pro e contro dei tipi di contratto di lavoro

Ma quali sono i pro e i contro, se così possiamo dire, dei vari contratto di lavoro? Quello a tempo indeterminato rimane il modello ideale per un rapporto di lavoro dipendente. Offre infatti le maggiori certezze in termini di durata e di retribuzione, nonché di ferie, copertura di assenze per malattie o maternità, pensione. La legge continua a proteggere questo modello di contratto, ponendo limiti a tutti gli altri contratti di lavoro volti a evitare che possano servire per evitare o ridurre assunzioni a tempo indeterminato. L’evoluzione di società, imprese e mercato e l’appetibilità che questo rapporto ha anche per lo Stato (in termini fiscali e contributivi) rende però sempre più difficile pensare di poter avere un rapporto di lavoro stabile e definito dal primo giorno di lavoro alla pensione. E il Jobs Act ha riconosciuto che un rapporto a tempo indeterminato non può riprendere dopo che è stato interrotto.

Il contratto di lavoro a tempo determinato è il ‘second best’, la seconda miglior opportunità, dopo quello a tempo indeterminato. Offre le stesse garanzie, anche se per un periodo di tempo più limitato, che però è noto fin dall’inizio (e può anche essere prorogato).

Il contratto di somministrazione è una relazione a tre: le sorti del lavoratore non dipendono solo dal suo rapporto col datore di lavoro, sia lui che il datore di lavoro hanno relazioni anche con l’agenzia per il lavoro. D’altro lato appare difficile che il lavoratore sia abbandonato nello stesso tempo sia dal datore di lavoro che dall’agenzia di lavoro.

Ogni altro tipo di contratto di lavoro è disegnato per particolari lavoratori, non per tutti. Apprendistato e tirocinio valgono per chi è all’inizio della propria vita lavorativa o per chi debba reinventarsene una e per il loro contenuto formativo possono avere solo una durata limitata. Il contratto di lavoro accessorio appare utile per ‘arrotondare’, vista la limitata retribuzione annua che consente di ottenere. Discorso analogo vale per il contratto di lavoro a chiamata, che tiene il lavoratore nell’attesa di quella chiamata (anche se l’attesa in alcuni casi è retribuita).

Il part-time può essere la via per svolgere un altro lavoro anziché uno solo, arricchendo così il proprio bagaglio di professionalità e contatti. Ma resta una modalità di lavorare praticabile solo quando si ha già un lavoro, non una via di accesso al mondo del lavoro.

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