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TFR, Trattamento di Fine Rapporto: la guida completa

Il TFR, o Trattamento di Fine Rapporto: cos'è, come si calcola, come si destina (azienda o fondo?), come si chiede un'anticipazione, come viene liquidato e tassato, chi lo gestisce e cosa succede se l'azienda fallisce

di Redazione SoldieLavoro

Il Trattamento di Fine Rapporto, o TFR (com'è più comunemente conosciuto), è una parte della retribuzione del lavoratore subordinato che viene accantonata puntualmente per essere erogata in toto alla cessazione del rapporto di lavoro. Non a caso è anche conosciuto come liquidazione.

Il concetto di TFR ha visto la luce alla fine degli anni ’20 del secolo scorso nell’ambito della Carta del Lavoro del 1927. Il documento, per la prima volta, stabiliva per il lavoratore il diritto ad un'indennità proporzionata agli anni di servizio. Fino agli anni ’80 del secolo scorso, però, era calcolato sulla base dell'importo dell'ultima mensilità, moltiplicato per il numero degli anni di servizio. Non a caso era chiamato anche "indennità di anzianità" o "indennità di servizio". O, più volgarmente, “liquidazione”.

 

In questa guida:

 

COME SI CALCOLA IL TFR

tfr_2Il calcolo del TFR è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile. Per quantificarlo si somma per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione complessiva annua divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, considerando alla stregua di mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

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Con il fine di non pregiudicare l’effettivo valore reale del TFR, e per garantirgli una certa valorizzazione, alla fine di ogni anno l'accantonamento viene poi incrementato tramite l’applicazione di un tasso fisso dell’1,5% e di una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ossia dell’inflazione), certificato a dicembre dall’ISTAT (il nostro istituto nazionale di statistica), rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Se il rapporto di lavoro si sospende a causa di infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, oppure per altri motivi per cui è comunque prevista un’integrazione salariale, nel calcolo del TFR da accantonare si considera l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

 

L'ANTICIPO DEL TFR

Dopo 8 anni di rapporto di lavoro non interrotto il lavoratore dipendente può chiedere al datore di lavoro un anticipo sul TFR fino a quel momento maturato. La richiesta ha due vincoli, uno quantitativo e uno qualitativo:

  • può essere fatta solo nella misura massima del 70% e solo per spese urgenti;
  • il carattere di urgenza dev’essere rigorosamente documentato.

 

Le spese per cui si può chiedere un anticipo del Trattamento di Fine Rapporto sono:

  • le spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti da strutture pubbliche. La straordinarietà è intesa in senso di complessità o pericolosità e non in quello di rarità o singolarità degli interventi e delle terapie. La spesa può riguardare anche costi accessori, quali le spese di viaggio e il soggiorno nei luoghi di cura, anche delle persone che prestano assistenza;
  • l'acquisto della prima casa, per sé o per i figli, documentato da atto notarile o con mezzi di prova idonei;
  • le spese da sostenere durante i periodi di astensione facoltativa per paternità fruibili fino al compimento dell'ottavo anno del bambino;
  • le spese per congedi di formazione.

In questi due ultimi casi l'anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione del mese che precede la data di inizio del congedo.

L'anticipazione del TFR può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e l’importo anticipato sarà poi detratto dal TFR spettante a fine rapporto. Possono essere previste condizioni di miglior favore, ma solo se contemplate dai contratti collettivi o da patti individuali.

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L'anticipazione - infine - deve essere contenuta nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. Il diritto all'anticipo è espressamente escluso per i lavoratori dipendenti di aziende dichiarate in crisi.

 

DESTINAZIONE DEL TFR: AZIENDA O FONDO?

Con il decreto legislativo 252 del 5 dicembre 2005 è stata promulgata la riforma della previdenza complementare, entrata poi in vigore nel 2007. La modifica maggiore introdotta dalla nuova normativa ha riguardato il conferimento del TFR a forme pensionistiche complementari. Il lavoratore è obbligato a decidere la destinazione del suo TFR in maturazione: può scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo alla costruzione di una pensione integrativa, versandolo ai fondi pensione, sia di categoria, ossia quelli costituiti da sindacati e gruppi di imprenditori, oppure a un fondo aperto, come quello delle banche e delle assicurazioni.

 

La scelta, da parte del lavoratore, avviene con modalità esplicite o implicite:

  • nel primo caso entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR in maturazione ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta;
  • se il lavoratore, invece, non esprime la sua scelta il datore di lavoro trasferirà il TFR in maturazione alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (in questo caso, se in presenza di più forme pensionistiche, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda);
  • se, infine, non siano applicabili le disposizioni precedenti il datore di lavoro trasferisce il TFR in maturazione alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

La scelta del lavoratore che decidesse in modo esplicito di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, può essere successivamente revocata e il lavoratore avrà la possibilità di conferire il proprio TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta.

La riforma non si applica ai dipendenti del pubblico impiego.


LIQUIDAZIONE DEL TFR

Se non è stato integralmente destinato alla previdenza complementare il Trattamento di Fine Rapporto viene erogato alla cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle motivazioni che l’hanno fatto interrompere e dalla sua forma (dimissioni, licenziamento, pensionamento). Spetta al lavoratore, poi effettuare una verifica sull’esattezza dell’importo corrisposto. Se riscontrasse delle inesattezze (o se addirittura si arrivasse a una mancata erogazione del TFR) il lavoratore potrà agire giudizialmente nei confronti dell’ex datore di lavoro mediante un decreto ingiuntivo (se dispone della pezza da cui risulti l’esatto ammontare del TFR) o un ricorso.

Il codice civile, all’articolo 2122, stabilisce anche come destinare il TFR nel caso di morte del lavoratore. In questa fattispecie il Trattamento di Fine Rapporto verrà corrisposta, sotto forma di indennità sostitutiva, ai familiari (il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo).

Il diritto a ricevere il TFR si prescrive in 5 anni.


LA TASSAZIONE DEL TFR

Le somme trovate sulla busta paga evidenziano il TFR al lordo. La sua liquidazione è soggetta a tassazione separata , calcolata sul reddito annuale di riferimento. Il valore totale si divide per il numero di anni cui si riferisce e si annualizza, per poi procedere con l’applicazione dell’aliquota Irpef media sulla base della quale il reddito sarebbe tassato con gli scaglioni vigenti. Il TFR netto sarà ottenuto sottraendo al TFR lordo le imposte .

 

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CHI GESTISCE IL TFR

Fino a fine 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava in azienda e la sua gestione era completamente demandata al datore di lavoro. Dal 2007, quando è diventato uno strumento di finanziamento previdenziale, il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso il datore di lavoro viene gestito da un apposito fondo istituito presso l'INPS. In questo caso, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (oppure di una richiesta di anticipo) il datore di lavoro dovrà pagare al dipendente, per poi rivalersi in un secondo tempo sul fondo previdenziale.

 

IL TFR DI AZIENDE FALLITE

A partire dal 1982, a garanzia del TFR è stato istituito un Fondo di Garanzia nazionale al quale possono rivolgersi i lavoratori di imprese in stato di insolvenza o dichiarate fallite. La gestione di tale fondo è affidata all'INPS. Il Fondo di Garanzia, secondo una sentenza della Cassazione, è accollante ex lege, responsabile in via solidale e sussidiaria, dei crediti e obbligazioni vantati dal datore di lavoro, e opera in sua sostituzione nel caso di insolvenza.

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, L'INFOGRAFICA

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Domande e risposte

Cos'è il TFR?

Il TFR è una parte della retribuzione del lavoratore subordinato che viene accantonata per essere erogata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Quanto viene accantonato ogni anno nel TFR?

Si prende l’importo della retribuzione complessiva annua e lo si divide per 13,5.

L'accantonamento TFR viene rivalutato ogni anno?

Sì, alla fine di ogni anno viene incrementato dell’1,5% e di una quota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.

Dopo quanto è possibile chiedere un anticipo del TFR?

Dopo 8 anni di rapporto di lavoro non interrotto.

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