Regime contabile Iva: forfettario, ordinario e semplificato
Chi apre partita Iva deve scegliere anche un regime contabile e fiscale a cui aderire. E' una scelta importante, non solo per quanto riguarda documenti e regole da seguire. Ma anche come sistema di monitoraggio della propria attività economica.
di Marco Delugan 29 ago 2018 ore 17:05Il regime contabile e fiscale è un insieme di documenti e di regole, di obblighi e di agevolazioni, che l'impresa deve tenere e rispettare per essere appunto in regola con il fisco e con il codice civile. E anche per calcolare il risultato di esercizio, che servirà poi per la compilazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi.
Vi sono diversi regimi fiscali, sia per quanto riguarda i documenti che le regole da seguire. La scelta per l'uno o l'altro non ha a che fare solo con il modo di ottemperare agli obblighi fiscali, ma anche con il monitoraggio della propria attività economica. Per questo la scelta deve tenere conto anche delle caratteristiche dell'impresa, e la tenuta dei conti permetterà all'imprenditore di rendersi conto dei suoi punti di forza e di debolezza e di approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti della sua attività.
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Per quanto riguarda la partita Iva, i regimi fiscali tra cui si possono scegliere sono:
- il regime forfettario;
- il regime contabile dei minimi (la possibilità di sceglie questo regime è terminata il 31/12/2015 con la legge di stabilità 2016. Chi vi ha aderito in precedenza può continuare a utilizzarlo fino alla sua naturale scadenza);
- quello contabile semplificato;
- e il regime contabile ordinario
REGIME FORFETTARIO
Al regime fiscale forfettario possono accedere le persone fisiche, indipendentemente dall’età. Possono quindi accedervi le imprese individuali, i lavoratori autonomi e i professionisti. Ma devono essere residenti in Italia.
REGIME FORFETTARIO: REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti di accesso a un regime contabile riguardano i ricavi e i costi. Per poter accedere al regime forfetario i ricavi annui non possono superare i limiti stabiliti dalla legge per il proprio settore di attività come definito dal codice ATECO.
Le spese per l’impiego di altri lavoratori non devono superare i 5mila euro lordi l’anno. Quelle per i beni strumentali non devono superare i 20mila euro lordi l’anno. Il titolare non avere redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro.
COME FUNZIONA IL REGIME FORFETTARIO
Nel regime forfetario, per chi non ha esercitato attività di impresa, arte o professione nei 5 anni precedenti l'apertura della partita iva, verrà applicata una imposta sostitutiva di Irpef e Iva del 5% per cinque anni di attività, che salirà al 15% dal sesto. Altrimenti l'aliquota sarà al 15% da subito.
L’imposta va applicata ai ricavi moltiplicati per una percentuale, detta coefficiente di redditività, stabilita dalla legge, a cui vanno sottratti i contributi previdenziali già versati.
Con ricavi si intende il totale delle vendite moltiplicate per il prezzo, che corrisponde al fatturato. Il compenso è il totale ricevuto per la vendita di servizi. Il coefficiente di redditività è diverso per ogni attività economica definita da un codice Ateco. In questo modo, e cioè moltiplicando i ricavi/compensi per il codice di redditività vengono stimati i costi e il reddito lordo. Sul reddito lordo va poi applicata l’imposta.
PER I CONTRIBUENTI CHE INIZIANO L'ATTIVITA'
Chi inzia la attività di lavoro autonomo potrà beneficiare di una aliquota del 5% per i primi cinque anni di attività, ma alle seguenti condizioni:
- che non abbia svolto attività a partita Iva per i tre anni precedenti;
- che la nuova attività non sia la continuazione di una attività precedente svolta come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo; a meno che non sia stata pratica obbligatoria ai fini dello svolgimento dell'attività stessa;
- se è la prosecuzione di una attività svolta da un altro soggetto, l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta precedente, cioè svolto dal precedente conduttore, non deve aver prodotto ricavi/compensi superiori ai limiti previsti.
PERIODO DI APPLICAZIONE
Il regime forfetario non ha limiti di tempo, nel senso che può essere applicato fino a quando vengono mantenuti i requisiti di accesso visto sopra.
REGIME CONTABILE DEI MINIMI
Il regime contabile dei minimi è stato soppresso. Non vi si può più accedere dal 31/12/2015. Chi vi ha aderito in precedenza può continuare ad utilizzarlo fino alla sua naturale scadenza.
REGIME CONTABILE ORDINARIO
Può essere scelto da tutti i contribuenti che svolgono un lavoro autonomo, che siano imprese individuali o società. E questo indipendentemente dal volume di affari.
REGIME CONTABILE ORDINARIO: I REQUISITI DI ACCESSO
E’ comunque obbligatorio accedere al regime contabile ordinario se i ricavi sono superiori a 400.000,00 euro per il settore dei servizi e a 700.000,00 euro per le altre attività. Per i soggetti che svolgono entrambe le attività, si considerano i ricavi dell'attività prevalente.
LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Chi, per scelta o per obbligo, accede al regime contabile ordinario, deve:
- tenere il libro giornale;
- tenere il libro degli inventari;
- i registri obbligatori ai fini Iva;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- e altri libri previsti da norme specifiche.
PERIODO DI APPLICAZIONE
Come nel caso del regime forfettario, non è prevista una durata massima.
REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO
Al regime contabile semplificato possono aderire sia le imprese individuali che quelle in forma di società di persone.
REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO: REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere al regime contabile semplificato, i ricavi non devono superare i 400.000,00 euro l’anno per le imprese del settore dei servizi, e i 700.000,00 euro per quelle che producono beni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Chi ha aderito a questo regime contributivo, deve versare l’Iva ogni tre mesi. E più precisamente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre. In questo caso le scadenze Iva sono quindi:
- primo trimestre: 16 maggio;
- secondo trimestre: 16 agosto;
- terzo trimestre: 16 novembre;
- quarto trimestre: 16 febbraio
PERIODO DI APPLICAZIONE
Anche per questo regime fiscale non sono previsti limiti di tempo. L’unica condizione che deve permanere è che non vengano superati i limiti dei ricavi posti in precedenza.