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Quattordicesima mensilità: come si calcola e quando viene pagata

La quattordicesima mensilità è una mensilità di retribuzione aggiuntiva che spetta ove prevista dal contratto collettivo di lavoro (Ccnl) applicabile.

di Carlo Sala 11 nov 2019 ore 16:29

quattordicesima-mensilitaLa quattordicesima mensilità è una mensilità di retribuzione aggiuntiva che spetta ove prevista dal contratto collettivo di lavoro (Ccnl) applicabile. Diversamente dalla tredicesima, non è obbligatoria per legge e quindi non scatta automaticamente per tutti i lavoratori, ma solo, appunto, per quelli per i quali è contemplata dal Ccnl applicabile.

Esiste anche la quattordicesima delle pensioni. Essa è pagata dall’Inps, ma solo ai pensionati che rispettano determinati requisiti.

Chi ha diritto alla quattordicesima

Per avere la quattordicesima occorre essere lavoratore di un settore per il quale tale mensilità aggiuntiva è prevista dal Ccnl. Occorre quindi essere un lavoratore dipendente, perché altrimenti non si applica alcun Ccnl.

Nel dettaglio, la quattordicesima vale, ove prevista, per chi ha un contratto di lavoro:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato;
  • di apprendistato
  • a chiamata;
  • part-time.


Per chi è lavoratore a chiamata o part-time la quattordicesima non è piena, come per chi lavora a tempo indeterminato, determinato o in apprendistato; è invece misurata sul numero di ore di lavoro effettivamente svolto.

 

Quando arriva la quattordicesima

Il pagamento della quattordicesima avviene di norma tra giugno e luglio. La data esatta del pagamento è fissata dal Ccnl applicabile. Lavoratore e datore di lavoro possono anche concordare che il pagamento non avvenga in un’unica soluzione; possono cioè ‘spalmare’ la mensilità aggiuntiva sulle singole retribuzioni mensili ordinarie.

 

Come si calcola la quattordicesima mensilità

La quattordicesima è calcolata sulla base del numero di mesi in cui si è lavorato tra l’1 luglio dell’anno precedente e il 30 giugno dell’anno in cui essa viene corrisposta. Viene determinata moltiplicando la retribuzione lorda mensile per il numero di mesi di lavoro prestati da luglio a giugno e dividendo la cifra così ricavata per 12. In linea di massima, la quattordicesima vale circa l’85-90% di una mensilità ordinaria. E’ molto meno ‘ricca’ della tredicesima, perché non si applica il regime fiscale più favorevole in vigore per la tredicesima.

Perché un mese di lavoro entri nel calcolo della quattordicesima, occorre che in quel mese il lavoratore abbia avuto un contratto di almeno 15 giorni. Non occorre che abbia lavorato effettivamente per almeno 15 giorni (può essere stato assente per malattia, ad esempio). Se il rapporto di lavoro nell’arco di un mese è stato inferiore ai 15 giorni, quel mese non vale per la quattordicesima. Se per esempio il lavoratore ha stipulato un contratto col datore di lavoro solo il 20 agosto 2019, nel 2020 la sua quattordicesima sarà calcolata su 10 mesi, perché a luglio non era ancora in servizio e ad agosto risultava in servizio per meno di 15 giorni.

Vengono considerati periodi di lavoro validi per il calcolo della quattordicesima, anche se il lavoratore non ha effettivamente prestato servizio, quelli di:

  • congedo di maternità e paternità;
  • malattia e infortunio (se l’assenza non supera il limite di tempo previsto dal contratto applicabile);
  • ferie e festività;
  • congedo matrimoniale;
  • riposo giornaliero per allattamento.


Non sono invece validi i periodi di:

  • congedo parentale;
  • lavoro straordinario;
  • lavoro notturno;
  • sciopero;
  • servizio di leva;
  • aspettativa;
  • malattia e infortunio (per la parte in cui l’assenza per tali motivi superi i limiti di tempo previsti dal contratto applicabile);
  • malattia dei figli;
  • assenza ingiustificata;
  • sospensione dal lavoro per provvedimento disciplinare.


Nel caso di lavoro a chiamata o part-time, il calcolo avviene sulla base delle ore di lavoro mensili svolte nei periodi di effettiva attività (o di assenza tutelata e quindi equiparata all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa).

Nel caso di lavoratore a tempo determinato il cui contratto termini prima del mese di pagamento della quattordicesima, la quattordicesima stessa sarà pagata (in base al numero di mesi di lavoro svolto) alla cessazione del servizio (in sostanza insieme al Tfr).

 

La quattordicesima dei pensionati

Ha diritto alla quattordicesima anche chi è pensionato. Per percepire la quattordicesima il pensionato deve però rispettare tutte e 3 queste condizioni:

  • essere a carico dell’Inps; 
  • avere più di 64 anni;
  • avere un reddito complessivo individuale per il 2019 al massimo di 13.338,26  euro.

Dà diritto alla quattordicesima, in presenza dei requisiti richiesti, una pensione che sia:

  • di vecchiaia;
  • anticipata (o di anzianità);
  • di invalidità;
  • di reversibilità.

L’importo della quattordicesima dei pensionati dipende dall’importo della pensione, che a sua volta dipende dal tipo di pensione percepita e dai contributi versati durante la vita lavorativa. La quattordicesima viene corrisposta dall’Inps il 2 luglio. Se invece il diritto alla quattordicesima matura dopo tale data, il pagamento avviene a dicembre.

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