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I permessi di lavoro per motivi di salute

Il lavoratore dipendente ha diritto a permessi (retribuiti e non retribuiti) per assentarsi dal lavoro per seri motivi di salute, sia propria che di parenti e affini

di Carlo Sala 7 nov 2019 ore 10:19

permessi-lavoro-saluteIl lavoratore dipendente ha diritto a permessi per assentarsi dal lavoro per seri motivi di salute, sia propria che di parenti e affini. Tali permessi possono essere sia retribuiti che non retribuiti, a seconda di quanto dispone il Ccnl applicabile, del tipo di lavoro svolto e del motivo specifico dell’assenza per malattia.


Il permesso per visite mediche in giornata

Il lavoratore non ha diritto al permesso nel caso in cui possa svolgere una visita medica fuori dall’orario di lavoro. Il permesso può però essere chiesto qualora la visita medica per quanto breve abbia carattere di urgenza, o non possa svolgersi fuori dall’orario di lavoro, o, ancora, qualora la visita stessa comporti un breve periodo di convalescenza. Nel caso il Ccnl applicabile non consenta di richiedere un permesso retribuito in simili circostanze, peraltro, il lavoratore può chiedere un permesso per riduzione di orario di lavoro.

Nel caso di lavoratore impiegato in ambienti o per mansioni potenzialmente dannose per la salute (per l’esposizione a rumori, radiazioni o sostanze tossiche, per esempio) per le quali sono previste visite mediche, test ed esami a carico del datore di lavoro, il lavoratore non può chiedere il permesso per visite o cure di propria iniziativa. In orario di lavoro può rivolgersi al medico al quale il datore di lavoro ha affidato la  tutela della salute dei dipendenti. Fuori dall’orario di lavoro il lavoratore resta libero di rivolgersi a chi vuole, quando vuole.

 

Il permesso per visite mediche di una giornata

In base alla circolare dell’Inps n. 192 del 7 ottobre 1996 il lavoratore che deve sottoporsi a visite mediche, terapie e analisi che richiedono un certo lasso di tempo è equiparato al lavoratore impossibilitato a svolgere il proprio lavoro per malattia. Può e deve quindi chiedere un permesso, perché diversamente dalla malattia la visita è prevedibile e programmabile; e gode della stesso trattamento economico previsto come indennità di malattia.

L’equiparazione non vale però per una semplice visita dal medico di famiglia. Vale se il lavoratore:

  • deve trattenersi nel luogo di cura per l’intera giornata lavorativa;
  • non può rientrare al lavoro prima che sia conclusa la giornata lavorativa;
  • non è in grado, secondo il medico, di effettuare in simultanea la terapia e svolgere l’attività lavorativa.

L’assenza per visita medica prolungata deve essere documentata. Spetta alla struttura alla quale il lavoratore si è rivolto trasmettere la relativa documentazione all’Inps.

 

Il permesso per cicli di cura

Il permesso retribuito, secondo gli stessi criteri validi per terapie in giornata, vale anche nel caso il lavoratore debba sottoporsi a cure prolungate e periodiche. Spetta al medico curante decidere, e provvedere alla relativa documentazione, se il ciclo di cura vada programmato di volta in volta oppure pianificato in blocco fin dall’inizio. In ogni caso, dall’inizio o di volta in volta, dovranno essere fissate le date di svolgimento delle cure e il datore di lavoro dovrà esserne informato.

 

Il permesso per disabilità, invalidità grave o mutilazioni

Il lavoratore disabile può godere di un permesso retribuito di 2 ore al giorno o di 3 giorni al mese (consecutivi o no). La formula del permesso (2 ore al giorno o 3 giorni al mese) può cambiare da un mese all’altro o anche nello stesso mese in caso di comprovata urgenza.

Il lavoratore che sia riconosciuto invalido civile in misura superiore al 50% oppure mutilato può ottenere un congedo straordinario. Tale congedo copre un periodo di 30 giorni all’anno, frazionabile su base oraria. La relativa richiesta va presentata con allegata documentazione medica che attesti la necessità di sottoporsi a un percorso terapeutico tale da rendere necessario il congedo. Il lavoratore in congedo straordinario percepisce un’indennità pari a quella di malattia.

 

L’aspettativa per tossicodipendenza

Il lavoratore tossicodipendente o con familiari tossicodipendenti può godere di un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 3 mesi al fine di  partecipare a programmi terapeutici riabilitativi presso il servizio sanitario. Per ottenere l’aspettativa, occorre fornire documentazione, rilasciata dall’Asl, che attesti lo stato di tossicodipendenza.

 

Il permesso per gravidanza o per visite mediche dei figli

Il permesso di lavoro per motivi di salute può essere chiesto anche in caso di gravidanza. In base al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, le lavoratrici in dolce attesa hanno diritto a permessi retribuiti per effettuare:

  • esami prenatali;
  • accertamenti clinici;
  • visite mediche specialistiche.

Il lavoratore o la lavoratrice con figli può chiedere un permesso anche nel caso in cui un figlio debba sottoporsi a visita medica. Tale permesso non può però essere chiesto per una semplice visita di controllo, ma solo per una visita in seguito a una malattia già emersa. L’assenza legata a questo tipo di permesso non è retribuita.

 

Il permesso per la cura di parenti o affini disabili

Il lavoratore può chiedere permesso retribuito o congedo per l’assistenza di un parente o affine in stato di disabilità certificata dall’Asl o da un medico specialista. Nel caso di assistenza di disabili gravi il lavoratore può chiedere:

  • 3 giorni di permesso mensile retribuito;
  • un congedo straordinario biennale retribuito.

 

Nel caso di bambini colpiti da handicap grave può invece chiedere:

  • 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al terzo anno di vita del bambino; 
  • un congedo parentale aumentato fino al terzo anno di vita del bambino.

 

I permessi retribuiti per l’assistenza ad un familiare disabile possono essere accordati a un solo lavoratore; 2 lavoratori dipendenti parenti del medesimo familiare disabile non possono entrambi chiedere permessi, anche se siano alle dipendenze di 2 diversi datori di lavoro. Solo nel caso di genitori di un figlio disabile, padre e madre possono usufruire alternativamente di permessi per l’assistenza al bambino (a condizione, però, che nel nucleo familiare non ci siano persone conviventi in grado di prestare assistenza e che non sia disponibile assistenza pubblica o privata).

Le persone per assistere le quali si può chiedere il permesso devono essere parenti o affini entro il secondo grado (coniuge anche di fatto, genitori, fratelli e sorelli, nonni, nipoti, oltre ovviamente ai figli) o entro il terzo grado (zii e bisnonni) nel caso non vi siano parenti più prossimi che possano assisterli.

 

Il permesso per donatori di sangue o midollo osseo

Il lavoratore che doni sangue o midollo osseo ha diritto ad un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa in cui viene effettuata la donazione. La donazione deve essere documentata e, nel caso riguardi il sangue, deve comportare un prelievo di almeno 250 grammi. Nel caso di donazione di midollo osseo, l’assenza può essere superiore alle 24 ore, se ricorrono motivi di tutela del donatore che giustifichino tale estensione.

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