Infortunio sul lavoro: vademecum per lavoratore e datore di lavoro
L'infortunio sul lavoro è un incidente fortuito che riduce momentaneamente la capacità del lavoratore a compiere il proprio mestiere. Perché si possa parlare di infortunio sul lavoro esso deve accadere durante il normale orario lavorativo, nel tragitto che porta a casa o viceversa.
di Francesca Secci 28 dic 2018 ore 15:33“Ci sono pericoli in ogni cosa che si fa, ma ci sono pericoli ancora più grandi nel non fare nulla”, recita il politico britannico Shirley Williams. Qualsiasi tipo di lavoro nasconde dei pericoli, e nel caso tragico in cui un dipendente si infortuni sul lavoro, esiste un iter da seguire che parte dalla visita medica fino al risarcimento da parte dell'INAIL.
Pensiamo all'addetto al forno del pane che c'è in ogni supermercato e immaginiamo che per errore si ferisca il polso o che inciampi sul tragitto che porta al lavoro e si rompa una gamba.
La legge tutela il lavoratore infortunato che ha diritto a un indennizzo. Vediamo nel dettaglio come funziona e quali sono le caratteristiche.
CHE COS’È L’INFORTUNIO SUL LAVORO
L’infortunio sul lavoro riguarda qualsiasi tipo di incidente che caratterizza per l'appunto la sfera lavorativa, come il luogo stesso di lavoro o avvenuto sia nell’ambiente di lavoro sia nel tragitto che conduce da casa a lavoro o viceversa.
Rientrano nella categoria di infortunio sul lavoro anche i danni derivanti dalle tipiche mansioni del dipendente, quelli legati a un’attività connessa o che si determinano in presenza di condizioni che sottopongono il lavoratore a un rischio più intenso.
L’infortunio sul lavoro è un danno causato da un evento improvviso e violento come la caduta dalle scale, un braccio rotto a causa di un macchinario, un incidente stradale con l’auto di servizio, e così via.
Il datore di lavoro, nel momento in cui assume un lavoratore, è obbligato anche ad assicurarlo presso l’INAIL, che consentirà alle vittime degli infortuni (o, in caso di morte, ai loro eredi) di ottenere le prestazioni sanitarie ed economiche previste dalla legge.
L’assicurazione INAIL copre l’assistenza sanitaria e i costi per le prestazioni, le visite, gli esami clinici e diagnostici e l’acquisto di macchinari e attrezzature.
INFORTUNIO IN ITINERE
È considerato infortunio sul lavoro anche qualsiasi incidente che avviene durante il tragitto casa-lavoro o viceversa, sia che il dipendente si faccia male camminando a piedi, sia usando la bicicletta o i mezzi pubblici.
Se l’infortunio in itinere avviene col proprio veicolo privato, il lavoratore è risarcito solo se l’uso dei mezzi pubblici è oggettivamente scomodo o non consente di arrivare per tempo a destinazione.
Affinché l’incidente in itinere sia considerato infortunio è necessario che non ci siano deviazioni nel tragitto.
Per fare un esempio, se andando a lavoro ci si ferma a prendere un caffè e ci si frattura una caviglia sul gradino del bar, non si può parlare di infortunio in itinere.
Viceversa, se l’autobus che si utilizza per raggiungere il luogo di lavoro rimane coinvolto in un incidente e il lavoratore si ferisce, è considerato infortunio.
È ammesso all’indennizzo anche l’infortunio in itinere occorso a bordo di una bicicletta, salvo la condotta gravemente colpevole del ciclista (es. il ciclista che non rispetta i semafori).
A QUALI CATEGORIE È RIVOLTA L’ASSICURAZIONE INAIL
L’assicurazione INAIL contro gli infortuni copre i danni a cui possono andare incontro diverse categorie di lavoratori, nello specifico:
- Lavoratori dipendenti, in particolare coloro che svolgono mansioni altamente rischiose (es. coloro che lavorano in un'acciaieria sono a contatto con attrezzature e macchinari che presentano un elevato grado di pericolosità)
- Lavoratori parasubordinati con collaborazioni continuate
- Apprendisti
- Artigiani (che si devono auto assicurare)
- Agenti di commercio
- Soci di cooperative che svolgono lavori manuali
- Insegnanti, tecnici di laboratorio, personale scolastico e alunni
Oltre a tutelare il lavoratore, l'INAIL protegge anche il datore di lavoro, perché lo esonera dalla responsabilità civile connessa agli infortuni del proprio dipendente, a meno che non si renda colpevole di mancanze dal punto di vista della prevenzione, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
In tal caso sarà comunque chiamato a risponderne penalmente o civilmente.
DENUNCIA ALL’INAIL PER INFORTUNIO
In tutti i casi di infortunio sul lavoro, la prima cosa da fare è compilare la denuncia all'INAIL.
Il lavoratore che ha subito l'infortunio deve informare tempestivamente il datore di lavoro anche se si tratta di un incidente lieve, a pena di decadenza dal diritto all’indennità economica temporanea per i giorni precedenti alla notizia.
Il lavoratore deve inoltre essere immediatamente visitato da un medico competente il quale dovrà trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico di infortunio o di malattia professionale entro la mezzanotte del giorno successivo all’evento.
Questo certificato deve essere inviato anche al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato medico, trasmetterà la denuncia dell’infortunio all’INAIL solo se l’infortunio comporta un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni, ad esclusione del giorno in cui si è verificato l’incidente. Se l’inabilità si protrae per più tempo, l’obbligo di denuncia decorre dal quarto giorno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni mortali o con una prognosi superiore a 30 giorni, all’Autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui si è verificato l’evento.
La denuncia all’INAIL dell’infortunio da parte del datore di lavoro va presentata online sull’apposita piattaforma:
- Entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia
- Entro 24 ore dall’infortunio, se da esso deriva la morte o il pericolo di morte del lavoratore
Per farlo è sufficiente cliccare nella sezione sezione ‘Accedi ai servizi online’ e autenticarsi con le proprie credenziali. Successivamente si clicca sulla voce comunicazione/denuncia infortunio per compilare la denuncia.
Nella denuncia si devono indicare tutta una serie di informazioni, nello specifico:
- Il certificato già trasmesso dal medico all’INAIL
- Generalità dell’infortunato
- Giorno e ora dell’infortunio e cause
- Eventuali carenze nelle misure di prevenzione, igiene e sicurezza
- Natura e sede anatomica della lesione
- Eventuali alterazioni preesistenti
- Ore lavorate e la retribuzione spettante al lavoratore nei 15 giorni precedenti quelli dell’infortunio
In caso di problemi tecnici nella compilazione online, la denuncia di infortunio si fa compilando un modulo (chiamato 4 bis R.A.) e trasmettendolo all’INAIL tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del dipendente.
La denuncia è obbligatoria: se non viene presentata si rischia una multa che oscilla tra i 1.290 euro e i 7.745 euro.
CHI PAGA L’INFORTUNIO SUL LAVORO?
Il giorno dell’infortunio, al dipendente spetta il 100% della paga giornaliera. Dal secondo al terzo giorno scatta il cosiddetto periodo di carenza dell’assicurazione, dove il pagamento per l’infortunato è del 60%.
A partire dal quarto giorno successivo all'incidente o dal quale si è verificata la malattia professionale e fino al novantesimo giorno, l'INAIL versa all’infortunato un'indennità giornaliera pari al 60% del suo salario.
Se ci si dovesse assentare da lavoro per infortunio per un periodo che eccede i 90 giorni, anche non continuativi, la misura dell’indennità giornaliera aumenta fino al 75% della retribuzione giornaliera.
Qualora l’INAIL dovesse farne richiesta, il datore di lavoro deve anticipare le indennità per inabilità temporanea a periodi non eccedenti i 7 giorni.
La cifra anticipata verrà rimborsata al datore di lavoro alla fine di ogni mese.
In caso di morte del lavoratore, agli eredi spetta una rendita nelle seguenti misure:
- Al coniuge, spetta il 50% della retribuzione, fino alla morte o a nuovo matrimonio
- Ai figli, spetta il 20% della retribuzione fino a 18 anni, 21 se studenti di scuola superiore, 26 se universitari e fino alla morte se inabili
- In mancanza di figli, agli ascendenti a carico del defunto spetta un indennizzo del 20% sino alla morte
- In mancanza di coniugi e figli, ai fratelli o sorelle conviventi e a carico del defunto, (ispetta il 20% nei limiti previsti per i figli
DANNO PERMANENTE
Torniamo all'esempio precedente del dipendente del forno che si ferisce il polso con un coltello. Come fare se quest'ultimo non potrà più utilizzare la mano come un tempo?
Dal 2000 è stato introdotto il concetto di danno biologico nei casi di danni permanenti causati da infortuni sul lavoro.
C’è a tal proposito una tabella che indica una percentuale basata al danno causato.
Ogni percentuale di danno biologico corrisponde ad un indennizzo pagato dall'INAIL e si applica solo se il danno è permanente e ha influito sulla capacità del lavoratore di continuare a svolgere i suoi normali compiti.
L'INAIL riconosce al lavoratore una rendita diretta con undanno permanente pari o superiore all'11%, proporzionale al suo stipendio (per infortuni subiti prima del 2000), mentre per gli infortuni verificatisi dopo il 2000, il reddito diretto è dovuto agli infortunati con una percentuale uguale o superiore al 16%.
QUANDO NON SPETTA IL RISARCIMENTO
Ci sono pochi casi in cui non si è coperti dal risarcimento INAIL. Infatti, la copertura salta quando:
- Si compie una deviazione nel tragitto che da casa porta al lavoro: se ci si infortuna non si è coperti dall’INAIL
- Ci si infortuna mentre si svolge una mansione non richiesta o in luoghi in cui normalmente non si dovrebbe stare
- Quando l’incidente è avvenuto a seguito di un rischio generico, indipendente dall'attività lavorativa
REVISIONE INAIL
Nel caso in cui le condizioni sanitarie a seguito di un infortunio dovessero aggravarsi, il lavoratore può chiedere la revisione della rendita INAIL.
La rendita può anche essere annullata in caso di recupero dell’attitudine al lavoro nei limiti del risarcimento minimo.
Dopo il quarto anno dalla data in cui viene determinata la rendita, la revisione può essere richiesta solo due volte, la prima alla fine di un periodo di tre anni e la seconda alla fine del triennio successivo.
Il periodo massimo entro il quale la revisione può essere effettuata è di dieci anni dal giorno in cui ha inizio la rendita.