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Ferie dal lavoro: quante sono, quando si possono prendere e cosa succede se non son godute

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore dipendente e le giornate di ferie maturate e non godute devono essere retribuite

di Carlo Sala 20 nov 2019 ore 10:39

ferie-lavoroIn base all’articolo 2109 comma 2 del codice civile, il lavoratore ha diritto a ferie retribuite. Il decreto legislativo nm. 66 dell’8 aprile 2003 prevede che il periodo di ferie retribuite sia di 4 settimane l’anno; il contratto collettivo di lavoro applicabile può però prevedere che tale periodo sia anche maggiore.

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile e le giornate di ferie maturate e non godute devono essere retribuite. In questa guida vediamo, tra molte altre cose, quante ferie si hanno a disposizione, quali sono i motivi per cui si interrompono, quando si possono prendere e cosa succede se non si godono tutti i giorni previsti.

 

Chi ha diritto alle ferie e quante ferie si possono avere

Le ferie sono un diritto di qualsiasi lavoratore, qualunque sia il suo contratto di lavoro. Il periodo di ferie a cui si ha diritto viene calcolato in proporzione al numero di giornate in cui si è lavorato. Le 4 settimane rappresentano la norma nel caso in cui si sia avuto un contratto con lo stesso datore di lavoro per tutto l’anno. In caso il contratto sia più breve (perché si è iniziato a lavorare ad aprile o perché si è cambiato datore di lavoro, ad esempio), il periodo di ferie sarà minore. 

Nel caso si sia lavorato per più datori di lavoro, si ha diritto a ferie in proporzione a quanto si è lavorato per ciascuno. Tali ferie non possono però essere cumulate: il datore di lavoro successivo non è tenuto a riconoscere le ferie maturate presso altri. Le ferie maturate presso un precedente datore di lavoro devono essere godute prima di passare ad altro datore di lavoro; in caso contrario dovranno essere retribuite da quel datore di lavoro in quanto ferie non godute.

La proporzione tra giorni di lavoro prestato e giorni di ferie di cui si può godere vale per chi è lavoratore:

  • a tempo indeterminato;
  • a tempo determinato;
  • in somministrazione;
  • in regime di part time. 

Le ferie del lavoratore in apprendistato si calcolano, in base al Ccnl applicabile, tenendo conto delle giornate di lavoro svolte e anche dell’età dell’apprendista.

Le ferie sono indicate nella busta paga del lavoratore. Tre distinte caselle riportano le ferie maturate durante l’anno, quelle godute durante l’anno e quelle che ancora restano da godere durante l’anno.

 

Interruzione delle ferie

Le ferie non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio e di quella contributiva.

Le ferie in corso di godimento possono essere interrotte (e recuperate più avanti) in caso di:

  • comprovate esigenze di servizio, che spetta al datore di lavoro comunicare al lavoratore (i Ccnl prevedono quando si possa richiamare il lavoratore e quando quest’ultimo sia tenuto a rientrare);
  • malattia che comporti ricovero in ospedale, o che duri più di 3 giorni o che avvenga mentre il lavoratore in ferie è all’estero;
  • malattia del figlio che comporti il ricoverato in ospedale (il genitore può richiedere la trasformazione del periodo feriale in giorni di malattia).

Il numero di giorni lavorativi in base ai quali si calcola il periodo di ferie di cui si può godere include:

  • i periodi di malattia e di infortunio (entro i limiti del periodo di comporto);
  • il congedo obbligatorio per maternità;
  • il congedo di paternità;
  • il congedo matrimoniale;
  • i permessi.

Non sono giorni utili per il calcolo del periodo di ferie cui si ha diritto quelli di:

  • congedo parentale;
  • sciopero;
  • permesso per malattia del bambino;
  • preavviso non lavorato;
  • servizio di leva;
  • aspettativa;
  • cassa integrazione;
  • assenza non giustificata.

 

Quando si può andare in ferie

Almeno metà delle ferie cui si ha diritto in un anno vanno godute entro l’anno stesso. Su sua richiesta, il lavoratore ha diritto a godere di almeno 2 settimane di ferie consecutive; le restanti 2 settimane devono essere godute entro i 18 mesi successivi all’anno in cui sono maturate. Questi criteri sono validi anche se nell’anno il lavoratore ha maturato meno di 4 settimane di ferie; qualunque sia l’ammontare di ferie maturate, questi criteri possono subire deroghe in base al Ccnl.

Il periodo esatto nel quale il lavoratore può godere delle ferie è una decisione che spetta al datore di lavoro. Il datore di lavoro non può rifiutare le ferie, ma può concederle in una data diversa da quella richiesta, ove sia opportuno per lo svolgimento dell’attività.

Il datore di lavoro che non consenta al lavoratore di godere delle ferie entro il termine massimo in cui esse vanno godute incorre in sanzioni. Tali sanzioni sono maggiori quanto maggiore è il numero di lavoratori a cui non sono stare concesse le ferie maturate.

 

Cosa succede se non si godono le ferie

Il lavoratore che si ammali mentre è in ferie ha diritto a una sospensione delle ferie stesse. Non dovrà presentarsi al lavoro, perché malato, ma la sua assenza non sarà computata come godimento ferie ma, appunto, come malattia. Il lavoratore deve ovviamente documentare la malattia in cui è incorso e i giorni di ferie non goduti perché in malattia potranno essere recuperati.

Per le ferie non godute non è prevista indennità sostitutiva, ma il lavoratore potrà chiedere il risarcimento del danno biologico o esistenziale.

L’indennità di mancato godimento delle ferie è riconosciuta solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. In ogni altro caso, il lavoratore ha diritto a godere delle ferie, anche se sono trascorsi più di 18 mesi da quando sono maturate. Il superamento di quel limite comporta conseguenze per il datore di lavoro, non per il lavoratore. Di norma comunque il datore di lavoro si preoccupa di far smaltire al lavoratore le ferie accumulate nel tempo prima di superare tale limite

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