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Fattura elettronica, chi ha l'obbligo di emetterla e come deve adempiervi

La fattura elettronica è il documento fiscale telematico che deve essere emesso per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio. Tutto quello da sapere

di Carlo Sala 4 mar 2020 ore 10:51

fattura-elettronicaLa fattura elettronica è il documento fiscale telematico che deve essere emesso per la cessione di un bene o la prestazione di un servizio da parte di chi abbia sede o risieda in Italia e sia titolare di una partita Iva.

Chi deve emettere la fattura elettronica e chi no

L’obbligo di effettuare fatturazione in via telematica riguarda tutti i titolari di partita Iva con sede o residenza in Italia.

L’obbligo non vale invece per:

  • imprese e lavoratori autonomi che usufruiscono del cosiddetto “regime di vantaggio” in base all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, n. 111);
  • imprese e lavoratori autonomi che ricadono sotto il cosiddetto “regime forfettario” ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190);
  • piccoli produttori agricoli disciplinati dall’articolo 34, comma 6, del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, che non sono tenuti a emettere fattura.

Gli operatori in regime di vantaggio o forfettario possono comunque emettere fatture elettroniche, invece di ordinarie fatture cartacee, seguendo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Non soggiacere all’obbligo di emettere fattura elettronica non esonera dal ricevere fatture redatte in via telematica in qualsiasi caso ci si rivolga a chi ha l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

Come si emette e invia una fattura elettronica

La fattura elettronica deve essere emessa attraverso un apposito software in linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

Per predisporre la fattura occorre indicare:

  • i propri dati anagrafici;
  • la propria partita Iva;
  • i dati del destinatario e l’indirizzo a cui inviare telematicamente la fattura.

Al termine della compilazione, occorre apporre firma telematica. A firmare può essere anche un intermediario autorizzato (ad esempio il commercialista).

Una volta compilata e firmata, la fattura deve essere inviata al Sistema di Interscambio (SdI), fornito dall’Agenzia delle Entrate, che entro un massimo di 5 giorni (ma di norma nel giro di pochi minuti) provvede a inoltrarla al destinatario finale, cioè al cliente di chi ha emesso la fattura. Quando la fattura raggiunge il destinatario finale, lo Sdi invia all’emittente comunicazione della data e ora di consegna; se invece la fattura non è stata compilata correttamente, il Sistema di Interscambio la rimanda all’emittente segnalando cosa non va.

L’obbligo di emettere fattura elettronica è soddisfatto anche nel caso in cui la consegna al destinatario finale non sia possibile. In tale ipotesi, lo SdI invia apposita segnalazione all’emittente, che deve contattare il destinatario perché provveda a recuperare la fattura stessa (conservata dallo Sdi).

 

Quali sistemi operativi consentono la fatturazione elettronica

Per poter effettuare la fatturazione elettronica occorre dotarsi di apposito software. E’ indispensabile che il software di cui ci si dota sia conferma alle indicazioni del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa Agenzia delle Entrate fornisce sistemi per effettuare la fatturazione elettronica.

Qualunque sia il software (conforme) di cui si è scelto di dotarsi, l’Agenzia fornisce anche indicazioni per la compilazione, l’invio  e la ricezione della fattura elettronica.

Tali indicazioni sono reperibili all’indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/fatturazione-elettronica/guida-fatturazione-elettronica

 

Esigibilità e detraibilità dell’Iva con la fattura elettronica

Chi effettua fatturazione elettronica può esigere l’Iva a partire dalla data in cui lo Sdi segnala che la fattura è stata consegnata o è risultata impossibile da consegnare.

Chi riceve la fattura elettronica può detrarre l’Iva dalla data in cui lo SdI ha consegnato la fattura stessa o dalla data in cui ha preso visione della fattura che lo SdI aveva segnalato essere impossibile da consegnare.

 

Obblighi e sanzioni per l’emissione e la ricezione della fattura

La fattura elettronica deve essere conservata per 10 anni. L’archiviazione a fini conservativi deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve essere riportata la fattura.

Sia per chi emette che per chi riceve la fattura elettronica l’Agenzia delle Entrare fornisce servizi gratuiti di archiviazione.

Una fattura predisposta ed inviata in forma diversa da quella XML o attraverso modalità diverse dal Sistema di Interscambio fattura si considera non emessa. In questo caso per l’emittente scattano le sanzioni previste dall’articolo 6 del D. lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997; il destinatario della fattura non può invece detrarre l’Iva.

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