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Dimissioni per giusta causa: quando sono possibili e come si danno

Le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. Se ricorre giusta causa, il lavoratore può licenziarsi senza preavviso al datore di lavoro.

di Carlo Sala 15 nov 2019 ore 09:42

dimissioni-giusta-causaLe dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di risolvere immediatamente il rapporto di lavoro. Se ricorre giusta causa, il lavoratore può licenziarsi senza preavviso al datore di lavoro.

 


Quando ricorre la giusta causa

La giusta causa che consente le dimissioni immediate ricorre quando si verifica almeno uno dei seguenti casi:

  • mancato pagamento o pagamento parziale della retribuzione per almeno 2 mensilità (oltre al netto in busta paga, devono essere pagati i contributi Inps e Inail e deve essere accantonata la quota del Tfr);
  • mobbing (cioè comportamenti che alterano lo stato psico-fisico del lavoratore) o molestie sessuali sul lavoro;
  • richiesta di comportamenti illeciti da parte del datore di lavoro;
  • variazioni notevoli delle condizioni di lavoro;
  • peggioramento delle mansioni lavorative;
  • spostamento della sede di lavoro in assenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive previste dall’articolo 2103 del codice civile;
  • cessione dell’azienda o trasferimento della stessa ad altra azienda con conseguente applicazione di un altro contratto di lavoro collettivo entro 3 mesi dalla cessione o trasferimento. 

 

Come si danno le dimissioni per giusta causa

In base al decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015, le dimissioni devono essere sempre formalizzate per via telematica, compilando i moduli disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. I relativi moduli saranno poi trasmessi al datore di lavoro.

Le dimissioni devono essere date per via telematica anche in caso siano motivate da giusta causa. Gli unici casi in cui tale procedura non è necessaria, qualunque sia il motivo per cui ci si licenzia, sono infatti:

  • dimissioni durante il periodo di prova;
  • licenziamento volontario da un rapporto di lavoro di pubblico impiego;
  • cessazione volontaria del rapporto di lavoro presentata dalla lavoratrice durante la gravidanza o nei primi 3 anni di vita del bambino;
  • risoluzione di un rapporto di lavoro domestico.

Poiché non c’è termine di preavviso, le dimissioni per giusta causa hanno effetto immediato. Scattano non appena vengono comunicate.

 

Cosa succede dopo le dimissioni per giusta causa

Il lavoratore dimessosi per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Il datore di lavoro deve quindi versargli un importo quantificabile nella normale retribuzione che gli avrebbe corrisposto nel periodo di preavviso. Nel calcolo dell’indennità rientrano anche provvigioni, premi produzione, partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo; sono esclusi solo i rimborsi spesa. Qualora il lavoratore sia retribuito solo o in parte con provvigioni, premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi 3 anni di servizio o sulla durata complessiva dell’attività lavorativa svolta.

Il lavoratore che lascia per giusta causa può anche chiedere il risarcimento del danno patrimoniale, che viene calcolato sulla base della normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. E può chiedere anche il danno morale o esistenziale conseguente alle dimissioni.

Nel caso le dimissioni siano per giusta causa, inoltre, il lavoratore ha diritto alla Naspi, la Nuova prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego prevista per chi è disoccupato. Solo le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di chiedere la Naspi, qualsiasi altro tipo di dimissioni che porta alla disoccupazione no.  Ha diritto alla Naspi anche la lavoratrice che sia è licenziata nel periodo di maternità (cioè da 300 giorni prima della data presunta di parto fino al primo compleanno del bambino).

Solo nel caso in cui le dimissioni per giusta causa abbiano luogo durante il periodo di prova il lavoratore non ha diritto né all’indennità di disoccupazione né al risarcimento. Durante il periodo di prova, infatti, sia il lavoratore che il datore di lavoro possano recedere dal contratto in qualsiasi momento.

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