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Il contratto di tirocinio: forma, durata, retribuzione e dimissioni

Il contratto di tirocinio rappresenta la formula con cui si realizzano gli stage e per questo è noto anche come contratto di stage. Questo contratto prevede infatti che il tirocinante sia educato a svolgere un’attività lavorativa.

di Carlo Sala 21 ott 2019 ore 17:03

tirocinioIl contratto di tirocinio rappresenta la formula con cui si realizzano gli stage e per questo è noto anche come contratto di stage. Questo contratto prevede infatti che il tirocinante sia educato a svolgere un’attività lavorativa.
Il contratto di tirocinio non va confuso con il contratto di apprendistato (Il contratto di apprendistato). Le  similitudini sono molte, ma c’è una differenza essenziale: il contratto di apprendistato dà vita a un vero rapporto di lavoro, il contratto di tirocinio no. Chi svolge un tirocinio, infatti, non è in rapporto di subordinazione rispetto a chi lo ospita per lo stage.


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I vari tipi di tirocinio

Esistono due tipi di tirocinio:

  • curriculare, riservato a studenti in quanto parte del programma di studio al quali gli studenti sono iscritti;
  • extracurriculare, rivolto a chi non è (o ha cessato di essere) studente e fondato proprio sul presupposto che non vi siano studi da completare.

Il tirocinio curriculare non è tanto un modo di trovare un lavoro, quanto un obbligo, laddove sono previsti percorsi di alternanza studio-lavoro, per chi è ancora studente. Comporta lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma è rivolto anzitutto al completamento del ciclo di studi.

Il tirocinio extracurriculare è invece un modo per acquisite competenze operative utili a  trovare un lavoro. Questo tipo di tirocinio è disciplinato dalle linee guida di competenza delle Regioni, in base all’accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 (la formazione è infatti materia che spetta alle Regioni regolare e il tirocinio ha carattere formativo).

A seconda delle persone alle quali si rivolge, il tirocinio extracurriculare può essere:

  • formativo o di orientamento, se è rivolto a chi ha terminato gli studi da non più di 12 mesi ed è alla ricerca di un lavoro;
  • di inserimento o reinserimento al lavoro, se è rivolto a inoccupati (cioè a chi non ha mai lavorato) che abbiano concluso gli studi da più di 12 mesi o a disoccupati (cioè a chi abbia già lavorato, compresi lavoratori in mobilità);
  • a favore di particolari categorie disagiate o svantaggiate.

Oltre a questi esistono anche altri tipi di tirocinio extracurriculare che hanno regole proprie. Si tratta di:

  • praticantato richiesto per iscriversi ad Albi e Ordini professionali; le libere professioni che lo prevedono hanno regole specifiche, fissate dai rispettivi Ordini, per lo svolgimento del praticantato stesso;
  • tirocinii a favore di immigrati extracomunitari che ricevono il permesso di  venire in Italia a lavorare in base al decreto flussi emesso periodicamente dalla presidenza della Repubblica.

 

Le parti del contratto di tirocinio

Le parti di un tirocinio sono tre:

  • il tirocinante, cioè la persona che viene inviata a imparare un’attività lavorativa;
  • il soggetto promotore, cioè l’ente che invia il tirocinante;
  • il soggetto ospitante, cioè la persona o l’azienda presso cui il tirocinante viene inviato.


Possono promuovere tirocinii:

  • le università e le scuola superiori pubbliche;
  • i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale;
  • i consulenti del lavoro; 
  • le cooperative sociali. 


Possono ospitare tirocinanti:

  • imprese e aziende;
  • studi professionali, 
  • cooperative;
  • fondazioni; 
  • enti pubblici.


Il tirocinio può essere svolto a qualsiasi età. L’età del tirocinante determina soltanto il tipo di tirocinio praticabile (e quindi la durata massima dello stage).

Può svolgere tirocinio chi è:

  • in stato di inoccupazione, disoccupazione o a rischio disoccupazione;
  • beneficiario di misure per il sostegno al reddito in costanza di un rapporto di lavoro;
  • già occupato ma in cerca di altra occupazione;
  • soggetto disabile riconosciuto dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).
  • soggetto svantaggiato ai sensi della legge n. 381 dell’8 novembre 1991, (disciplina delle cooperative sociali);
  • si trovi in una o più di queste situazioni di svantaggio: trattamento psichiatrico, tossicodipendenza, alcolismo, condanna penale che consente l’ammissione a misure alternative di detenzione, abbia richiesto protezione internazionale e sia titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, sia vittima di violenza o grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, sia titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, sia vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo n. 24 del 4 marzo 2014

A monte del tirocinio vi è una convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che prevede appunto la possibilità per il primo di inviare al secondo persone da formare sotto il profilo lavorativo. A valle vi è un progetto formativo scritto d’intesa tra il tirocinante e il soggetto ospitante che deve seguire le linee guida regionali. Deve quindi indicare:

  • la formazione che il tirocinante riceverà e i vincoli che dovrà seguire;
  • la durata del tirocinio;
  • l’orario che il tirocinante dovrà rispettare;
  • la copertura assicurativa del tirocinante per infortuni in cui possa incorrere nello svolgimento dell’attività oggetto del tirocinio;
  • la copertura del tirocinante per responsabilità civile verso terzi (cioè per danni) nello svolgimento dell’attività oggetto del tirocinio.

Nello svolgimento dello stage, il tirocinante deve essere seguito da 2 tutor: uno dell’ente promotore e l’altro dell’azienda ospitante. Ogni tutor può seguire fino a 20 persone (ma anche di più se più di un tirocinante segue lo stesso progetto formativo).

 

La durata del tirocinio

Il tirocinio extracurriculare non può durare meno di 2 mesi. La durata massima varia invece a seconda del tipo di tirocinio ed è pari a:

  • 6 mesi per il tirocinio formativo e di orientamento;
  • 12 mesi per il tirocinio di inserimento o reinserimento e per il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati;
  • 24 mesi per il tirocinio a favore di soggetti disabili.

Licenziamento e dimissioni non trovano spazio nel tirocinio, perché lo stage non dà luogo a un vero e proprio rapporto di lavoro. Sono invece possibili l’interruzione e la sospensione del tirocinio stesso.

Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante, che deve darne comunicazione motivata a entrambi i tutor. Soggetto promotore e soggetto ospitante possono interrompere il tirocinio solo in gravi casi di inadempienza o di chiara impossibilità di raggiungere gli obiettivi formativi. In nessun caso di interruzione occorre preavviso.

Il tirocinio può essere sospeso in caso di malattia, infortunio o maternità del tirocinante. In questi casi il tirocinio può riprendere, per il periodo ancora da svolgere, una volta cessata la ragione della sospensione.

L’assenza per malattia non è retribuita, ma il tirocinante non è tenuto a presentare certificato medico per giustificare tale assenza (deve invece avvisare il suo tutor).

 

La retribuzione del tirocinio

Poiché è destinato alla formazione, il tirocinio non prevede una retribuzione. Il tirocinante ha comunque diritto a un’indennità, per un minimo di almeno 300 euro lordi al mese. Tale indennità viene corrisposta se il tirocinante è presente per almeno il 70% del periodo di riferimento. Non percependo una vera e propria retribuzione, il tirocinante non matura né contributi previdenziali né Tfr.

Il tirocinante che goda di un’indennità di disoccupazione perde tale indennità durante il periodo di stage. Col messaggio n. 3632 del 28 maggio 2015 l’Inps ha precisato che fanno eccezione coloro che svolgano tirocini attivati nell’ambito del programma Garanzia Giovani (rivolto a chi, tra i 15  i 29 anni, non lavora, né studia né sta facendo formazione al lavoro): in questo caso l’indennità di disoccupazione può cumularsi con quella del tirocinio.

 

I limiti di impiego del tirocinio

Il soggetto ospitante può accogliere un numero di stagisti prestabilito in base al numero dei suoi dipendenti. Il numero di tirocinanti non può superare la quota di:

  • 1, se il soggetto ospitante ha non più di 5 lavoratori a tempo indeterminato;
  • 2, se il soggetto ospitante ha da 6 a 20 lavoratori a tempo indeterminato;
  • 10% del totale dei lavoratori dipendenti, se il soggetto ospitante ha più di 20 lavoratori a tempo indeterminato.

Per le cooperative sono previste quote meno stringenti.

Non è consentito ospitare un tirocinante:

    • in assenza dei requisiti richiesti per essere inviati al tirocinio;
    • per lo svolgimento di attività ripetitive o comunque prive di carattere formativo;
    • nel caso di lavori che richiedano una formazione preliminare;
    • in sostituzione di un lavoratore a tempo indeterminato;
    • in caso di un precedente rapporto di lavoro o collaborazione col tirocinante.

Il ricorso a stagisti che non abbiano i requisiti per svolgere un tirocinio o per lo svolgimento di attività prive di carattere formativo consente di agire per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Uno sguardo d’insieme

Il tirocinio non dà luogo ad un vero e proprio rapporto di lavoro. Il suo carattere formativo lo configura come uno strumento per imparare un lavoro e procurarsi in futuro un posto di lavoro, non come un mezzo per procurarsi un reddito stabile. La mancanza di retribuzione (di fatto si ha solo un rimborso spese), i limiti alla durata del tirocinio, l’assenza di possibilità di proroghe o rinnovi sono tutte peculiarità dovute al carattere formativo del tirocinio (e nessuna formazione può durare all’infinito, perché significherebbe prepararsi per impegni che non arriveranno mai). Ma sono anche motivi che impediscono di trovare nel tirocinio la propria fonte di sostentamento. D’altra parte, la legge pone limiti volti a evitare che col tirocinio si compiano assunzioni a termine mascherate, volte non a fornire una formazione al tirocinante ma a far fronte (a minor costo) alle esigenze di chi ospita lo stage.

Pregio del tirocinio è la possibilità di essere intrapreso a qualsiasi età, ciò che lo rende un modo per ‘riconvertirsi’ nel caso si sia perso o si rischi di perdere un lavoro o non se ne sia mai trovato uno con le qualifiche di cui si è in possesso. La gamma di persone che possono intraprendere il tirocinio appare vasta quanto basta per includere non solo chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro ma anche chi ha già avuto esperienze in quel mondo e voglia o debba cambiare strada.

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