Il congedo matrimoniale: come funziona il permesso di lavoro
Il congedo matrimoniale è un permesso di lavoro retribuito e può essere richiesto in occasione delle proprie nozze; è noto infatti anche come licenza (o permesso) matrimoniale
di Carlo Sala 8 nov 2019 ore 11:07Il congedo matrimoniale è un permesso di lavoro retribuito e può essere richiesto in occasione delle proprie nozze; è noto infatti anche come licenza (o permesso) matrimoniale. Per ottenere il permesso non fa differenza il rito scelto dai novelli coniugi per le loro nozze, conta solo che la loro unione abbia valore civile. Un matrimonio in chiesa non riconosciuto dalla legge civile non consente di chiedere il congedo matrimoniale. Il genere degli sposi è indifferente: in base alla legge n. 76 del 20 maggio 2016 (la cosiddetta legge Cirinnà), il congedo matrimoniale può essere chiesto anche in caso di unione civile.
Il congedo matrimoniale può essere chiesto in occasione di ogni unione riconosciuto come (o equiparata al) matrimonio dal codice civile. Nel caso ci si sposi più volte, si avrà diritto al congedo matrimoniale per ogni matrimonio.
Chi può avere il congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale deve essere chiesto da ciascuno dei 2 coniugi. Può chiederlo il lavoratore che abbia un contratto, anche in somministrazione, a tempo indeterminato (apprendistato incluso) o a tempo determinato. Trattandosi di una modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, non fa differenza che il lavoratore sia full time o part time. Il lavoratore non può però godere del congedo matrimoniale se la luna di miele è prevista quando è trascorsa meno di una settimana dalla sua assunzione o se non è ancora terminato il periodo di prova. E neanche può goderne mentre è in ferie o ha dato preavviso di dimissioni.
Il congedo matrimoniale va chiesto con un preavviso non inferiore ai 6 giorni (salvo che il Ccnl applicabile disponga un preavviso più lungo) specificando quanti giorni di permesso (fino al limite di 15) si vogliono avere.
Le nozze che giustificano la concessione del congedo devono essere documentate, tramite certificato, entro 60 giorni dal loro svolgimento.
Quanto dura il congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale copre un periodo massimo di 15 giorni, senza distinzione tra giorni lavorativi e non. I sabati, le domeniche e le eventuali giornate non lavorative che ricadano entro questi 15 giorni sono quindi coperti dal congedo stesso. Di conseguenza, non consentono un prolungamento del congedo. Se ci si sposa nel fine settimana o in un giorno festivo, comunque, il congedo va chiesto a partire dal primo giorno in cui si è tenuti a presentarsi sul luogo di lavoro dopo tale data.
I giorni del congedo matrimoniale devono essere utilizzati consecutivamente, ma è possibile concordare col datore di lavoro di spezzettare il congedo stesso in più periodi per una durata complessiva massima di 15 giorni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre una durata complessiva più lunga del congedo. Il lavoratore può tornare al lavoro anche prima che sia scaduto il permesso. Può anche rinunciare interamente al congedo (nel caso ad esempio in cui il matrimonio salti).
Il congedo non deve necessariamente essere goduto in coincidenza con le nozze. Può essere utilizzato entro un periodo di tempo ragionevole dopo le nozze stesse. Ove non sia possibile concederlo a partire dalla data richiesta, il congedo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi a tale data. Resta comunque incerto se gli sposi possano chiedere di godere del permesso a oltre un mese di distanza dal matrimonio.
Il godimento del congedo matrimoniale non incide sui giorni di ferie o di permessi per festività soppresse o per riduzione dell’orario di lavoro di cui si disponga. Non incide neanche sul periodo di preavviso da rispettare in caso di dimissioni.
La retribuzione del congedo matrimoniale
Il lavoratore in luna di miele ha diritto all’ordinaria retribuzione prevista dal suo contratto. La retribuzione è coperta dall’Inps, tramite assegno matrimoniale per un periodo pari a una settimana di lavoro, nel caso di:
- operaio di un’azienda industriale o artigianale o di una cooperativa;
- apprendista;
- lavoratore a domicilio;
- addetto al settore marittimo con qualifica non superiore a quella di sottoufficiale;
- disoccupato che nei 90 giorni precedenti le nozze ha lavorato per almeno 15 giorni come dipendente di aziende industriali, artigiane o cooperative.
Nel caso di assegno matrimoniale da parte dell’Inps, resta a carico del datore di lavoro la retribuzione per la parte non coperta dall’assegno stesso.
L’assegno dell’Inps viene corrisposto anche in caso di matrimonio di lavoratore che abbia già precedenti nozze alle spalle, purché sia vedovo o divorziato.
Il congedo matrimoniale non incide sulla maturazione di ferie e trattamento di fine rapporto.