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Gli elementi di un contratto di lavoro: tutto quello da sapere

Una guida per imparare a leggere un contratto di lavoro. Tutti gli aspetti da conoscere e valutare con attenzione per avviare un rapporto di lavoro

di Redazione SoldieLavoro

Il contratto stipulato tra datore dei lavoro e prestatore di lavoro contiene la disciplina delle rispettive obbligazioni. Redatto in duplice copia dev’essere controfirmato da entrambe le parti e contenere informazioni sulla data di assunzione, il tipo e la durata del rapporto di lavoro con l’eventuale periodo di prova, l’inquadramento del prestatore di lavoro e la sua unità di assegnazione, il suo livello e la sua qualifica e la sua retribuzione.

All’interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ci sono alcuni aspetti da conoscere e valutare con attenzione.
I contratti regolano:

  • Assenze, permessi e aspettative dal lavoro
  • Assistenza integrativa
  • Estinzione del rapporto
  • Ferie
  • Giorni festivi
  • Formalità di assunzione
  • Indennità di legge, premi e mensilità supplementari
  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Malattie non professionali
  • Maternità e paternità
  • Orario di lavoro
  • Previdenza integrativa
  • Retribuzione
  • Sanzioni disciplinari
  • Sicurezza sul lavoro
  • Trattamento di Fine Rapporto
  • Trasferimenti
  • Trasferte

 

CONTRATTO DI LAVORO: ASSENZE, PERMESSI E ASPETTATIVE

contratto-lavoro

Il prestatore ha diritto di ottenere:
- un permesso retribuito di tre giorni in caso di morte o grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado;
- un congedo retribuito di 15 giorni in occasione del proprio matrimonio;
- permessi retribuiti per sostenere esami scolastici o universitari, compresi 5 giorni all’anno per prepararli. Si può poi ottenere un congedo non retribuito (a partire dal quinto anno di anzianità d’azienda) fino a un massimo di 11 mesi per conseguire un titolo di studio o per seguire corsi di formazione;
- permessi retribuiti per svolgere funzioni durante i periodi elettorali, come quello di scrutatore o di presidente di seggio;
- una giornata di riposo retribuito per una donazione di sangue o il numero necessario di giornate retribuite per gli esami di idoneità e compatibilità per la donazione di midollo osseo;
- varie giornate retribuite (a carico del Fondo della Protezione Civile) per chi espleta funzioni di soccorso o di esercitazione come volontario nella Protezione Civile;
- 3 anni non retribuiti di aspettativa per i programmi di cura dalla tossicodipendenza. E di un periodo di 3 mesi di aspettativa non retribuita per i parenti;
- 2 ore di permesso retribuito al giorno e 3 giorni di permesso retribuito al mese per chi ha un handicap grave. E 3 giorni retribuiti per i parenti che accudiscono portatori di handicap grave.

CONTRATTO DI LAVORO: ASSISTENZA INTEGRATIVA

Per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è prevista l’iscrizione al Fondo di Assistenza Integrativa a carico dell’azienda. Per i quadri, invece, è prevista un’assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale.

CONTRATTO DI LAVORO: ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Un rapporto di lavoro può finire per dimissioni del lavoratore, licenziamento per giusta causa, recesso per giusta causa e scadenza del termine (nel caso di contratti a tempo determinato). Nel primo caso la comunicazione deve rispettare il preavviso previsto dal contratto, pena il pagamento di una penale.
Il secondo caso, quello del licenziamento per giusta causa, si verifica quando il datore di lavoro licenzia il prestatore di lavoro se sussistono motivi giustificati, come gravi inadempienze del lavoratore. Quest’ultimo ha tempo 60 giorni dalla richiesta di motivazioni per il licenziamento (che dev’essere in forma scritta) per impugnare la decisione.
Nel recesso per giusta causa, infine, le due parti decidono d’intesa di interrompere il loro rapporto.

CONTRATTO DI LAVORO: FERIE

Il prestatore di lavoro ha diritto a godere di almeno 4 settimane di ferie. Almeno 2 di esse devono necessariamente essere impiegate nell’anno di maturazione, le altre entro e non oltre 18 mesi dal termine dell’anno in cui sono maturate.

CONTRATTO DI LAVORO: GIORNI FESTIVI

Ogni 7 giorni di lavoro, il dipendente ha diritto a un periodo di riposo almeno 24 ore consecutive. La normativa definisce inoltre alcune giornate (come il Primo Maggio, Ferragosto, Natale, Capodanno, l’Epifania e le altre feste) come giorni festivi, durante i quali se il dipendente lavora avrà diritto alla maggiorazione di retribuzione prevista dal contratto di categoria.

CONTRATTO DI LAVORO: FORMALITA'

L’assunzione deve risultare da un atto scritto, in due copie che andranno rispettivamente al datore e al prestatore di lavoro. Il contratto deve contenere la data di assunzione, l’unità di assegnazione, il tipo e la durata del rapporto di lavoro (con l’eventuale periodo di prova), e l’inquadramento, il livello, la qualifica e la retribuzione del prestatore di lavoro.
Il dipendente deve invece fornire alcuni documenti.

CONTRATTO DI LAVORO: INDENNITA', PREMI E MENSILITA' SUPPLEMENTARI

Le mensilità supplementari sono la tredicesima e la quattordicesima. La prima viene corrisposta prima di Natale ed è conteggiata sulla retribuzione dell’intero anno di competenza, la seconda è corrisposta a inizio luglio ed è conteggiata sulla retribuzione dei 12 mesi precedenti.
Le mensilità supplementari sono funzioni della retribuzione di fatto. In altre parole sono escluse dalla retribuzione di fatto elementi come i rimborsi spese, gli straordinari e le gratifiche una tantum.
Il datore di lavoro può, infine, concordare il pagamento di alcuni premi, solitamente legati alle performance aziendali.

CONTRATTO DI LAVORO: INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Il datore di lavoro deve obbligatoriamente assicurare i suoi dipendenti presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al contempo è tenuto a mettere in atto tutte le precauzioni atte a prevenirli.
Le malattie professionali sono definite come quelle patologie che si sviluppano a causa di agenti nocivi (come metalli o sostanze chimiche) presenti sul posto di lavoro.
Se si verifica un infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro e a ricevere un trattamento economico a carico sia del datore di lavoro sia dell’ente previdenziale.

CONTRATTO DI LAVORO: MALATTIE NON PROFESSIONALI

La malattia non professionale dev’essere comunicata al datore di lavoro in modo tempestivo, con l’invio del certificato medico entro due giorni dal rilascio da parte del medico. Per consentire le visite di controllo del medico fiscale il lavoratore, in determinate ore, ha l’obbligo di farsi trovarsi nel proprio domicilio.

CONTRATTO DI LAVORO: MATERNITA' E PATERNITA'

Durante il periodo della gravidanza la prestatrice di lavoro può astenersi dall’attività per un periodo che va da due mesi prima a tre mesi dopo la data presunta del parto. In tale periodo, che può essere modificato solo entro alcuni limiti, la prestatrice di lavoro ha diritto ad una indennità pari all’80% della sua normale retribuzione. Tale trattamento può spettare anche al padre (il cosiddetto “congedo di paternità”) ma solo in alcuni casi eccezionali, come la morte o una grave infermità della madre, e l’abbandono o l’affidamento esclusivo del neonato al padre.
Entro l’ottavo anno di vita del figlio i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, anche non consecutivi. In questo periodo di congedo il genitore ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione.

CONTRATTO DI LAVORO: ORARIO DI LAVORO

La normativa indica in 40 ore l’orario settimanale di lavoro. Tuttavia, a seconda dell’attività e degli accordi, l’orario può variare tra le 38 e le 45 ore.
Con le ore di straordinario il totale non dovrebbe superare le 48 ore settimanali. La normativa relativa ai limiti settimanali non si applica in alcuni casi, come quelli in cui la prestazione, per sua natura, non può essere determinata con precisione.
Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore.

CONTRATTO DI LAVORO: PREVIDENZA

La normativa contempla la possibilità di istituire, nell’ambito del contratto collettivo, forme di previdenza (o pensione) integrativa. L’adesioNe da parte del lavoratore a tali forme è volontaria.

CONTRATTO DI LAVORO: RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile è formata dalla la paga base nazionale di settore, il superminimo, le indennità di contingenza e gli scatti di anzianità. Per i quadri formano la retribuzione mensile anche le indennità di funzione (vale per i quadri).
Gli scatti di anzianità sono aumenti che “scattano” ogni tre anni di lavoro presso la stessa azienda.
Diversa dalla retribuzione mensile è la retribuzione di fatto, rappresentata dal contenuto effettivo della busta paga, cioè la retribuzione mensile più tutti gli altri compensi a carattere continuativo erogati al lavoratore.

CONTRATTO DI LAVORO: SANZIONI DISCIPLINARI

Tra i doveri del dipendente c’è il rispetto delle norme disciplinari dell’azienda in cui lavora. Regole che possono essere obblighi, come quelli di rispetto dell’orario di lavoro o di cura degli asset aziendali, o divieti, come quello di divulgazione di segreti aziendali.
Per chi non rispetta questi obblighi o vìola questi divieti, le sanzioni disciplinari possono essere un semplice rimprovero verbale, un biasimo scritto, una multa, una sospensione dal servizio e dalla retribuzione non superiore ai 10 giorni fino ad arrivare al licenziamento disciplinare senza preavviso.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale l’azienda deve dare al prestatore di lavoro un ragionevole tempo (di 5 giorni al massimo) per sentire le sue ragioni, pena la ricadenza nel caso di licenziamento illegittimo.

CONTRATTO DI LAVORO: SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di sicurezza sul lavoro la normativa prevede obblighi sia per il datore di lavoro che per il prestatore.
Il datore di lavoro deve predisporre un piano di sicurezza, organizzare un servizio di prevenzione e protezione e informare i suoi dipendenti sulle principali norme di sicurezza.
I prestatori di lavoro, invece, devono rispettare le norme di sicurezza predisposte dall’azienda, utilizzare i dispositivi di protezione messi loro a disposizione e segnalare all’azienda condizioni potenziali o reali di pericolo.

CONTRATTO DI LAVORO: TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Al termine del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto al TFR, il trattamento di fine rapporto.
Il TFR, per l’azienda, è una forma di risparmio forzoso, ed è rappresentato dalla somma di tutti gli accantonamenti annuali maturati durante il rapporto di lavoro.
Il metodo di calcolo del TFR è regolato dalla legge. Si divide la retribuzione annuale per 13,5 (con una riduzione proporzionale se nell’anno di calcolo il rapporto di lavoro è durato meno di 12 mesi) detraendo il contributo addizionale pari allo 0,5% di tutta la retribuzione imponibile e l’imposta sostitutiva, pari all’11% della rivalutazione annua del fondo.
A fine anno il fondo TFR accantonato alla fine dell’anno precedente si deve rivalutare di una quota pari a un tasso dell’1,5% fissato per legge e una pari al 75% dell’aumento del costo della vita stabilito dall’ISTAT per l’anno a cui si riferisce la rivalutazione.

CONTRATTO DI LAVORO: TRASFERIMENTI

Il Codice Civile regolamenta i trasferimento dei lavoratori da una sede aziendale all’altra. Trasferimenti che devono essere sempre comunicati in forma scritta con un preavviso rigido (tra i 45 giorni e i 70 giorni). Per trasferire il prestatore di lavoro l’azienda deve dimostrare che il lavoratore non è più utile all’attuale sede ma utile alla sede di destinazione e descrivere i motivi che hanno portato ad individuare quel particolare lavoratore.
Se oggetto di un trasferimento il lavoratore ha diritto a delle indennità aggiuntive, come il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, il rimborso di altre spese direttamente imputabili al trasferimento (come i canoni di locazione anticipati) e una diaria di trasferta.

CONTRATTO DI LAVORO: TRASFERTE

Se inviato in trasferta il dipendente ha diritto a un rimborso delle spese effettivamente sostenute (se documentate) e a una diaria giornaliera pari almeno al doppio della retribuzione giornaliera.

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