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Come Agire In Caso Di Mancato Ricevimento Di Fattura O Ricevimento Di Fattura Irregolare

Ogni volta che un imprenditore acquista beni o servizi ha diritto a riceve una fattura che documenti la transazione e, se l'operazione risulta imponibile, dia diritto alla detrazione della relativa Iva. Tuttavia ci sono casi in cui il fornitore/prestatore non ne vuole sapere di emettere fattura. Quali sono in questo caso gli obblighi dell'acquirente? Ci sono rischi o sanzioni?

di VALERIO26 28 luglio 2011
Istruzioni
Difficoltà
  1. La normativa di riferimento è contenuta nel art.6, comma 8,del D.Lgs. 471/97 in tema di sanzioni tributarie e adempimenti ai fini delle imposte dirette e indirette. Siamo di fronte ad un caso di autofatturazione che comporta un'inversione contabile, ossia il passaggio, dal fornitore/prestatore all'acquirente, per quanto riguarda l'obbligo di emissione del documento primario di "certificazione" dell'operazione e di liquidazione dell'imposta dovuta all'Erario.

    Il comma 8 del citato articolo dispone che:
    - se l'acquirente non riceve la fattura di acquisto entro quattro mesi dal trasferimento di proprietà del bene o dalla prestazione del servizio (presupposto per l'emissione della fattura, nel primo caso consegna del bene, nel secondo caso pagamento corrispettivo) deve, entro trenta giorni successivi (5°mese), provvedere al versamento dell'IVA al posto del cedente e presentare all'Ufficio competente un'autofattura in duplice esemplare.

    - se l'acquirente riceve una fattura irregolare o di importo ridotto, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della stessa deve presentare all'Ufficio competente un'autofattura integrativa in duplice esemplare, previo versamento della maggiore imposta dovuta.
    L'unica differenza tra le due ipotesi riguarda quindi unicamente il termine entro il quale adempiere agli obblighi fiscali (presentazione autofattura e versamento iva):
    5 mesi in caso di mancato ricevimento
    30 giorni dalla data di registrazione in caso di ricevimento fattura irregolare/ridotta
  2. Come avviene praticamente, in questo caso, l'autofatturazione?

    Niente di complicato, basta scaricare un modello di autofattura su internet o acquistare un semplice blocchetto, compilarlo indicando tutti i dati rilevanti dell'operazione (data, num,imponibile, aliquota, imposta) e gli estremi del soggetto venditore (partita iva, rag. sociale e sede). L'autofattura o l'autofattura integrativa verranno registrate in un secondo momento.
  3. Quali sono i termini di registrazione della fattura? Quali sono le sanzioni previste?

    Cosi recita l'art.6, c.9 (c.9 successivamente introdotto): Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    Si procede quindi prima al pagamento dell'Iva, non al fornitore ma al Fisco, (a mezzo F24, cod. tributo 9399) e poi alla registrazione dell'operazione come un normale acquisto quando l'ufficio invierà la copia dell'autofattura.
    In caso di mancata regolarizzazione dell'operazione da parte dell'acquirente l'art 6, c.8, del decreto D.Lgs. 471/97 prevede una sanzione pari al 100% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro.



  4. NB: tale disciplina si applica solo alle imprese e ai lavoratori autonomi, con esclusione quindi delle altre categorie di operatori economici, primi tra tutti i privati, (cfr. in questo senso, Cassazione n. 9669/02).
    Inoltre, la giurisprudenza ha risolto nella maniera più favorevole al contribuente (e più razionale) il problema se la procedura debba essere attuata anche nell'ipotesi in cui la fattura sia stata emessa, ma non sia perventua al cliente. Verifichiamo quindi preventivamente se il venditore ha emesso la fattura e il perché dei problemi di ricezione.
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Cosa serve

  • modello o blocchetto autofattura

Consigli utili

  • Contattare preventivamente il venditore per evitare di pagare 2 volte l'Iva