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Cos'è l'aspettativa di lavoro

L’aspettativa di lavoro, nota anche come congedo, è un permesso per assentarsi per un lungo periodo dal proprio posto di lavoro. Può essere sia retribuita che non retribuita

di Carlo Sala 11 nov 2019 ore 15:12

aspettativa-lavoroL’aspettativa di lavoro, nota anche come congedo, è un permesso per assentarsi per un lungo periodo. Come il permesso di lavoro, essa consente di mantenere il posto di lavoro e può essere sia retribuita che non retribuita. I casi nei quali viene riconosciuta sono fissati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro. Si tratta di casi per i quali vale spesso anche il semplice permesso, ma contrassegnati da una maggior gravità, che rende necessaria un’assenza più lunga di quella consentita ricorrendo a un normale permesso.

Quando si può chiedere l’aspettativa

La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 riconosce il diritto di chiedere l’aspettativa in caso di:

  • motivi di salute;
  • motivi familiari;
  • assistenza di un familiare in stato di disabilità;
  • formazione e studio;
  • dottorato di ricerca;
  • ricongiungimento col coniuge all’estero;
  • svolgimento di attività di volontariato;
  • svolgimento di cariche elettive o sindacali;
  • avvio di un’impresa o libera professione.

La stessa legge prevede che di tutti i casi che danno diritto a chiedere l’aspettativa, solo alcuni consentano di avere il congedo retribuito:

  • disabilità personale del lavoratore;
  • assistenza di familiari con handicap;
  • svolgimento di attività di volontariato:
  • dottorato di ricerca; 
  • maternità.

 

L’aspettativa retribuita per disabilità personale o di un parente

Invalidi civili e mutilati con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono ottenere fino a 30 giorni di congedo ogni anno per curarsi. La retribuzione del lavoratore in aspettativa perché invalido o mutilato è a carico del datore di lavoro.

L’aspettativa per curare parenti disabili è invece un congedo di 2 anni, retribuito dall’Inps, riconosciuto a chi abbia un familiare in stato di grave disabilità. Il familiare in questione deve essere:

  • coniuge (o parte dell’unione civile) convivente del lavoratore;
  • genitore;
  • figlio;
  • fratelli o sorelle;
  • parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Il riconoscimento dell’aspettativa per assistere un familiare disabile è subordinato al fatto che non vi siano parenti più prossimi in grado di fornire assistenza alla persona in stato di disabilità e che la persona da assistere non sia in cura tramite ricovero permanente presso una struttura specializzata. Il congedo può essere anche frazionato e non utilizzato tutto in una volta sola.

Il lavoratore che utilizza tale aspettativa mantiene la retribuzione. Si tratta in realtà di un’indennità, pari alla retribuzione dell’ultimo mese lavorato. Tale indennità è a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro, che ne recupera l’importo sui contributi previdenziali del lavoratore da versare all’Inps. La richiesta di congedo va presentata all’Inps, tramite call center, sito web o patronato.

 

L’aspettativa retribuita per attività di volontariato

L’aspettativa retribuita per volontariato vale soltanto per il lavoratore che svolga servizio presso associazioni che rientrano nella lista dell’Agenzia di protezione civile.

Il congedo può durare fino a 30 giorni consecutivi per un massimo di 90 giorni in un anno, ma tali limiti possono raddoppiare in caso di emergenza nazionale. Se il volontario è impegnato in attività di formazione per la gestione di situazione di emergenza e non in un’emergenza in corso, il congedo può durare fino a 10 giorni consecutivi e 30 in un anno (non aumentabili).

La retribuzione cui si ha diritto come volontario è anticipata dal datore di lavoro al quale viene poi rimborsata dalla protezione civile.

 

L’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca

Il lavoratore che viene ammesso a un dottorato di ricerca può chiedere l’aspettativa per l’intera durata del dottorato. Tale aspettativa è retribuita solo ricorrono due condizioni:

  • il lavoratore è dipendente pubblico;
  • il dottorato non prevede alcuna retribuzione o borsa di studio.

 

L’aspettativa retribuita per maternità

Si tratta di un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio per legge della durata di 5 mesi. La lavoratrice può optare tra un’assenza a partire da 2 mesi prima del parto fino a 3 mesi dopo il parto o a partire da un mese prima e fino a 4 mesi dopo o, ancora, a partire dal parto per i successivi 5 mesi. Trattandosi di un obbligo legale, questa aspettativa non deve neanche essere chiesta dalla lavoratrice, che è tenuta a non presentarsi al lavoro (il datore di lavoro ha reciprocamente l’obbligo di lasciare a casa la lavoratrice in dolce attesa).

Prima e dopo il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice può utilizzare 6 mesi di aspettativa facoltativa; anche in questo caso può scegliere se assentarsi in un’unica soluzione prima dell’aspettativa obbligatoria o dopo l’aspettativa obbligatoria. Può anche assentarsi per un periodo prima e per un periodo dopo l’aspettativa obbligatoria e può pure decidere di non prendere alcun giorno di aspettativa facoltativa.

L’aspettativa obbligatoria è coperta da un’indennità pari all’80% della retribuzione dell’ultimo mese lavorato prima dell’aspettativa; tale indennità è pagata dall’Inps. Per l’aspettativa facoltativa invece non è prevista alcuna retribuzione.

 

L’aspettativa non retribuita

L’aspettativa per motivi di salute può essere chiesta a seguito di una malattia, quando l’assenza dal lavoro serve per completare la guarigione. L’aspettativa per motivi familiari può essere richiesta in caso di problemi che riguardino:

  • il lavoratore stesso o il suo coniuge o convivente;
  •  parenti o affini entro il terzo grado disabili (anche non conviventi);

L’aspettativa può essere al massimo di 2 anni durante tutta la vita lavorativa (intesa come rapporto con un certo datore di lavoro) e la richiesta deve documentare i motivi che ne giustificano la richiesta. Il lavoratore può utilizzarla in un’unica soluzione o in più tranches, ma una volta arrivato a cumulare 2 anni non può più chiederla. Se il lavoratore cambia datore di lavoro, ha diritto di nuovo all’aspettativa di 2 anni, anche se avesse già consumato interamente tale periodo presso il precedente datore di lavoro. Il datore di lavoro deve accordare o negare l’aspettativa entro un termine prefissato dalla richiesta (di norma 10 giorni). Il rifiuto deve essere motivato e il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di valutare di nuovo la richiesta (entro 20 giorni).

L’aspettativa per motivi personali ha durata massima di 12 mesi ed è concessa a discrezione del datore di lavoro. Il motivo personale non può essere rappresentato da una malattia del lavoratore.

I lavoratori a tempo indeterminato tossicodipendenti o i loro familiari dipendenti possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di durata fino a 3 anni per partecipare a programmi di riabilitazione o affiancare il familiare in riabilitazione. Lo stato di tossicodipendenza deve essere attestato dal Sert.

L’aspettativa non retribuita per esigenze formative può essere chiesta dal lavoratore che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio presso il datore di lavoro a cui inoltra la richiesta. Questo congedo può essere chiesto per:

  • completare la scuola dell’obbligo;
  • ottenere un titolo di studio di secondo grado;
  • partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dall’azienda.

L’assenza può durare al massimo 11 mesi, consecutivi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. La richiesta va presentata di norma con un anticipo di 30 giorni e il datore di lavoro può respingerla (termini di richiesta e facoltà di rifiuto sono specificati dai vari Ccnl).

L’aspettativa per il ricongiungimento con un coniuge all’estero è riconosciuta solo a chi lavora nel settore pubblico. Per questo tipo di congedo non esiste un limite massimo di durata.

L’aspettativa per cariche pubbliche elettive è riconosciuta, per tutto il tempo per cui si ricopre la carica elettiva, a chi è:

  • parlamentare italiano od europeo;
  • sindaco, consigliere (comunale o provinciale), presidente di provincia;
  • presidente di consiglio comunale, metropolitano o provinciale;
  • presidente, consigliere o assessore di comunità montana;
  • membro di giunta comunale, metropolitana e provinciale;
  • componente degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

Hanno diritto a periodi di aspettativa non retribuita i dirigenti sindacali che ricoprono incarichi a livello provinciale e nazionale.

L’aspettativa per avviare un’impresa o libera professionale è riconosciuta solo ai lavoratori del settore pubblico. L’assenza può essere al massimo di 12 mesi, frazionabili.

 

Limiti e divieti all’aspettativa

L’aspettativa non può essere chiesta per provare un secondo lavoro, a meno che per il datore di lavoro al quale si fa richiesta di congedo non si lavori part-time (nel qual caso, chiedere l’aspettativa può pure essere inutile).

L’aspettativa può essere interrotta anche prima che sia scaduto il suo termine di durata, al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la richiesta.

Il periodo di aspettativa non rientra nel calcolo del periodo di lavoro in base al quale maturano le ferie.

L’aspettativa retribuita consente di maturare i contributi utili per le varie tipologie di pensione; quella non retribuita non comporta il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, ma i periodi di congedo nei quali non si è ricevuto lo stipendio e i relativi contributi possono essere riscattati, a fini pensionistici, dallo stesso lavoratore (tocca cioè a lui versare all’Inps l’equivalente dei contributi che avrebbe percepito se fosse stato regolarmente al lavoro).

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