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Apertura partita IVA: agevolazioni nuove attività

Aprire una nuova attività richiede sempre dei costi da sostenere. Vediamo come scegliere il regime più conveniente.

di Redazione SoldieLavoro 6 set 2011 ore 15:19
L’inizio di una nuova attività richiede sempre dei costi da sostenere per questo si cerca di attivare l’attività usufruendo delle agevolazioni sulle nuove iniziative. E’ previsto infatti, a determinate condizioni, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la possibilità di scegliere il regime più conveniente: contribuenti minimi o nuove iniziative.


Come si attiva la partita Iva

Quando si vuole iniziare un’attività bisogna recarsi presso un professionista il quale provvede, in relazione all’attività che si vuole intraprendere, ad individuare il codice ateco sulla base della classificazione delle attività economiche previste dall’istat.  Dopodiché, il professionista compila l’apposito modello AA9, da trasmettere in via telematica, al fine di richiedere l’attribuzione della partita iva, indicando il regime che si vuole adottare. Il modello richiede i seguenti dati: data inizio attività (QUADRO A); codice ateco-attività, luogo di esercizio, regime fiscale agevolato (QUADRO B); dati identificativi titolare (QUADRO C); soggetti depositari e luoghi di conservazione scritture contabili (QUADRO F). 
La presentazione del modello può avvenire anche direttamente o  a mezzo servizio postale a qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Regime dei contribuenti minimi

La legge 241/2007, all’articolo 1, commi dal 96 a 117, ha introdotto il nuovo regime dei contribuenti minimi per i soggetti che si trovino in determinate condizioni: 
-> il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, alcuna attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
-> l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
-> qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Condizione necessaria, oltre a quelle appena esposte, è il limite di compensi o ricavi annuali in euro 30.000.

Regime nuove iniziative (“forfettino”)

Al fine di poter usufruire di tale regime, fermo rimanendo il rispetto delle condizioni per i contribuenti minimi, il limite dei ricavi annuali non può superare i 30.987,41 euro per le prestazioni di servizi, mentre i 61.974,83 per le altre attività (L. 388/2000). 
A differenza di quanto accade per i contribuenti minimi, l’imposta sostitutiva è del 10% (e non del 20%) e riguarda solo l’IRPEF e le relative addizionali comunali e regionali; l’IVA si paga annualmente (ad eccezione dell’acconto annuale) ed è dovuta l’IRAP. Inoltre, non vengono assoggettati a ritenuta d’acconto i compensi o i ricavi corrisposti dal sostituto d’imposta. 

Manovra correttiva: nuovo regime fiscale 

L’articolo 27 del Dl 98/2011 ha previsto per il 1° gennaio 2012 un nuovo regime fiscale forfettario: “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. L’introduzione del nuovo regime sostituisce quello dei contribuenti minimi, ma anche se non è specificato, per cui è necessario la conferma dal provvedimento attuativo, quello dei forfettini. L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali è del 5%, sostituendo quella del 20% per i contribuenti minimi, mentre per le nuove iniziative (forfettini) quella del 10%; rimangono invece  ferme le agevolazioni sulla non tenuta delle scritture contabili, non applicazione dell’IVA, IRAP e degli studi di settore. Il requisito per poter accedere al nuovo regime è, oltre al rispetto dei requisiti previsti per i contribuenti minimi di cui sopra, quello di non avere più di 35 anni. La durata del nuovo regime, infatti, è di 5 esercizi ma non oltre l’esercizio di compimento dei 35 anni: per cui a seconda dell’età ci sarà chi usufruirà per meno di 5 esercizi, per 5 esercizi o per più di 5 esercizi.      

Nicola Marsella
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