Esclusiva (diritto di)
di Redazione Soldionline
Nel contratto di agenzia in generale, e di agenzia di assicurazione in particolare, l'Esclusiva costituisce un elemento naturale del contratto, come tale derogabile per accordo tra le parti, che si concretizza nel reciproco - oppure unilaterale - obbligo di non assumere incarichi e/o svolgere attività diretta o indiretta in una determinata zona per conto, o in favore, o mediante altri soggetti.
In effetti, tanto il Codice civile, quanto l'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione definiscono l'Esclusiva descrivendone i contenuti, in senso negativo, mediante l'elencazione delle attività non consentite.
Quindi:
- il diritto di Esclusiva dell'agente consiste nel divieto per l'impresa di nominare, nella zona ad esso assegnata e per gli stessi Rami assicurativi, altri agenti;
- il diritto di Esclusiva dell'impresa consiste nel divieto per l'agente di svolgere attività agenziale per conto di altre imprese esercenti gli stessi Rami assicurativi.
L'Accordo Nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione del 10.10.1951, avente efficacia 'erga omnes', già assumeva il diritto reciproco di Esclusiva a norma fondamentale del contratto di agenzia, diritto derogabile in contratto solo per singole concrete situazioni e previo esplicito accordo tra le parti.
L'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 28/7/94, ormai scaduto e non ancora rinnovato, quindi tuttora vigente, definisce 4 possibili regimi di Esclusiva, tra loro alternativi;
- regime 1: agente e impresa in Esclusiva bilaterale assoluta;
- regime 2: agente in Esclusiva di marchio (egli non può operare per altre imprese), impresa in
Esclusiva di territorio solo nei confronti di altre agenzie (può raccogliere affari nel territorio, ma non avvalendosi di altre agenzie);
- regime 3: agente in Esclusiva unilaterale ed impresa libera da vincoli;
- regime 4: agente ed impresa liberi da reciproci vincoli di Esclusiva.
Vedi Artt. 6, 6 bis, 6 ter Accordo nazionale Agenti 28/7/94.
(Art. 1743 C.c.).
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
In effetti, tanto il Codice civile, quanto l'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione definiscono l'Esclusiva descrivendone i contenuti, in senso negativo, mediante l'elencazione delle attività non consentite.
Quindi:
- il diritto di Esclusiva dell'agente consiste nel divieto per l'impresa di nominare, nella zona ad esso assegnata e per gli stessi Rami assicurativi, altri agenti;
- il diritto di Esclusiva dell'impresa consiste nel divieto per l'agente di svolgere attività agenziale per conto di altre imprese esercenti gli stessi Rami assicurativi.
L'Accordo Nazionale Imprese - Agenti di Assicurazione del 10.10.1951, avente efficacia 'erga omnes', già assumeva il diritto reciproco di Esclusiva a norma fondamentale del contratto di agenzia, diritto derogabile in contratto solo per singole concrete situazioni e previo esplicito accordo tra le parti.
L'Accordo Nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 28/7/94, ormai scaduto e non ancora rinnovato, quindi tuttora vigente, definisce 4 possibili regimi di Esclusiva, tra loro alternativi;
- regime 1: agente e impresa in Esclusiva bilaterale assoluta;
- regime 2: agente in Esclusiva di marchio (egli non può operare per altre imprese), impresa in
Esclusiva di territorio solo nei confronti di altre agenzie (può raccogliere affari nel territorio, ma non avvalendosi di altre agenzie);
- regime 3: agente in Esclusiva unilaterale ed impresa libera da vincoli;
- regime 4: agente ed impresa liberi da reciproci vincoli di Esclusiva.
Vedi Artt. 6, 6 bis, 6 ter Accordo nazionale Agenti 28/7/94.
(Art. 1743 C.c.).
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