Bail in e crisi bancarie: tutto quello che c’è da sapere
La direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) introduce regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche. E il cosiddetto bail in, che potrebbe toccare anche i depositi
di Mauro IntrozziIl Consiglio dei Ministri ha recepito a fine 2015 la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regolamenta le crisi bancarie e quindi anche il cosiddetto bail in. Voluta nel giugno 2013, nei giorni della crisi di Cipro e delle sue banche, introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche. E regolamenta il bail in, il "salvataggio interno" che potrebbe toccare anche il denaro sui depositi. Tramite il bail in si svalutano azioni e crediti e li si converte in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).
Ma vediamo cosa dice, soprattutto sul bail in, la direttiva.
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CRISI BANCARIE: GLI HIGHLIGHTS DELLA BRRD
La direttiva BRRD fornisce alle cosiddette “autorità di risoluzione”, ruolo che in Italia è svolto dalla Banca d’Italia, poteri e strumenti per:
i) pianificare la gestione delle crisi;
ii) intervenire per tempo, prima della completa manifestazione della crisi;
iii) gestire al meglio la fase di “risoluzione”.
La Banca d’Italia potrà, già durante la fase di normale operatività della banca, preparare piani di risoluzione che individuino le strategie e le azioni da intraprendere in caso di crisi. Via Nazionale potrà intervenire già in questa fase per creare le condizioni che facilitino l’applicazione degli strumenti di risoluzione. La BRRD, inoltre, mette a disposizione delle autorità di supervisione strumenti di intervento (i cosiddetti “early intervention”) che integrano le tradizionali misure prudenziali e sono graduati in funzione della problematicità dell’intermediario (come rimuovere gli organi di amministrazione e/o nominare amministratori temporanei).
CRISI BANCARIE: LA RISOLUZIONE
Si ricorre alla risoluzione quando una banca è in dissesto, quando misure alternative di natura privata come la ricapitalizzazione non evitano in tempi brevi il dissesto e quando la liquidazione non salvaguarderebbe la stabilità sistemica e l’interesse pubblico.
Sottoporre una banca a risoluzione, unica alternativa alla liquidazione disciplinata dal Testo unico bancario, significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti. Questi manager, grazie all’utilizzo di tecniche e poteri contemplati dalla direttiva BRRD, puntano a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (come depositi e servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti.
RISOLUZIONE BANCARIA: GLI STRUMENTI
Nel caso di un dissesto bancario non sanabile in tempi brevi e che metta in pericolo l’intero sistema, la Banca d’Italia potrà:
- vendere una parte dell’attivo;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a una bridge bank (ossia a un veicolo costituito per proseguire le funzioni più importanti in vista di una successiva cessione sul mercato);
- trasferire le attività deteriorate a una bad bank (che ne gestisca la liquidazione);
- applicare il bail in.
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BAIL IN: COS’E’ E COME FUNZIONA
Con il termine bail in (che si può tradurre in “salvataggio interno”) si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).
Dal bail-in sono escluse alcune passività:
- i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
- passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);
- passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.
BAIL IN, TEMPISTICHE
In Italia la normativa in questione sarà applicabile del primo gennaio 2016. Tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati era già applicabile nellaparte finale del 2015, nel caso in cui essa sia necessaria per evitare un dissesto.
BAIL IN: I RISCHI PER RISPARMIATORI E DEPOSITANTI
Il bail in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
Graficamente la gerarchia è la seguente:
Sui depositanti va fatta un’ulteriore puntualizzazione oltre quella che i depositi fino a 100mila euro sono espressamente esclusi dal bail in. Anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale: saranno infatti toccati solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.
ALCUNE DOMANDE SUL BAIL IN:CONTI COINTESTATI, DOSSIER TITOLI E CASSETTE DI SICUREZZA
- Se il conto cointestato e ha una giacenza superiore ai 100mila euro la parte eccedente di capitale rischia di ricadere nella fattispecie dei bail in? No, il limite di 100mila euro è per depositante e non per deposito.
- In caso di dissesto bancario e conseguente bail in nel conteggio dei 100mila euro rientrano anche i titoli a dossier? No, i titoli non vengono conteggiati: dal bail in sono escluse le attività oggetto di una relazione fiduciaria. Ossia i titoli detenuti in un conto apposito.
- Se un correntista ha dei beni di valore (oro, gioielli, orologi o beni di collezione) nelle cassette di sicurezza rischia la loro proprietà? No, anche queste attività non vengono considerate, visto che dalla normative sono escluse le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (quindi proprio il contenuto delle cassette di sicurezza).
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Il bail in in un'infografica:
I CASI DI RISOLUZIONE BANCARIA PRE E POST BAIL IN
In un documento di fine 2016 del World Bank Group (http://pubdocs.worldbank.org/en/120651482806846750/FinSAC-BRRD-and-Bail-In-CaseStudies.pdf) sono raccolti i principali casi europei di risoluzione bancaria e di bail in, pre e post entrata in vigore della Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD).
Nel 2014 in Austria si è decisa la nazionalizzazione di Hypo Group Alpe Adria e la susseguente risoluzione di HETA, il suo veicolo di asset management. La risoluzione di HETA è stata regolata dal diritto nazionale che ha poi recepito la BBDR e senza avere in atto un piano di risoluzione.
Le autorità competenti avevano poi concesso una moratoria di due anni necessaria a verificare la qualità delle attività di HETA e per prepararsi all'attuazione e all'applicazione degli strumenti del bail in.
Quello di HETA è stato uno dei primi casi di risoluzione del nuovo regime di BRRD e il primo caso in cui anche i covered bond sono entrati nel processo.
A Cipro si è verificato l’unico caso di pieno bail in dei depositi nel 2013 in conseguenza all'adozione di una legge ad hoc di risoluzione ispirata al BRRD che era allora ancora in fase di negoziazione. Le autorità europee scambiarono il maxi salvataggio del sistema in cambio di un salvataggio interno, che gravò particolarmente sui ricchi oligarchi russi che usavano il paese sud europeo come paradiso fiscale.
Secondo il caso di studio del World Bank Group, Cipro dimostra come sia importante un intervento tempestivo in istituti in fallimento visto che i ritardi nella soluzione dei problemi provocano incertezza e fuga di capitali, tali da ostacolare l'efficacia delle azioni di risoluzione.
Importante, inoltre, è prevenire e controllare l'arbitraggio regolamentare tra diverse giurisdizioni transnazionali.
In Danimarca si è verificata la risoluzione di Andelskassen JAK Slagelse nel 2016 sotto il regime della BRRD. L’istituto è stato salvato tramite l’utilizzo di una bridge bank e di strumenti di bail in, anche su depositi. Successivamente, però, è intervenuto il fondo nazionale di garanzia per rimborsare chi ha perso danaro sui propri conti in conseguenza alla risoluzione.
Il caso di Andelskassen ha dimostrato come durante il processo di salvataggio sia possibile mantenere un accesso ininterrotto ai depositi della banca ealle sue funzioni principali.
La Grecia è stata una delle prime nazioni europee, nel 2011, a legiferare in materia di risoluzione bancaria. Tutte le strategie implementate per la risoluzione sono state progettate per proteggere i depositi perché altrimenti si sarebbe compromessa definitivamente la fiducia del pubblico nel sistema bancario nazionale.
In Italia il sistema è alle prese con il caso di Monte dei Paschi di Siena e quelli di Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Per non instaurare una crisi di liquidità (che potrebbe essere fatale) si è deciso di dare agli istituti una garanzia pubblica nella provvista dei fondi.
In Olanda si è verificata nel 2013 la nazionalizzazione di uno dei maggiori conglomerati finanziari del paese, SNS Reaal. La situazione del pacchetto immobiliare dell’istituto e il mancato raggiungimento dei requisiti patrimoniali hanno condotto, 2 anni prima dell’entrata in vigore della BRRD e dopo la valutazione di alcune opzioni di risoluzione, alla nazionalizzazione della banca e al bail in applicato ad azionisti e obbligazionisti subordinati. Misure accompagnate da un piano di ricapitalizzazione e di rilancio i cui costi sono stati sostenuti anche dal settore bancario.
In Portogallo da segnalare la risoluzione di Banco Espírito Santo, un istituto sistemico di grande importanza nel paese. Le attività e molti dei suoi asset sono stati trasferiti a una banca “ponte”, chiamato Novo Banco mentre l’istituzione residua, chiamata BES, è stata liquidata.
Il Novo Banco è stato capitalizzato dal Fondo di Risoluzione Portoghese come azionista unico. Il fondo è stato finanziato da prestiti statali e da alcune banche private. Dopo circa un anno la Banca Centrale del Portogallo ha ritrasferito alcune altre obbligazioni non subordinate da Novo Banco a BES per compensare un eccesso di valutazione degli asset.
In Slovenia si è proceduto già dal 2013 alla ricapitalizzazione pubblica di numerose banche nazionali e alla creazione di veicoli di asset management per la gestione delle attività deteriorate. Il tutto con la garanzia sovrana alla Banca Centrale Slovena per la fornitura di liquidità d'emergenza. Queste manovre di bail out sono state accompagnate dall’assorbimento di perdite private, un’eventualità introdotta dalla legislazione adottata nel 2013.
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