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Capolavori a rischio: garantisce lo Stato

Grandi mostre d’arte: assicurare i capolavori nei loro spostamenti comportava, fino a poco tempo fa, costi decisamente elevati per i promoter pubblici dei grandi eventi (musei, enti). Ma da aprile un decreto ministeriale ha cambiato le carte in tavola, cancellando l’obbligo per gli organizzatori di tutelare i tesori esposti con una polizza assicurativa: il rischio, dice la nuova legge, se lo assume lo Stato. Magnifico: ma solo in teoria.

di La redazione di Soldionline 1 dic 2006 ore 11:15
Opere d'arte a spasso per il mondo. Di capolavori esibiti nelle grandi mostre itineranti la rubrica si è occupata di recente per illustrare l'interessante meccanismo assicurativo (vedi la formula 'da chiodo a chiodo') che tutela i 'tesori viaggianti': proteggerli dal rischio, infatti, è in cima alla lista delle priorità che gli organizzatori pubblici di grandi rassegne d'arte (Sovrintendenze ai Beni Artistici/Architettonici e, in generale, Sovrintendenze ai Poli Museali, enti pubblici etc.) affrontano nel preparare l'evento. Facile intuire che una polizza del genere rappresenti un onere finanziario impegnativo per i sovrintendenti e un business redditizio per l'industria assicurativa (tra i marchi assicurativi sperimentati in grado di 'garantire' patrimoni così stellari ci sono, come già detto in precedenza, i Lloyd di Londra).

E non è un mistero che le sovrintendenze (oppure enti e istituti pubblici) attendano come manna dal cielo gli effetti di un decreto del Ministero dei Beni Culturali del 9 febbraio scorso che prevede e disciplina da parte dello Stato italiano 'l'assunzione della copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni'. La svolta, rispetto al passato, è che lo Stato fornisce direttamente «garanzia di copertura» (ovviamente solo alle mostre organizzate in Italia e all'estero dal Ministero dei Beni Culturali o da quelle promosse da enti e istituti pubblici con partecipazione statale) ed esime una volta per tutte i promoter dall'obbligo gravoso di stipulare un contratto assicurativo con le compagnie. A chi ne beneficia, quindi, (ad esempio le casse non esattamente prospere delle sovrintendenze) la nuova, provvidenziale 'indennità' di stato consente un enorme risparmio.

Questo almeno in teoria. In pratica non tutto è filato liscio: da quando la neonata norma è entrata in vigore (5 aprile 2005), il competente Comitato Tecnico Scientifico, previsto dalla legge per concedere la franchigia ( e solo dopo aver ascoltato un mare di pareri consultivi e verificato una poderosa lista di requisiti), è in chiaro debito d'ossigeno e smaltisce a fatica le richieste di 'garanzia', affluite copiose. In lista d'attesa ci sono quasi tutti i maxi-eventi d'arte dell'inverno-primavera 2005-2006: e molte delle relative pratiche, custodite nei cassetti del Comitato, rischiano di essere evase fuori tempo massimo. Automatica la conseguenza per i promoter: lo spettro della polizza, respinta grazie alla legge dall'ingresso principale, rientrerà dalla finestra. Questo nel breve termine. In tempi più lunghi, con la definitiva messa regime del decreto, il problema non si porrà.

Ma, intanto, tra i soggetti investiti dal cambiamento, non lesina dubbi e perplessità il fronte assicurativo, la cui area di manovra in questo settore si restringe drasticamente. Broker e Compagnie puntano il dito sul sesto comma dell'art. 6 del decreto che recita testuale: '[Per lo Stato, in caso di risarcimento] ...sono comunque fatti salvi i diritti di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili del danno'. In parole povere: per tutti i soggetti, pubblici e privati, della filiera organizzatrice ed esecutrice si profilerebbe, in caso di evento dannoso, l'ipotetica, ma inquietante prospettiva di vedersela con uno Stato, autorizzato, dopo aver liquidato il danno, a rifarsi della perdita subita su eventuali responsabili. La riserva, con interessanti risvolti psicologici, non appare infondata e le polemiche non sembrano destinate ad esaurirsi tanto presto.


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