NAVIGA IL SITO

Molta retorica per l’anatocismo

L’anatocismo non è da guardare a priori con ostilità. In un conto corrente bancario è indissolubilmente legato alla presenza dell’interesse. E se si regolano le frequenze di capitalizzazione ci si devono attendere nuovi equilibri nei quali i tassi di interesse debitori a capitalizzazione trimestrale vengono soppiantati da equivalenti e più elevati tassi a capitalizzazione annuale.

di La redazione di Soldionline 22 mar 2005 ore 12:14
di Luigi Buzzacchi e Michele Siri

I lettori delle pagine economiche dei quotidiani avranno recentemente familiarizzato con il significato della parola 'anatocismo', termine che proviene in via diretta dal greco, aná 'sopra' e tókos 'parto, frutto' e quindi 'interesse'. L'anatocismo rappresenta dunque la pratica di chiedere interessi non solo su un debito, ma anche sugli interessi maturati su quel debito. Il codice civile italiano, in vigore dal 1942, vieta l'anatocismo quando è pattuito prima ancora del formarsi del debito, salvo che risultino 'usi contrari'. Anche se le ragioni economiche del divieto non sono del tutto esplicite, poiché l'anatocismo viene da sempre accostato all'usura, esso ha assunto un'immediata accezione negativa di natura ideologica, plausibilmente presente anche nel divieto del nostro codice. (1)

Le regole delle banche

La regola civilistica è stata disapplicata nei contratti bancari che sono stati sistematicamente modellati sulle norme redatte nell'ambito dell'associazione di categoria. Fino alle soglie del Duemila i contratti di conto corrente contemplavano la capitalizzazione degli interessi a favore della banca su base trimestrale e quella a favore del cliente a frequenza annuale.

A più riprese la Corte di cassazione ha dichiarato l'illegittimità della prassi bancaria di capitalizzare a cadenza più ravvicinata gli interessi dovuti dal cliente, mentre la Corte costituzionale ha cassato una sorta di sanatoria delle clausole anatocistiche inserite nei contratti fino al 1999 (in corrispondenza dell'entrata in vigore di una legge che impone l'allineamento della frequenza di pagamento degli interessi attivi e passivi nei rapporti di conto corrente) e ha esposto le banche al rischio di dover restituire le somme ingiustamente percepite nel decennio precedente.

Le stime affermano che l'entità complessiva del contenzioso potrebbe arrivare ad alcune decine di miliardi di euro, anche se l'ammontare complessivo sarà poi determinato dai costi che ogni singolo soggetto dovrà sopportare, rispetto al valore del risarcimento che si attende. Non è, tuttavia, nel merito delle sentenze che si vuole dibattere, né se esse siano la 'giusta punizione all'arroganza delle banche', come enfaticamente dichiarano alcune associazioni dei consumatori. è invece la regolamentazione dell'anatocismo nelle operazioni bancarie l'argomento che merita qualche riflessione di stampo economico.

Tassi di interesse e anatocismo

Innanzitutto, l'anatocismo in un conto corrente bancario (cioè in un contratto di durata indeterminata) è indissolubilmente legato alla presenza dell'interesse, cioè non può esistere tasso di interesse senza anatocismo. Nel momento in cui si liquida un interesse (trimestrale, annuale o decennale che sia), non è più possibile distinguere il capitale dal frutto del capitale. In altri termini, per impedire l'anatocismo sarebbe necessario che non venisse pagato alcun interesse. Quindi, il 'divieto dell'anatocismo' va svestito della sua aura romantica e retorica: non sono gli interessi sugli interessi a dover essere vietati, ma al più le frequenze troppo basse di capitalizzazione, oppure l'asimmetria tra la frequenza del pagamento degli interessi dovuti dalla banca e quella degli interessi dovuti dal cliente.

Secondariamente, il 'tasso di interesse' di per sé è un'unità di misura del prezzo del denaro ambigua, non completamente definita se non se ne dichiara anche la frequenza di capitalizzazione. Un tasso del 7 per cento non può essere ritenuto migliore di un tasso del 6,95 per cento se non a pari frequenza di capitalizzazione. Ma, tuttavia, è sempre possibile comparare due tassi con regime di capitalizzazione differente, a patto di fare un semplice calcolo di equivalenza. Così, per esempio, un tasso di interesse del 7 per cento capitalizzato annualmente è equivalente a un tasso di interesse del 6,82 per cento circa capitalizzato trimestralmente.

Quindi l'anatocismo non è da guardare a priori con ostilità, e comunque se si regolano le frequenze di capitalizzazione ci si devono attendere nuovi equilibri nei quali i tassi di interesse debitori a capitalizzazione trimestrale vengono soppiantati, ceteris paribus, da equivalenti (ma più elevati) tassi di interesse debitori a capitalizzazione annuale. Sarebbe come se una legge vietasse alle birrerie di vendere la birra a pinte e imponesse la vendita solo a litri: naturalmente i prezzi si adatterebbero automaticamente aumentando il prezzo unitario.

Non è, dunque, una questione di 'prezzo' del denaro che può razionalmente giustificare la regolamentazione dell'anatocismo, bensì ragioni di trasparenza e di controllo.

Nel primo caso, poiché la capitalizzazione trimestrale dà origine a tassi dovuti dal cliente che appaiono più bassi di quanto non sarebbero se fossero capitalizzati annualmente, uniformare le frequenze rende immediatamente osservabile la differenza tra tassi debitori e tassi creditori, che altrimenti risulterebbe artificiosamente ridotta. Inoltre, il momento della liquidazione degli interessi dovuti dal cliente (alla chiusura contabile periodica) è quello di controllo tra le parti ed è una verifica che può generare il superamento delle soglie di affidamento. Ridurre la frequenza di controllo del prestatore di capitale può alterare alcuni tratti economici della relazione tra creditore e debitore.

Non è agevole determinare quale sia la frequenza economicamente ottimale, ma una più approfondita riflessione in questa direzione sarebbe senza dubbio opportuna per una definitiva regolamentazione dell'anatocismo che non sia unicamente affidata all'autonomia privata e, solitamente, al potere negoziale della banca.

(1) Per una rassegna sull'etica dell'interesse e dell'usura si veda Sen, A. K., 'Denaro e valore: etica ed economia della finanza', Lezioni Paolo Baffi di moneta & finanza, Banca d'Italia, 1991.






Leggi tutti gli Articoli

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.