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Consob: prevenire sarebbe meglio che curare...

Michele Pezzinga, già opinionista di SoldiOnLine, è stato recentemente nominato Commissario della Consob. Ne ho avuto personale piacere, anche per l’invidia diffusa che - divertito - ho colto nella comunità finanziaria...

di La redazione di Soldionline 6 mar 2007 ore 13:08
Michele Pezzinga, lavorando per una Sim, non poteva essere definito 'tecnicamente' un analista finanziario 'indipendente', ma lo è stato comunque culturalmente e per tratti caratteriali ed è per questo che mi piace pensare che il Governo lo abbia nominato: per la sua 'indipendenza'.

La sua nomina mi offre l'opportunità di tornare sul tema dell'indirizzo politico-culturale-istituzionale espresso dalla Consob che, negli ultimi anni, a mio avviso è stato debole, e ciò senza riguardo per l'espressione politica - progressista o moderata - dei suoi Presidenti.

Per imprimere un nuovo corso politico alla Consob è necessario ridisegnare il profilo politico-culturale dei suoi commissari per ripensare coerentemente gli obiettivi politico-istituzionali della Consob. Senza questo ripensamento dei profili e degli obiettivi, alla Consob mancherà sempre la stella polare per difendere il mercato finanziario non solo grandi dalle grandi occasionali razzie (con risvolti penali) ma anche, e soprattutto, da quelle piccole ma continuative (con passaporti di legalità) di cui è oggetto, con quella determinazione che è necessaria.

Per tradurre questo concetto, è dunque necessario aver chiara la distinzione che non manco mai di ribadire tra le 'patologie' del mondo della finanza (i grandi scandali che rapinano illegalmente i risparmiatori dei loro averi) e quelle che definisco le 'inaccettabili fisiologie' della finanza stessa. Per affrontare questi diversi problemi si richiedono strumenti operativi diversi ma, soprattutto, attitudini culturali diverse.

Investigare sulle patologie finanziarie e sanzionarle, dopo che sono esplose fragorosamente (il caso Parmalat, per tutti), è semplicemente un atto istituzionale dovuto dalla Consob, ma non può essere un titolo di merito (come non fu titolo di merito - sebbene, invece, impropriamente rivendicato come tale dal dott. Cardia in quella circostanza - il deflagrare dello scandalo Parmalat, in un situazione ormai irrancidita e non più mascherabile); ne' il ruolo sanzionatorio della Consob può essere la sua principale ragione d'essere istituzionale nella repressione dei reati finanziari, perché suggellerebbe solo il fallimento dei meccanismi di prevenzione. Le inaccettabili fisiologie della finanza, invece, richiedono di spostare normativamente il confine convenzionale di ciò che oggi separa le attività lecite da quelle illecite e richiedono anche di aumentare il livello di trasparenza del nostro mercato finanziario.

Alcuni esempi possono illustrare la distinzione tra 'patologie finanziarie' e 'inaccettabili fisiologie finanziarie'.

Nel novero di quelle che classifico come 'patologie finanziarie', tra le più recenti può farsi ricadere la vicenda intessuta attorno all'equity swap su azioni Fiat tra Ifil ed Exor che la Consob ha recentemente sanzionato.

Plausi si sono levati a saluto della sanzione inflitta dalla Consob, plausi, a mio avviso, giustificati, sì, ma eccessivi nei toni, per due ragioni:
(a) la parte pecuniaria della sanzione, per quanto insolitamente elevata rispetto agli standard della Consob, è stata trascurabile rispetto al vantaggio economico che è stato tratto dall'Ifil dall'operazione, cosicché tale sanzione può essere stata contabilizzata quasi come un costo accessorio gravante su tutta l'operazione, al pari di un semplice aggravio dei costi legali e di consulenza, cosicché tale sanzione non modifica la convenienza dell'operazione e trasmette il messaggio che, comunque, farsi beffe delle regole presenta comunque un vantaggio economico,
(b) l'evidenza dei fatti (the smoking gun di un comunicato stampa del tutto fuorviante) era tale che un'archiviazione dell'inchiesta sarebbe stata politicamente improponibile ed avrebbe sollevato gravi interrogativi sulla credibilità della stessa Consob. Per quanto, poi, riguarda le sanzioni amministrative inflitte ad alcuni amministratori (perdita dei requisiti di onorabilità per periodi compresi tra 2 e 6 mesi), esse sono brevi e colpiscono essenzialmente un distinto signore dai capelli bianchi, ormai a fine carriera ed un distinto avvocato che la Fiat sicuramente compenserà per il disturbo, nulla che - alla luce degli economics dell'operazione al netto della sanzione - possa svolgere un effetto realmente deterrente per il futuro.(1)

Per sintetizzare, in fin dei conti, sebbene la sanzione inflitta sia stata fuori dal comune, la decisione presa dalla Consob era, in un certo senso (milione più, milione meno), obbligata; ne' il gruppo Ifi-Ifil-Fiat oggi può più classificarsi tra i poteri intoccabili del nostro Paese e sanzionarlo moderatamente (in relazione a benefici tratti) per una operazione palesemente inaccettabile, in fondo ha salvato capra e cavoli ed ha preservato i vantaggi economici netti per il sanzionato. In altri termini, il significato di discontinuità nella politica Consob attribuibile a quella sanzione andrebbe ridimensionato.

Ma in quali ambiti la Consob, a mio avviso, fino ad oggi è stata particolarmente carente? È stata particolarmente carente nel regolamentare le 'inaccettabili fisiologie della finanza', ad esempio, nel lasciar straripare le conseguenze economiche avverse ai risparmiatori dello strutturale (fisiologico) conflitto d'interesse (inaccettabile) che pervade l'industria dell'intermediazione finanziaria e del risparmio gestito e nell'omettere alcune facili regole di trasparenza che avrebbe il potere di imporre alle Sgr ma che, invece, ha omesso di imporre.

Per dimostrare che, per affrontare il tema del conflitto d'interessi, si richiede - come condizione necessaria - un cambiamento prima di tutto politico-culturale, parto da un'analogia con la normativa sull'usura.

Se ben si riflette, l'usura è considerato un reato per una pura convenzione. Un'approccio iper liberista al tema potrebbe considerare un tasso usurario un puro tasso di mercato che si forma dal libero incontro tra domanda ed offerta. Il legislatore, però, ha deciso che questo incontro tra domanda ed offerta di credito non è affatto libero come potrebbe apparire a prima vista (il che già presuppone un giudizio di merito) e che - oltre una soglia convenzionale - i tassi di interesse si definiscono come usurari e si entra nell'area dei reati penali. È importante tenere bene a mente che il concetto di tasso usurario è una pura convenzione che si è affermata perché così ha voluto il sentire politico-culturale di una collettività e della sua classe politica e legislativa, non perché è un concetto scolpito nel diritto naturale.

Altri principi del mondo della finanza - prendiamo, per tutti, quello di trasparenza degli attori del mercato finanziario - per quanto siano entrati nella coscienza collettiva, lo sono nelle dichiarazioni di principio (e neppure sempre metabolizzate, swap Fiat docet) mentre, nella loro gradazione (quanta trasparenza e riguardo quali informazioni), rispondono anch'essi a criteri prettamente convenzionali. Ma la definizione puntuale delle convenzioni anche in finanza è fissata non da una generica volontà popolare ma dal Legislatore e dalle Authority finanziarie e se si evidenziano dei vuoti normativi non è quasi mai per il destino cinico e baro ma, appunto, per una insufficiente sensibilità politica e culturale del Legislatore e delle Authority.


Valori non condivisi

Dunque, la regolamentazione dei mercati finanziari risponde, entro certi limiti, a convenzioni che sono, sì, manifestazione dell'orientamento collettivo ma, più concretamente, espressione della sensibilità politica - più o meno 'avanzata' - delle Authority preposte al loro controllo. Infatti, le Authority, come vedremo meglio fra poco, godono di un'elevata autonomia e come esse definiscono le convenzioni che separano il lecito dall'illecito dipende dal background politico-culturale di chi le governa. Il caso Fazio ne è un esempio evidente: per Fazio era normale scambiarsi 'bacini telefonici' con l'amministratore di una banca ...

Per venire alla sensibilità della Consob, di fronte a scandali quali quelli dei prodotto MyWay e 4You della Banca 121 e del Monte dei Paschi di Siena, la Magistratura Ordinaria ha svolto un ruolo di battistrada nell'indicare una nuova etica della trasparenza finanziaria e della gestione dei conflitti di interesse tra banche e risparmiatori, mentre la Consob, evidentemente restia a scontrarsi coi nuovi poteri forti - oggi le banche e non più la Fiat - pur rappresentando, in teoria, una specie di magistratura specializzata in materie finanziarie, ha paradossalmente svolto un ruolo a rimorchio della Magistratura Ordinaria. Ma ciò si è verificato per un orientamento politico-culturale ben preciso, non per il destino cinico e baro che impediva alla Consob di svolgere un ruolo pro-attivo nella vicenda. Non era il diritto, era la politica, baby ...

La Consob ha un potere di regolamentazione dei mercati che è normalmente definito potere di 'regolamentazione secondaria' dei mercati finanziari. Il Regolamento Attuativo del Testo Unico della Finanza varato dalla Consob, ad esempio, è stata l'espressione di un potere di regolamentazione dei mercati finanziari che si è addentrato, nei dettagli, laddove il Legislatore con il Testo Unico si era fermato ai principi generali. Questo potere di regolamentazione secondaria è molto più vasto di quanto normalmente si sospetti e spetta solo alla Consob esercitarlo in maniera più o meno invasiva e severa.

Ora, consideriamo, non proprio a caso, due articoli del Testo Unico della Finanza:

    art. 40 (Regole di comportamento):
    Le Società per la gestione del risparmio devono:
    a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi e dell'integrità del mercato;
    (...)
    art. 167 (Gestione infedele):
    Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Giudicate liberamente se quanto previsto da questi due articoli di legge (diligenza, correttezza, interesse dei partecipanti ai fondi, operazioni che non arrechino danno agli investitori, ecc.) sia stato rispettato il primo giorno del collocamento dei titoli Azimut Holding.

Il primo giorno di collocamento, le prime due ore furono venduti selvaggiamente in perdita circa 10 milioni di titoli senza che fosse cambiato nessun fondamentale rispetto ai giorni del collocamento. È ragionevole il sospetto che alcune Sgr abbiano sottoscritto i titoli per ordine di scuderia solo per consentire l'incasso delle commissioni di collocamento ad alcune banche del consorzio di collocamento, avendo ricevuto il nulla osta per sbarazzarsi dei titoli a piacimento. Alessandro Pedone ed il sottoscritto facemmo un esposto alla Consob per sollecitarla ad investigare in questo senso. L'esposto fu archiviato e nessuna indagine fu avviata per accertare quello che - soggettivamente parlando - mi pareva del tutto lapalissiano, e questa scelta è stata una libera manifestazione dell'orientamento politico-culturale della Consob, non di certo a favore dei sottoscrittori dei fondi.


Come contrastare il trading inutile senza bere Jagermesteir

Questa è la ragione che mi indusse a dedicare una vignetta, ispirata ad una nota pubblicità degli anni '80, nella quale il dott. Lamberto Cardia, Presidente della Consob, spiegava perché egli bevesse l'amaro Jagermesteir. La potete recuperare a questo link, e spero che vi strappi un sorriso.

In un certo senso, anche quella decisione di archiviazione dell'esposto era obbligata; come fa un Ente di Controllo ad investigare sul un episodio 'trading inutile' al tempo t se non ha investigato sugli stessi episodi di trading inutile ai tempi t-1, t-2, t-3, ecc.? Come fa un'Authority a modificare radicalmente la sua politica ed a giudicare investigabile al tempo t ciò che non era investigabile in precedenza? Lo può fare solo quando ha appena cambiato i suoi vertici e quelli appena insediati non si sentono vincoli alle scelte politiche-culturali dei vertici precedenti.

Il 'trading inutile' è una delle principali aree di conflitto d'interesse degli intermediari finanziari su cui la Consob non ha prestato attenzione. Come parziale attenuante va sottolineato non esiste un modo oggettivo per definire cosa sia 'trading inutile' e cosa sia 'trading utile', esistono ampie zone d'ombra, da cui la una certa difficoltà ad intervenire d'ufficio in ogni circostanza sospetta, anche se il caso del primo giorno della quotazione Azimut era a mio avviso di un'evidenza solare, senza zone d'ombra, un po' come lo swap Fiat.

Proprio perchè talvolta può essere difficile giudicare senza incertezza cosa sia trading inutile al fine di una sanzione, a maggior ragione è necessario che i risparmiatori siano almeno messi in grado di valutare autonomamente il comportamento dei gestori. Alcune semplici informazioni servirebbero allo scopo:

- l'elenco delle singole transazioni realizzate nell'anno coi relativi prezzi di esecuzione. Questa informazione è già oggi obbligatoria per le gpm e non si vede perché i fondi comuni - al loro pari - non debbano rendere conto della loro operatività. Se questa informazione fosse stata disponibile, i risparmiatori avrebbero potuto verificare, ad esempio, quali fondi hanno venduto le azioni Azimut in perdita il primo giorno di quotazione e giudicare autonomamente il comportamento dei gestori;
- l'ammontare dei costi di negoziazione. Già oggi le gpm rendono conto dei costi di negoziazione e questa informazione sarebbe facilmente fornibile anche dai fondi;
- che percentuale di queste commissioni venga incamerato da società collegate alle società di gestione. Un'ulteriore informazione per meglio apprezzare il conflitto d'interesse;
- il calcolo del Total Expense Ratio dei fondi comprensivo delle commissioni di negoziazione. Anche questa informazione sarebbe facilmente calcolabile dai fondi comuni e fornirebbe un'informazione assai più completa e significativa del Total Expense Ratio senza il calcolo delle commissioni di negoziazione.

Tutte queste informazioni sarebbero, al tempo stesso, di grande utilità e di facile calcolo. Il fatto che la Consob non abbia pensato - pur utili e facili - d'imporle alle Sgr non è sorprendente. È l'odierna soglia convenzionale della trasparenza imposta dalla Consob, ma, francamente, è una soglia assai poco convincente. Ha pieno diritto di porla in quel modo, ma noi abbiamo pieno diritto di reiterare i nostri dubbi e di chiedere il mutamento dell'orientamento politico-culturale della Consob.

Infine, fà parte dell'orientamento politico-culturale della Consob non rispondere agli esposti e non motivarne le archiviazioni.

Sarebbe un grande progresso che la Consob fosse vincolata a rispondere periodicamente agli esposti che le sono sottoposti, così come è già previsto per l'Ombudsman bancario il quale ha novanta giorni di tempo per rispondere agli esposti che gli sono sottoposti. Ciò potrebbe avvenire anche in maniera impersonale, pubblicando on line una risposta sintetica fino punto di ridurla ad un "Esposto archiviato per insussistenza di riscontri".

I cittadini, almeno, saprebbero che le loro richieste sono state prese in considerazione e l'obbligo di effettuare una dichiarazione pubblica di archiviazione rappresenterebbe una forma di responsabilizzazione della Consob verso i cittadini, i veri soggetti cui dovrebbe veramente rendere conto. Perché, se archiviare un esposto può essere facile, dover dichiarare pubblicamente di archiviarlo è un atto ben più impegnativo e offrirebbe maggiori garanzie ai risparmiatori.

Paolo Sassetti





(1) Quanto, poi, alle argomentazioni, rilanciate ossessivamente a più voci, con cui il management del Gruppo torinese ha difeso l'operazione ('Senza l'operazione non ci sarebbe stato il rilancio di Fiat Auto'), loro incongruenza è stata inferiore solo alle argomentazioni con cui due coniugi di Erba hanno giustificato lo sterminio della famiglia vicina ('Disturbavano'), e fanno comprendere come anche nella classe dirigente della nostra grande industria non esista la consapevolezza dei doveri verso il mercato e la chiara distinzione che corre tra legalità ed abuso. Infatti, l'oggetto della sanzione non è stata l'operazione, bensì la mancata informativa su di essa.




Paolo Sassetti
Analista finanziario indipendente, socio Aiaf




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