NAVIGA IL SITO

Previdenza e maternità, queste le regole per i contributi

Come si configura, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, siano essi figurativi o da riscatto, le assenze obbligatorie o volontarie legate al periodo della maternità o del puerperio? La legge parla chiaro: se non siete una lavoratrice dipendente vi occorrono almeno 5 anni di contributi versati per poter presentare domanda.

di La redazione di Soldionline 29 mar 2006 ore 12:13
Torniamo a parlare di contributi figurativi e da riscatto per affrontare un tema specifico, che sta a cuore alle donne lavoratrici: la maternità. Come si configura, dal punto di vista previdenziale, il 'lieto evento' a cui ogni donna legittimamente aspira, nonostante le difficoltà quotidiane di conciliare gli impegni della famiglia e del lavoro? La legge è molto chiara: per quanto riguarda la gravidanza e il 'puerperio' (il periodo 'riassestamento' dell'organismo femminile post parto, della durata di circa sei settimane, ndr), il contributo figurativo è riconosciuto per i periodi relativi al congedo di maternità e al congedo parentale.

Rientra dunque nel calcolo del contributo figurativo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per un periodo di cinque mesi, due prima la data presunta del parto e tre dopo il parto (congedo di maternità), ovvero, a scelta della lavoratrice, da un mese prima della data presunta del parto ai quattro mesi successivi al parto (gli eventuali giorni non goduti prima del parto per parto prematuro sono ovviamente aggiunti al periodo successivo). A questo periodo si aggiunge quello relativo al congedo parentale nei soli casi di lavoratori dipendenti.

Il congedo parentale è infatti un periodo di astensione facoltativa di cui possono fruire entrambi i genitori entro i primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo normalmente di dieci mesi. Nel dettaglio il diritto spetta alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, anche frazionato, non superiore a sei mesi; al padre lavoratore spetta per sei mesi elevabili a sette, sempre che si astenga dal lavoro per un periodo, anche frazionato, non inferiore a tre mesi. Comunque, come ricorda anche l'Inps sul proprio sito istituzionale, il periodo complessivo tra i due genitori non può superare gli undici mesi.

Concorrono al calcolo dei contributi figurativi anche i periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino fra i tre e gli otto anni di vita, con la sola condizione che se il bambino ha meno di tre anni non vi sono limiti nella durata delle assenze, mentre se il bambino ha tra i tre e gli otto anni, l'assenza non può superare i cinque giorni all'anno per ciascun genitore. Vi sono infine ulteriori permessi per l'allattamento e per l'assistenza a portatori di handicap. L'accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa oltre i sei mesi e fra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, oltre che per i periodi di riposo per allattamento e per i periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, può essere integrato mediante riscatto o mediante autorizzazione ai versamenti volontari.

Infine indipendentemente dal fatto che al momento della maternità la donna lavori o meno spetta in ogni caso un anticipo della possibilità di accedere alla pensione pari a 4 mesi per ciascun figlio, fino ad un massimo di 12 mesi. I contributi figurativi sono accreditabili a domanda dell'interessata sempre nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero se la lavoratrice può far valere, all'atto della domanda, almeno 5 anni di contributi accreditati in caso di astensione obbligatoria verificatasi al di fuori di un rapporto di lavoro assicurato.
I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa, per l'accreditamento dei contributi figurativi, non richiedono alcuna anzianità contributiva, sempre purchè la lavoratrice (o il lavoratore) abbia almeno 5 anni di contributi accreditati.

Infine nel caso dei periodi di assenza facoltativa per gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e per i periodi di congedo dal lavoro per prestare assistenza o curare familiari inabili (almeno all'80%), si può chiedere, a proprie spese, il riscatto per un periodo non superiore a sei mesi per ogni maternità e nel limite massimo di cinque anni (sempre avendo almeno 5 anni di contributi accreditati all'atto della domanda). Nel caso, poi, che il riscatto sia chiesto dal padre lavoratore, se questi ha già beneficiato del riscatto del corso legale di laurea, i periodi di assenza dal lavoro possono essere riscattati soltanto fino al raggiungimento di un periodo totale di cinque anni. Come dire che se avete riscattato un corso di laurea di quattro anni, potete ulteriormente riscattare l'assenza dal lavoro per un solo anno.

Per commenti, critiche, suggerimenti scrivete a:
info@6inrete.it

Leggi tutti gli Articoli

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.