NAVIGA IL SITO

Lavoro a progetto e prestazioni a sostegno del reddito: i chiarimenti dell’Inps

Con una circolare datata 13 marzo 2006, reperibile sul sito istituzionale dell’ente, l’Inps ha chiarito quando e come siano applicabili le prestazioni a sostegno del reddito pagate dall’istituto nel caso delle nuove tipologie di lavoro introdotte dalla “riforma Biagi”. Interessanti le indicazioni fornite per i trattamenti di famigli nel caso dei lavoratori a progetto, che molto hanno fatto finora discutere.

di La redazione di Soldionline 5 dic 2006 ore 09:55
Con la circolare 41 del 13 marzo, l'Inps ha fornito chiarimenti sulle prestazioni a sostegno del reddito pagate dall'istituto (trattamenti di famiglia, indennità di maternità, di disoccupazione, integrazioni salariali ecc.), in merito alla loro applicabilità nelle diverse tipologie di lavoro previste dal decreto legislativo 276/2003 (la cosiddetta 'riforma Biagi'): somministrazione di lavoro, appalto, distacco, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro a tempo parziale, apprendistato, contratto di inserimento, lavoro a progetto, lavoro occasionale e lavoro accessorio.

In particolare per quanto riguarda il lavoro a progetto, previsto dalla riforma per regolare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (le vecchie Co.Co.Co.) riconducibili ad uno o più progetti specifici (o programmi di lavoro o fasi di esso) determinati dal committente e gestiti senza vincolo di subordinazione dal collaboratore indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, l'Inps ha ricordato che, poiché per tale tipologia contrattuale è previsto l'obbligo di iscrizione presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è applicabile la medesima disciplina prevista per tali lavoratori per quanto attiene ai trattamenti di famiglia.

Ossia l'estensione dell'assegno per il nucleo familiare ai soggetti iscritti a tale Gestione separata 'deve avvenire nelle forme e nelle modalità previste per il lavoro dipendente'. Dunque viene riconosciuto il diritto all'assegno ad un soggetto il cui nucleo familiare faccia valere un reddito misto, derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70% non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni. Il notevole contenzioso amministrativo determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ha precisato l'Istat, hanno condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia.

La norma in parola, infatti, nell'indicare che il requisito del 70% del reddito complessivo può essere raggiunto con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, non specifica per il cumulo la misura delle rispettive percentuali dei due tipi di reddito. Secondo il dettato della norma, pertanto, il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi, quindi anche al lavoratore iscritto alla Gestione separata, 'nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell'anno di riferimento, il 70% del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività di cui all'art. 2, comma 26 della legge 335/1995 sia uguale a zero'.

Minori problemi interpretativi ha dato la disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori a progetto sia per la tutela della maternità sia per quella relativa alla malattia in caso di degenza ospedaliera, dato che 'resta ferma la normativa vigente per i collaboratori coordinati e continuativi', così come accade per le prestazioni di disoccupazione. In quest'ultimo caso, ha precisato l'Istat, la presenza di iscrizione del lavoratore alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 'non è ostativa al diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, fermo restando il principio che le giornate di attività non concorrono a formare il diritto, la durata e la misura della stessa'.

Nel caso di collaborazione coordinata e continuativa occorre una autocertificazione dell'assicurato e l'attestazione del committente relativa alla durata del contratto stesso. Il periodo di collaborazione a progetto, coincidente con un rapporto di lavoro subordinato, non deve essere preso in considerazione per il diritto, la misura e la durata dell'indennità. Infine nessun problema interpretativo neppure per quanto attiene alla normativa delle integrazioni salariali: i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, in quanto 'non subordinati' ne sono esclusi.
Analista finanziario, Amministratore di 6 In Rete Consulting
Chi è Luca Spoldi

Leggi tutti gli Articoli

Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.