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La gestione di portafogli di investimento: la prestazione del servizio

Le modalità di prestazione del servizio che gli intermediari finanziari devono seguire

di Daniele Tortoriello
Nella prima parte abbiamo visto le caratteristiche che la gestione di portafogli di investimento deve avere, in particolare analizzando gli aspetti contrattuali, in questa seconda parte porremo l’attenzione sulle modalità di prestazione del servizio che gli intermediari devono seguire.

Gli intermediari autorizzati eseguono le operazioni di compravendita di strumenti finanziari sulla base delle strategie generali di investimento, preventivamente definite sulla base delle informazioni sulle attitudini finanziarie degli investitori di cui dispongono, nonché sulla base delle disposizioni particolari impartite dagli stessi investitori, imputando gli ordini separatamente a ciascuno di essi prima della loro trasmissione all’incaricato dell’esecuzione. La documentazione, che prova le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento, e la descrizione delle strategie deliberate devono essere conservate come prova della correttezza delle operazioni eseguite.

Gli intermediari autorizzati devono fare in modo che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Le migliori condizioni possibili sono stabilite con riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Tali condizioni si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

Nella prestazione del servizio, gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che le operazioni siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità e a condizione che siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

Gli intermediari possono inoltre concludere, per finalità di impiego del patrimonio gestito, operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti anch’essi a vigilanza di stabilità.

Le operazioni di pronti contro termine possono essere effettuate esclusivamente alle seguenti condizioni: siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità; abbiano a oggetto titoli di emittenti con elevato merito creditizio, come Stati appartenenti all’OCSE, enti internazionali di carattere pubblico, o banche di Stati appartenenti all’OCSE; infine, l’operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell’intermediario.

Gli strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati possono essere inseriti nei portafogli dei singoli investitori ma in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità. Tale soglia può essere superata a condizione che l’investitore abbia rilasciato, su proposta dell’intermediario, la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all’esecuzione di ogni singola operazione. I singoli strumenti finanziari invece non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell’investitore.

Nel servizio di gestione, le norme relative ai conflitti di interessi non si applicano quando le operazioni che hanno generato un conflitto, derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi, hanno ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari, la natura dei singoli conflitti sia stata descritta nel contratto e le operazioni siano state espressamente autorizzate dall’investitore nel contratto stesso.

In ogni caso, il valore degli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di dette operazioni, non può superare le soglie del 50% o del 25% del suo controvalore; le soglie sono stabilite in funzione del tipo degli strumenti finanziari.

Un ultimo aspetto di sicuro interesse sul quale porre l’attenzione riguarda disciplina della delega dell’attività di gestione. Infatti, se l’intermediario è stato espressamente autorizzato con apposito contratto scritto, la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento può essere delegata ad altri intermediari autorizzati, comunitari e extracomunitari. L’intermediario autorizzato delegante comunica prontamente per iscritto all’investitore gli estremi identificativi dell’intermediario delegato prima dell’inizio dell’operatività dello stesso intermediario delegato.

Punto principale della disciplina è la norma che stabilisce che la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell’intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di legge anche con riferimento alle operazioni compiute dall’intermediario delegato: il delegante è responsabile in solido con il delegato per gli atti da questo compiuti.

Le rimanenti disposizioni prevedono che la delega deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall’intermediario delegante; deve essere conforme alle indicazioni fornite dall’investitore nel contratto e contenere clausole che, ove l’esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi alle indicazioni impartite periodicamente dall’intermediario delegante; deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all’intermediario delegante e a quello delegato e, infine, deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall’intermediario delegato al delegante che consenta l’esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

Daniele Tortoriello 
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