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Gli intermediari finanziari

Sono tutti quei soggetti che si interpongono tra investitori e mercato. Fino a qualche anno fa il discorso era limitato alla distinzione tra banche e intermediari finanziari non bancari. Negli ultimi tempi il quadro si è arricchito di nuovi soggetti

di Daniele Tortoriello

Il Testo unico della finanza e il regolamento Consob 11522/98 hanno riorganizzato e rivisto lo scenario riguardante gli intermediari finanziari.

 

La normativa così rivista disciplina gli aspetti operativi e quelli di vigilanza relativi ai cosiddetti soggetti abilitati, ossia: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio (Sgr), le società di gestione armonizzate, le società di investimento a capitale variabile (Sicav), gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario (Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), ossia intermediari che svolgono un’elevata attività finanziaria, e le banche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento. Da non dimenticare poi altre due categorie di soggetti che rientrano tra gli attori dell’intermediazione: gli agenti di cambio e i promotori finanziari.

 

banca_16Per imprese di investimento si intendono le società di intermediazione mobiliare (Sim), le imprese di investimento comunitarie e le imprese di investimento extracomunitarie e sono società autorizzate a svolgere i servizi di investimento, ossia operazioni di negoziazione su strumenti finanziari. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzata e le Sicav sono i soggetti a cui è riservata l’attività di gestione collettiva del risparmio.

 

Il comportamento di tutti questi è sottoposto a stringenti regole di vigilanza che hanno per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.

 

La vigilanza è affidata a Banca d’Italia, competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale e Consob, competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che esercitano i poteri di vigilanza ognuna sulle materie di competenza, operando, però, in modo coordinato e dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate.

L’attività di vigilanza di Consob e Banca d’Italia si sviluppa a tre livelli: regolamentare, informativa e ispettiva.

 

La vigilanza regolamentare riguarda il compito di disciplinare con regolamento l’adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio, ossia l’obbligo di diversificare gli investimenti finanziari, l’organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni, le modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, i criteri e i divieti relativi all’attività di investimento, gli schemi e le modalità di redazione dei prospetti contabili, i criteri e le modalità per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio, il comportamento da osservare nei rapporti con gli investitori e gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi.

 

La vigilanza informativa riguarda la possibilità da parte di Banca d’Italia e Consob di chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

 

Infine, la vigilanza ispettiva riguarda la possibilità di Banca d’Italia e Consob di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati, comunicandosi l’un l’altra le ispezioni disposte affinché l’altra possa chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

 

La Banca d’Italia e la Consob possono inoltre chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato.

 

Un ultimo aspetto su cui porre l’attenzione in questa breve introduzione è il possesso, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, stabiliti dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Infatti, il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dal consiglio di amministrazione.


Daniele Tortoriello
danitorto@hotmail.com

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