NAVIGA IL SITO

Divieto di vendite allo scoperto sulle MIBO

Il 12 agosto 2011 la Consob ha adottato misure restrittive sulle vendite allo scoperto

di Francesco Caranti 29 nov 2011 ore 14:48

Parla la Consob

Il 12 agosto 2011 la Consob ha adottato misure restrittive sulle vendite allo scoperto (comunicato stampa del 12 agosto 2011).
Questo il comunicato ufficiale estratto dal Sito www.consob.it  
“La Commissione ha deciso oggi, con la delibera n. 17902, l’adozione di misure restrittive sulle posizioni nette corte. La decisione - presa sulla base l'articolo 74 del Tuf, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti necessari - tiene conto della straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità.
Ritenuto non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte, adottato lo scorso 10 luglio, e considerati i provvedimenti in materia di posizioni nette corte adottati dalle competenti Autorità francese, spagnola e belga, la Commissione ha deliberato il divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche intraday, in relazione al capitale degli emittenti del settore finanziario.
Tale divieto si applica a chiunque, persone fisiche o  giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
Restano valide, in ogni caso, le disposizione definite con la Delibera n. 17862 in materia di reporting delle posizioni nette corte.
Le disposizioni hanno effetto dal 12 agosto 2011 alle ore 9:00 e resteranno in vigore per 15 giorni.
La delibera è pubblicata nel sito internet e nel bollettino della Consob”.

Per noi trader che ci muoviamo con le Opzioni, il nodo centrale della discussione è che cosa si debba intendere col termine “posizione netta corta”.
Tanto per intenderci, una posizione è CORTA quando è venduta allo scoperto, cioè quando non la si detiene. Pertanto, sono corto di Fiat quando le vendo in attesa di ricomprarle se il valore di mercato sarà più basso.
Il termine NETTO è già però un po’ più difficile da assimilare.
Nella lingua italiana, la parola NETTO sta ad indicare il LORDO meno la TARA: voglio dire che se compro un chilo di mele NETTO, intendo che sulla bilancia del supermercato , vedrò 1100 grammi ma in realtà io pagherò solo ed esclusivamente i 1000 grammi (netti) di mele in acquisto.
Per similitudine, nella lingua della Borsa, il NETTO è ciò che resta tra il FISSO e il DERIVATO ma la cosa si semplifica subito se faccio un esempio.
Vediamo:

  1. Compro 1000 Fiat a 3,40 (dati del 25 novembre) e spendo 3400 euro
  2. Per cautelarmi sul ribasso dei corsi, compro contestualmente una put sull’Indice, scadenza dicembre, per esempio sullo strike 13500 a 410 punti con un esborso di 1025 euro.

Da questo esempio si dovrebbe intuire che non ho contravvenuto al divieto allo scoperto poiché la mia put non è stata acquistata a scopo speculativo ma esclusivamente per equilibrare un portafoglio di 1000 Fiat.

E’ chiaro però che l’Opzionista non resta soddisfatto da questo esempio poiché la sua operatività è solo fatta di Opzioni, l’Opzionista vive di Opzioni comprate a un certo strike a una certa scadenza e di Opzioni vendute su altri strike ad altre scadenze, siano esse Call oppure Put.

Per cercare di sbrogliare la matassa e sollecitato da altri amici trader, ho iniziato a rivolgermi alle Banche presso cui ho aperto un conto trader ma la risposta non è purtroppo arrivata come si sperava. Le varie banche non sono riuscite a fornire alcuna risposta soddisfacente e mi hanno suggerito di rivolgermi direttamente alla Consob, telefonando a loro, al numero 06 84771 .
Gentile la risposta del signor XXXX che mi ha consigliato di inviare una mail di richiesta a questo indirizzo: sdme@consob.it  Segreteria Divisione Mercati.
E così è stato fatto con la presente mail:

Mail inviata giovedì 24 novembre 2011 alle 15.53 a sdme@consob.it

Oggetto: Posizioni corte su Opzioni MIBO.
Spettabile Consob,
in merito ai divieti di vendita allo scoperto avrei necessità di conoscere nello specifico cosa si deve intendere per le Opzioni MIBO.
Alcuni esempi:
1) Acquisto di 1 call strike 16000 e contemporanea vendita di una call a strike 15000
2) Acquisto di 1 put strike 14000 e vendita di una put strike 15000
Con osservanza.
Francesco Caranti     

Il testo della mail voleva avere risposta, specificamente, in merito ai Credit Spread, ovvero, rispettivamente, alle Bear Call Spread (caso 1) e alle Bull Put Spread (caso 2) – un esempio come tanti.
La risposta è arrivata prontamente, il giorno dopo alle 15,21.
Vediamo:

Salve, per rispettare il divieto non deve assumere posizioni corte nette su titoli finanziari, su strumenti derivati aventi come sottostante tali titoli e su indici che li contengano (come il FTSEMIB).
Nel caso delle opzioni, per calcolare la sua posizione corta netta deve considerare il delta dell'opzione, calcolato sulla base dei prezzi di chiusura.
Il delta indica la sensibilità del valore teorico di uno strumento finanziario alla variazione del prezzo del titolo sottostante, e tiene conto di numerosi fattori (es. prezzo strike, prezzo sottostante, durata residua, volatilità).
Potrà quindi vendere un'opzione call sull'indice solo dopo aver acquistato un'opzione call sull'indice con un delta pari o superiore alla prima.
L'inverso vale per opzioni put - dovrà quindi prima vendere un'opzione put e dopo potrà acquistare una put con delta pari o inferiore alla prima.
Cordiali saluti.
___________________________
Segreteria Divisione MERCATI
CONSOB
Via G.B. Martini, 3
00198 Roma
tel. +39 06 8477336      

Bene, ringraziamo la Consob e tentiamo di commentare la risposta, nel nostro caso, in particolare, il periodo che recita: Nel caso delle opzioni, per calcolare la sua posizione corta netta deve considerare il delta dell'opzione, calcolato sulla base dei prezzi di chiusura.


Pare così che per non incorrere nel divieto, io debba conoscere il DELTA dell’Opzione e, in modo speciale, il DELTA del prezzo di chiusura.
Si premette che il Delta di una Opzione, in termini formali, è rappresentato dalla derivata prima del premio dell'opzione rispetto al prezzo del sottostante: Delta = D(f) / D(S).
E’ chiaro che se e solo se ho studiato analisi matematica, posso essere in grado di calcolarmi le derivate oppure, in alternativa, posso essere abbonato a qualche Sito di borsa particolarmente avanzato in grado di fornirmi i dati, sic et simpliciter, che mi occorrono anche perchè Borsa Italiana non me li fornisce.
Personalmente ho la fortuna di essere in possesso di questi elementi e allo scopo riporto l’esempio della mia mail:
Acquisto di 1 call strike 16000 con  contemporanea vendita di una call strike 15000.
Per focalizzare l’esempio, utilizziamo la scadenza di gennaio 2012, prezzi delle ore 16,42:
Call gennaio 16000: Denaro 250 / Lettera 266     Delta = 0,219
Call gennaio 15000: Denaro 520 / Lettera 535     Delta = 0,364

 

Poiché il delta della call venduta (16000 = 0,364) è superiore a quello della call acquistata (15000 = 0,219) questa posizione viene negata, cioè è fuori legge.

Vediamo il contrario con le put:
Acquisto di 1 put strike 14000 e vendita di una put strike 15000.
Utilizzando anche in questo caso la scadenza di gennaio, otteniamo:
Put gennaio 14000: Denaro 990 / Lettera 1015             Delta = -0,477
Put gennaio 15000: Denaro 1550 / Lettera 1545          Delta = -0,649

Applicando l’osservazione di Consob “… l'inverso vale per opzioni put - dovrà quindi prima vendere un'opzione put e dopo potrà acquistare una put con delta pari o inferiore alla prima …” poiché dapprima vendo la put 15000 con un delta di -0,649 e poi compro la put 14000 con delta -0,477, ne consegue che anche in questo caso sono in errore poiché il valore -0,649 è inferiore a -0,477.
Nota: per correttezza, Consob avrebbe dovuto invertire il periodo poiché è salutare fare le operazioni in questo modo: prima si deve procedere all’acquisto e soltanto dopo alla vendita.

Fuori da qualsiasi polemica, ci troviamo a commentare le conclusioni della mail di Consob con un assunto generico: non ci si può scoprire MAI.
Ognuno di noi, ovviamente, potrà democraticamente dire la sua e proprio per questo io comincio per primo.
Se l’obiettivo di Consob è quello di non spingere l’Indice a ribasso, ci si domanda quale sia il senso del dispositivo.
Infatti, posto che:

  1. Le Opzioni NON SPINGONO L’INDICE IN RIBASSO dato che il derivato Opzione non interviene sul singolo titolo ma sta semplicemente ‘a valle’ dell’Indice stesso. Mi spiego meglio: se compro 1000 put non spingo in giù l’Indice, sono semplicemente uno scommettitore “ceteris paribus” che crede in un ribasso ma che non ha alcuna facoltà di influenzare il decorso del Sottostante
  2. L’obiettivo di Consob è quello di evitare ulteriori ribassi. Dunque, nella fattispecie delle Opzioni, SI SAREBBE POTUTO IPOTIZZARE un eventuale divieto sul ribasso e non sul rialzo. A mio avviso sarebbe stato più opportuno il divieto della Bear Call Spread (caso 1) e NON della Bull Put Spread (caso 2). Infatti la prima ipotesi riguarda un Ribasso (bear) mentre la seconda riguarda un rialzo (Bull)

Per concludere, il disposto di Consob alla domanda rivolta, oltre a vietare LO SCOPERTO IN GENERALE, non fornisce una risposta concreta alla pletora di combinazioni in Opzioni che si possono formare, alludo ai Condor, alle Butterfly e alle strutture ‘diagonali’ in cui si intersecano Opzioni con scadenza diversa. In sostanza, ci domandiamo, come si può riuscire a calcolare il Delta complessivo di una struttura con più di 2 opzioni comprate/vendute contemporaneamente?

Il mio commento personale sfocia così nel dubbio che l’Ente preposto al controllo non abbia posto ‘paletti’ sufficientemente rigidi in proposito.
A mio modesto avviso, sarebbe stato molto più semplice che l’Intermediario (banca o SIM) fosse stato dotato di un software efficiente in grado di bloccare immediatamente l’operatività al Cliente, un po’ come succede quando viene negata in assenza di credenziali di credito.

Tutte le ultime su: opzioni , consob
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.