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Bail in: la guida completa

Il bail in è uno degli strumenti di risoluzione che ha a disposizione Banca d’Italia quando si conclama una crisi bancaria. Il bail in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite

di Mauro Introzzi

Dal 1° gennaio 2016 entra in vigore anche in Italia la direttiva europea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che regolamenta a livello comunitario le crisi bancarie. La normativa disciplina anche il cosiddetto bail in, il "salvataggio interno" che potrebbe toccare anche i depositi. Un termine diventato sempre più di attualità in questi giorni.

BAIL IN: COS’E’ E COME FUNZIONA
Il bail in è uno degli strumenti di risoluzione che ha a disposizione Banca d’Italia quando si conclama una crisi bancaria. Con il termine in questione si definisce la svalutazione di azioni e crediti e la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali). La procedura si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Graficamente la gerarchia è la seguente:

bail-in-gerarchia

BAIL IN, DIFFERENZA CON IL BAILOUT
Nel bail in la risoluzione di una crisi bancaria è a carico di azionisti, creditori e correntisti della stessa banca. Con le nuove normative contenute nella direttiva BRRD, il prezzo per la gestione della crisi è sui soggetti interni alle banche.
Con il bailout, invece, il salvataggio era a carico del sistema, e quindi da tutti i contribuenti. In altre parole si configuravano degli aiuti di stato. Si è deciso proprio di passare da un sistema esterno ad uno interno per evitare i fenomeni di cosiddetto "azzardo morale". Ossia situazioni in cui gli amministratori delle banche possano prendersi dei rischi inutili, “tanto poi alla fine paga lo stato”.

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BAIL IN: ATTIVITA’ ESCLUSE
Dalla procedura sono escluse alcune attività:
- i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
- passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);
- passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Per quanto riguarda i conti correnti, anche per la parte eccedente i 100mila euro, i depositi ricevono un trattamento preferenziale: sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui l'utilizzo di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100mila euro possono inoltre essere esclusi dalla procedura in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.

BAIL IN, TEMPISTICHE

In Italia la normativa in questione sarà applicabile dal primo gennaio 2016.

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BAIL IN IN CONTI COINTESTATI
Come si applica la procedura sui conti cointestati? Se il conto è cointestato e ha una giacenza maggiore di 100mila euro, la parte eccedente di capitale rischia di ricadere nella fattispecie dei bail in? La riposta è no: il limite di 100mila, lo dice il Fondo di Garanzia Interbancaria, è per depositante e non per deposito.

BAIL IN: IL DOSSIER TITOLI RIENTRA?
In caso di dissesto bancario e conseguente bail in nel conteggio dei 100mila euro rientrano anche i titoli a dossier? No, i titoli non vengono conteggiati: dal bail in sono escluse le attività oggetto di una relazione fiduciaria. Ossia i titoli detenuti in un conto apposito.

BAIL IN SULLE CASSETTE DI SICUREZZA
Se un correntista ha dei beni di valore (oro, gioielli, orologi o beni di collezione) nelle cassette di sicurezza rischia la loro proprietà? No, anche queste attività non vengono considerate, visto che dalla normative sono escluse le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (quindi proprio il contenuto delle cassette di sicurezza).

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