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Co.co.pro.: un contratto (senza) progetto

La sigla co.co.pro. sta per contratto di collaborazione per programma, o a progetto, tipologia disciplinata dalla Legge Biagi (D. Lgs. n. 276/2003), che definisce un rapporto di lavoro autonomo, finalizzato alla realizzazione di un progetto. Questo, almeno in teoria. Ma tra il dire e il fare, c’è di mezzo la flessibilità (anche quella linguistica). Vediamo perché:
1. Il lavoratore non è un dipendente, bensì un collaboratore, termine che presume una prestazione limitata nel tempo e nello spazio, e soprattutto cumulabile ad altre. Il che è di fatto vero. Fino a una generazione fa, il collaboratore era un signore in giacca e cravatta che percepiva retribuzioni molto alte. Oggi, invece, il suo identikit risulta più spesso corrispondente a quello di un (più o meno) giovane (neo)laureato che tenta di sbarcare il lunario collezionando contratti a progetto, e versa in condizioni di precariato.
2. Il co.co.pro. non prevede rapporto subordinato. Non esistono per il lavoratore vincoli temporali o spaziali, al di fuori di quello di portare a termine il progetto entro i tempi e i modi accordati con il datore di lavoro. Spesso, però, dietro duraturi contratti a tempo determinato (n.b. figura retorica: ossimoro) si nascondono rapporti di lavoro dipendente, punteggiati di periodiche interruzioni strategiche di qualche mese (per evitare che il contratto si trasformi, come prevederebbe la legge, in indeterminato).

I contratti a progetto sono il frutto di una trattativa privata fra datore di lavoro e collaboratori, dalle vantaggiose e agevoli condizioni (per chi?). Vediamole insieme:

- Non esiste un CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Di conseguenza non esistono trattative sindacali;
- Non è previsto un salario orario minimo;
- I giorni di assenza non sono retribuiti. Invece delle ferie e della malattia, i lavoratori a progetto possono usufruire di comode interruzioni di contratto (ma attenzione: il rinnovo non è assicurato);
- Anche in caso di impossibilità a svolgere il servizio, dovuta a cause indipendenti dal lavoratore (improvvisa chiusura del luogo di lavoro, cause di forza maggiore) il lavoratore a progetto, non percepisce, di norma, alcun tipo di retribuzione;
- Una “clausola di preavviso” (art. 67, c. 2) di solito è inserita nei contratti a progetto e autorizza il datore a terminare il contratto con uno o più mesi di preavviso, senza specificare il motivo e senza giusta causa (attenzione a come salutate il capo se ha dormito male);
- In caso di maternità, è prevista la facoltà per la donna lavoratrice di astenersi 5 mesi prima e dopo il parto (usufruendo della sospensione del contratto) e mantenendo l’80% dello stipendio percepito nei 365 giorni precedenti. Ma con un contratto di tre mesi a 500 euro, la donna in questione ricorrerà più facilmente a delle confortevoli pancere elastiche fino, almeno, al settimo mese di gravidanza.

Come l’acuto lettore avrà intuito, con un contratto a progetto non si possono fare poi molti progetti. Ecco perché, spesso, un lavoratore autonomo, a trentacinque anni, non ha una famiglia e vive ancora con i suoi.

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4 risposte a “Co.co.pro.: un contratto (senza) progetto”

  1. EMANUELA dice:

    02 nov 2010 alle 16:55

    Salve, mi rivolgo a voi per un consiglio urgente, ovvero siamo 3 lavoratori di cui due co.co.pro. e un dipendente a tempo indeterminato. L’azienda dove lavoriamo da tre mesi non paga gli stipendi e quelli precedenti li hanno pagati a rate e il datore di lavoro fa finta di tutto,anzi ha pure delle pretese…visto i conti dell’azienda non proprio messi bene, come possiamo tutelarci? Che azioni possiamo fare? abbiamo deciso di agire con urgenze , temo che qualcuno prima o poi da un giorno all’altro chieda fallimento! Ringrazio anticipatamente per la collaborazione

    Attendo riscontro.
    Cordiali Saluti
    Emanuela B.

  2. Maria Antonia dice:

    03 nov 2010 alle 11:48

    Cara Emanuela,
    la vostra situazione è purtroppo simile a quella di molti lavoratori che hanno un contratto a progetto e quindi pochissime garanzie. Il consiglio è, innanzitutto, quello di rileggere con attenzione il vostro contratto, per verificare se esistano delle condizioni di tutela della vostra posizione (per quanto, immagino, deboli). Poi, avete provato a rivolgervi al Nidil (www.nidil.cgil.it), il sindacato di categoria della Cgil che tutela i lavoratori precari? Potreste esporre loro la vostra situazione e chiedere un consiglio e un sostegno, anche perchè per intraprendere un’azione mi sembra sia la strada maestra. Resto a vostra disposizione, aggiornatemi!

  3. Loud dice:

    08 nov 2010 alle 21:47

    Devo ammettere che stavo proprio facendo riflessioni su questo, alla luce delle mie ultime esperienze. Credo che in troppi parlino di CoPro senza conoscere davvero il cuore del Pro, e parlo di quanto legiferano e dettano regole, anche personali, senza saper di cosa parlano.
    Ho esposto alcune considerazioni sul mio blog, pur ammettendo che credo davvero che il mercato del lavoro abbia bisogno di riforme che eliminino l’immobilismo attuale, l’irrigidimento che impedisce ai datori di assumere serenamente visto che ogni assunzione viene vissuta con ansia di “legarsi” eccessivamente al lavoratore. Perché è questo che accade. Ma bisogna anche riflettere sul fatto che il lavoro parasubordinato non è né subordinato né autonomo, con diverse conseguenze che impediscono tante cose (carriera, mutui, ecc.) ai lavoratori.
    Vi invito a leggere dunque questo mio post, dove lascio uno spazio aperto a quanti volessero commentare per sentire un po’ le vostre opinioni. Condividere è importante ;)

  4. Zamora33VICKIE dice:

    06 set 2011 alle 06:08

    I took my first credit loans when I was 20 and that aided my family very much. Nevertheless, I require the secured loan over again.


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