Lo scudo fiscale e le aziende italiane all'estero
lunedì, 5 ottobre 2009
Lo scudo fiscale ter è stato convertito in legge e approvato in parlamento il 2 ottobre scorso e promulgato dal Presidente della Repubblica Napolitano il giorno seguente. L’obiettivo dello scudo fiscale è quello di far rientrare i capitali illecitamente esportati, permettendo all’erario di ricevere importanti flussi di entrate straordinarie, sostenere il debito pubblico e il sistema delle imprese italiane. Secondo diverse stime si conta di far rientrare in Italia tra rimpatri e regolarizzazione tra i 70-100 miliardi di euro. Questo sistema offre a diversi soggetti: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, compresi i trust e associazioni professionali residenti in Italia, imprenditori individuali in contabilità ordinaria e lavoratori autonomi che detengono attività all’estero, di regolarizzare la loro situazione fiscale e contributiva.. Questi soggetti in violazione della disciplina sul monitoraggio fiscale (principalmente l’obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi), presentano una dichiarazione di emersione in via riservata ad un intermediario autorizzato e pagano una imposta straordinaria pari al 5% del valore delle attività irregolarmente detenute all’estero. E’ possibile beneficiare dello scudo per le attività detenute all’estero almeno al 31 dicembre 2008: non possono quindi essere “scudati” i capitali trasferiti o acquisiti direttamente all’estero a partire dal 2009. Il rimpatrio (chiusura conti correnti e depositi, ecc) o la regolarizzazione (strumenti di debito, beni immobili, crediti finanziari, conti e depositi mantenuti all’estero, azioni, fondi comuni e quote di partecipazione), sono già partiti il 15 settembre e finiranno il 15 dicembre 2009.
Il nuovo testo dello scudo fiscale modificato e approvato in questi giorni, riguarda l’elenco dei reati per i quali è prevista la non punibilità e ha incluso tra l’altro il falso in bilancio; è stato eliminato l’obbligo per gli intermediari e i professionisti di inviare a Bankitalia una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio quando le attività oggetto dell’emersione sono il frutto di un reato coperto dallo scudo, compreso il falso in bilancio. Il nuovo testo sostanzialmente ripropone quanto previsto dalle due precedenti edizioni dello scudo fiscale. La prima disciplinata dagli articoli 11-21 del D.L. 350/2001 e la seconda prevista quale proroga della precedente, dal decreto legge 282/2002. Grazie a questi strumenti riemersero 80 miliardi di euro, con aliquota del 2,5% e un incasso di circa 2 miliardi di euro. Questi provvedimenti hanno consentito a persone fisiche, società semplici, associazioni equiparate disciplinate dall’articolo 5 del TUIR ed enti non commerciali che avevano esportato o detenuto a una determinata data all’estero, capitali o attività in violazione dei vincoli valutari e degli obblighi tributari sanciti dalle disposizioni del monitoraggio fiscale (DI 167/90) di regolarizzare la propria posizione.
Lo scudo fiscale ter appena approvato, vale anche per le imprese estere controllate ovvero collegate in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni che possono arrivare al rimpatrio o alla regolarizzazione. In tal caso gli effetti si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività scudate. L’Italia però ha già compromesso in parte il risultato, a causa del ritardo nella rinegoziazione degli accordi con i paradisi fiscali intenzionati ad uscire dalla black list dell’Ocse. In seguito agli accordi presi al G -20 di Londra del 2 aprile scorso, gli stati presenti per uscire dalla black list devono rinegoziare almeno 12 accordi di scambio di informazioni (Tax Information Exchange Agreements). In molti casi le rinegoziazioni sono già state concluse ( vedi Svizzera), oppure sono in corso con un numero di Paesi superiore al 12. Pertanto quando sarà il turno dell’Italia, il nostro potere negoziale sarà diminuito dato che l’obiettivo perseguito dal Paese paradiso fiscale è già stato raggiunto.
Con la nascita dei paradisi fiscali le difficoltà nell’individuare gli evasori fiscali sono state maggiori, a causa dei fittizi trasferimenti all’estero delle residenze fiscali e dell’occultamento delle attività di impresa, condotte nel territorio nazionale da stabili organizzazioni di società estere. Non sempre però si è trattato di evasione fiscale o di riciclaggio di denaro sporco. Molte società hanno cercato solo di ridurre il più possibile il carico fiscale attraverso l’apertura di società in Paesi terzi. Per far ciò molte aziende italiane hanno utilizzato la tecnica delle scatole cinesi. Legalizzata in Italia con il DL n 58 del 24/02/1998 entrata poi in vigore nel luglio dello stesso anno con il nome di legge Draghi. Questo sistema serve per rendere anonima la proprietà di una azienda. Il sistema delle scatole cinesi consiste nella creazione di una holding che fa capo a società di servizi situate nei Paesi a fiscalità privilegiata o in qualche paradiso fiscale, tramite la quale acquistare quote di altre società controllate che detengono il capitale della società italiana di cui si vuole nascondere la proprietà. Le più importanti società italiane che utilizzano questa tecnica sono: Eni, Enel, Intesa Sanpaolo, Telecom, Unicredit, Assicurazioni Generali, Capitalia, Autostrade, Fiat, Finmeccanica, Ifil,che detengono decine di società controllate nel Delaware (USA) Olanda, Lussemburgo, Isole Cayman, Isole Vergini Britanniche, Panama Svizzera.
Ora che lo scudo fiscale è stato approvato, il problema per l’agenzia delle entrate sarà di spiegare gli effetti che esso avrà sui partecipanti residenti delle società estere controllate e collegate e se gli saranno garantiti i benefici dell’anonimato. Un altro problema aperto sarà quello legato alle holding esterovestite, localizzate extra black list (e dunque non Cfc), per le quali l’emersione del controllo da parte dei soci italiani può far scattare il requisito di residenza presunta nel nostro paese, provocando effetti non chiari sulle eventuali omissioni delle società, avvenute negli anni passati fino al 2008.
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sono tutti di banda!!!!!!!!
scusate carissimi,ma secondo voi questi fiumi di denaro come hanno fatto
a raggiungere i paradisi fiscali,li hanno portati con migliaia di viaggi
in aereoplano su valige di cartone AH AH AH AH se potessimo vedere dietro le QUINTE delle BANCHE ISTITUZIONALI o nella stanza di compensazione di Borsa ITALIA verremmo strabiliati e senz'altro grideremo al miracolo,ma su
SVEGLIA SVEGLIA,ma csa ci raccontano!!!!!!!ed il bello che la gente crede
davvero a cio SCUDO FISCALE
insomma
Molto interessante. MI domando e vi domando sè è vero chè, come asseriscono Travaglio, Grillo e compagnia bella, trattasi di reciclaggio di stato e grosso favore alla criminalità organizzata. Un altra cosa: 5%.. pare che all estero esista lo scudo fiscale ma che li il fisco si porti via quasi il 50%
R: insomma
Caro Gordon Freeman ho letto che in Francia la regolarizzazione è disposta in via amministrativa. le sanzioni possono arrivare fino all'80% delle imposte evase. In realtà però si attestano tra il 15-20% oltre al pagamento delle tasse sugli interessi.
Nel Regno Unito l'amministrazione fiscale(HMRC) consente il pagamento delle imposte sui redditi + interessi(e non relative allo stock delle attività)) per 20 anni, che si riducono a 10 per le attività detenute in Liechtenstein. Le sanzioni vengono ridotte al 10% dell'imposte dovute con un autodenuncia di tutti i redditi fiscali non dichiarati. Se il contribuente è il luogo ed è un soggetto a cui l'HMRC (HM Revenues & Customs) ha comunicato la possibilità di avvalersi dell'ODF(Offshore Disclosure Opportunity le vengono ridotte se non l'aveva ancora fatto. Da quest'anno c'è la NDO che è la New Desclasure Opportunity, che è concessa per un tempo più ridotto, che va dal settembre 2009 fino al 12 marzo 2010.
Negli USA invece esiste l'autodenuncia volontaria. Bisogna contattare un proprio rappresentante e presentare l'autodenuncia al Criminal Investigation, il quale ne valuterà i contenuti. In genere si paga oltre all'imposta ordinaria, l'1,75% sul capitale inizialmente espatriato con una sanzione del 20% di tale importo e una addizionale del 20% sul capitale iniziale + interesse virtuali riscossi nei paradisi fiscali
R: R: insomma
Molto esaustivo. Grazie!
Che dire..dal punto di vista etico, lo scudo è abbastanza indifendibile ma non si può fare finta che i paradisi fiscali non esistono..Dal punto di vista pratico, si spera che tutto questo denaro, rimesso nel circuito economico nazionale, possa portare concreti benefici all economia.
R: insomma
Caro Gordon Freeman io ho letto che per esempio in Francia la regolarizzazione comporta sanzioni da concordare con l'amministrazione, possono arrivare all'80% delle imposte evase. In genere si attestano sul 15-20%, oltre al pagamento delle tasse evase sugli interessi.
Nel Regno Unito si pagano tutte le imposte sui redditi(più interessi) relative ai rendimenti delle attività non dichiarate(e non relative allo stock delle attività) per 20 anni, ridotti a 10 in caso di attività detenute in Liechtenstein con cui è stato firmato un accordo ad hoc. In questo caso le sanzioni ridotte al 10% delle imposte dovute in luogo del 50%, ridotte al 20% se il contribuente è un soggetto HMRC(HM Revenues & Customs)che sarebbe l'amministrazione fiscale del Regno Unito e che aveva la possibilità di avvalersi dell'ODF (Offshore Disclosure Opportunity e non l'ha fatto.
Negli USA Ciascun contribuente attraverso un proprio rappresentante fa un autodenuncia eche sarà indirizzata alla Criminal Investigation per la valutazione dell'autodenuncia, non sono ammesse denuncie anonime. Si paga un'imposta pari all'1,75% all'anno sul capitale inizialmente espatriato e in più si paga il 20% di tale imposta, e una addizionale del 20% sul capitale inizialmente espatriato su tale imposta e una addizionale del 20% sul capitale iniziale aumentato degli interessi virtuali riscossi nei paradisi fiscali







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