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Il Cipe non finanza le dolocalizzazioni dell'export italiano

venerdì, 5 marzo 2010

Lo scorso 24 febbraio 2010 è uscita finalmente sulla Gazzetta Ufficiale  la riforma ( legge 49/1987) sui crediti agevolati,  approvata dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) a favore di imprese miste operanti nei PVS (Paesi in Via di Sviluppo), che verranno scelti in seguito dalla DGCS (Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo), anziché  in automatico, di tutti i PVS con reddito annuo pro capite  inferiore ai 3.250 dollari USA.

Con l’entrata in vigore della  nuova riforma, finiscono i finanziamenti  alle imprese industriali che delocalizzano nei PVS a favore di società miste (art. 7 legge 49/1987) con obiettivi di fine solidaristico. Per imprese miste si intendono società composte da imprese italiane (residenza in Italia max 75% capitale di rischio) che partecipano con società straniere (min. capitale di  rischio 25%) alla costituzione di una nuova società, le quali dovranno  operare nei  settori: artigiano e agroalimentare, pesca, e attività di trasformazione dei loro prodotti, artigianato, servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, dei rifiuti, dell’ITC, microfinanza, commercio equo e solidale, turismo, imprese sociali, commercio locale.

I nuovi finanziamenti (credito agevolato) potranno essere richiesti dagli imprenditori  in seguito alla costituzione della nuova società (società mista) e prima del conferimento di capitale da parte  della società italiana nella società mista. Inoltre il finanziamento non potrà superare il 70%  della quota di capitale apportata dalla società italiana e non potrà superare i 5 milioni di euro e il conferimento potrà essere solo denaro. Il tasso di interesse richiesto per il credito agevolato è ora del 15% e non più del 30% e dovrà essere restituito in periodo di tempo che va dai 3 ai 10 anni.

Un altro aspetto importante di questa riforma è sicuramente quello riguardante gli “aiuti slegati” (art. 6 legge 49/1987), che consistono in aiuti non condizionati  all’acquisto da parte del paese beneficiario, di beni e servizi del Paese donatore. I Paesi OCSE  utilizzano questo sistema dal 1° gennaio  2002 con i paesi del  PMA (Paesi Meno Avanzati)  identificati dall’ ONU  come i meno sviluppati in termini del loro basso PIL pro capite, scarsa specializzazione delle risorse umane e alto grado di vulnerabilità economica: Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Marocco, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Rep. Centrafricana, Rep. Dem. del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Sud Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia,Zimbabwe. La nuova riforma impone  di includere negli aiuti slegati anche i paesi  dell’HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) che non sono già inclusi nei PMA, anche se il Comitato direzionale degli affari esteri aveva già dato il suo consenso il 9 dicembre 2008


I Paesi HIPC


Benin                                                                   
Burkina Faso                                                        
Burundi                                                                  
Camerun                                                                
Ciad
Comore
Costa d’Avorio
Eritrea
Etiopia
Gambia
Ghana
Guinea Bissau
Guinea Conakry
Liberia
Madagascar
Malati
Mauritania
Mozambico
Niger
Repubblica Centraficana
Repubblica del Congo
Repubblica Democratica del Congo
Ruanda
Sao Tomè e Principe
Senegal
Sierra leone
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Zambia
Repubblica Kirghiza
Bolivia
Guyana
Haiti
Honduras
Nicaragua
Afghanistan
Nepal

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